Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 4
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Testo completo
RG n. 11701/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 11701/2024 promossa da:
C.E.A. Coop. a r.l. – Cooperativa Edile Appennino, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Guglielmo Carrozzo, Luana Brizzi e Tommaso Ciuoffo;
attrice contro
Allarme Casa s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Moro e Manuel Cavallo;
convenuta avente per oggetto: contratto di subappalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con il quale C.E.A. Coop. a r.l. -
Cooperativa Edile Appennino citava in giudizio Allarme Casa s.r.l. in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3415/2024 con cui il Tribunale di Torino l'aveva condannata a pagare la somma di
€ 50.166,00, oltre interessi moratori e spese di lite, a titolo di pagamento di diverse fatture emesse dalla convenuta a fronte dei servizi resi dalla stessa in favore dell'opponente
1
nell'ambito di un contratto di subappalto stipulato in data 26.07.2023, rilevando: 1)
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino essendo competente il Tribunale di
Bologna quale foro esclusivo eletto dalle parti nel contratto di subappalto, (art. 28 contratto – doc. 2 atto di citazione);
2) l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande formulate dalla convenuta in via monitoria per violazione del divieto di abusivo frazionamento del credito;
3) la nullità delle domande formulate dalla convenuta nel giudizio monitorio ai sensi degli art.
163 n. 4 e 164 c.p.c.;
4) la parziale estinzione del credito azionato in sede monitoria;
5)
l'infondatezza nel merito delle pretese avversarie, anche alla luce dell'inadempimento in cui è incorsa la società opposta;
6) la risoluzione del contratto di subappalto ai sensi dell'art. 23 invocata da CEA mediante comunicazione PEC del 22.05.24 con conseguente diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa subiti a causa dell'inadempimento della convenuta;
- rilevato che, fissata udienza per l'esame dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, Allarme Casa s.r.l. si costituiva in giudizio eccependo
l'infondatezza dell'opposizione, compresa l'eccezione di incompetenza territoriale;
- dato atto che con ordinanza 24.07.2024 il Tribunale sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto così motivando: “ritenuto, infatti, in primo luogo che parte convenuta ha ammesso di non aver conteggiato un pagamento della convenuta precedente al deposito del ricorso monitorio, tanto da aver chiesto la rettifica della somma ingiunta da € 50.166,00 ad €
32.956,00, il che implica necessariamente la revoca del decreto opposto, non potendosi mantenere in vita un titolo solo parzialmente fondato per stessa ammissione della creditrice;
ritenuto che
in secondo luogo, l'importo residuo è oggetto di contestazione da parte dell'opponente sotto diversi profili (danni, inesigibilità, eccezione di inadempimento), sicché non può essere considerato non contestato, unica ipotesi (quella della non contestazione) che consente la provvisoria esecutiva parziale del decreto;
rilevato, in terzo luogo e con considerazione assorbente, che parte convenuta abbia chiaramente individuato sia in sede monitoria sia nel presente giudizio di opposizione nel contratto di subappalto del 26.07.2023 il titolo negoziale in forza del quale ha emesso le fatture, con la conseguenza che risulta applicabile
l'art. 28 del suddetto contratto prevedente la competenza esclusiva del Tribunale di Bologna per qualsiasi controversia relativa, fra l'altro, all'interpretazione, validità ed esecuzione del contratto stesso, sicché non pare poter legittimamente essere adito dal creditore un foro facoltativo quale
2 quello del luogo ove la prestazione dedotta in causa (pagamento del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 11701/2024 promossa da:
C.E.A. Coop. a r.l. – Cooperativa Edile Appennino, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Guglielmo Carrozzo, Luana Brizzi e Tommaso Ciuoffo;
attrice contro
Allarme Casa s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Moro e Manuel Cavallo;
convenuta avente per oggetto: contratto di subappalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con il quale C.E.A. Coop. a r.l. -
Cooperativa Edile Appennino citava in giudizio Allarme Casa s.r.l. in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3415/2024 con cui il Tribunale di Torino l'aveva condannata a pagare la somma di
€ 50.166,00, oltre interessi moratori e spese di lite, a titolo di pagamento di diverse fatture emesse dalla convenuta a fronte dei servizi resi dalla stessa in favore dell'opponente
1
nell'ambito di un contratto di subappalto stipulato in data 26.07.2023, rilevando: 1)
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino essendo competente il Tribunale di
Bologna quale foro esclusivo eletto dalle parti nel contratto di subappalto, (art. 28 contratto – doc. 2 atto di citazione);
2) l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande formulate dalla convenuta in via monitoria per violazione del divieto di abusivo frazionamento del credito;
3) la nullità delle domande formulate dalla convenuta nel giudizio monitorio ai sensi degli art.
163 n. 4 e 164 c.p.c.;
4) la parziale estinzione del credito azionato in sede monitoria;
5)
l'infondatezza nel merito delle pretese avversarie, anche alla luce dell'inadempimento in cui è incorsa la società opposta;
6) la risoluzione del contratto di subappalto ai sensi dell'art. 23 invocata da CEA mediante comunicazione PEC del 22.05.24 con conseguente diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa subiti a causa dell'inadempimento della convenuta;
- rilevato che, fissata udienza per l'esame dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, Allarme Casa s.r.l. si costituiva in giudizio eccependo
l'infondatezza dell'opposizione, compresa l'eccezione di incompetenza territoriale;
- dato atto che con ordinanza 24.07.2024 il Tribunale sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto così motivando: “ritenuto, infatti, in primo luogo che parte convenuta ha ammesso di non aver conteggiato un pagamento della convenuta precedente al deposito del ricorso monitorio, tanto da aver chiesto la rettifica della somma ingiunta da € 50.166,00 ad €
32.956,00, il che implica necessariamente la revoca del decreto opposto, non potendosi mantenere in vita un titolo solo parzialmente fondato per stessa ammissione della creditrice;
ritenuto che
in secondo luogo, l'importo residuo è oggetto di contestazione da parte dell'opponente sotto diversi profili (danni, inesigibilità, eccezione di inadempimento), sicché non può essere considerato non contestato, unica ipotesi (quella della non contestazione) che consente la provvisoria esecutiva parziale del decreto;
rilevato, in terzo luogo e con considerazione assorbente, che parte convenuta abbia chiaramente individuato sia in sede monitoria sia nel presente giudizio di opposizione nel contratto di subappalto del 26.07.2023 il titolo negoziale in forza del quale ha emesso le fatture, con la conseguenza che risulta applicabile
l'art. 28 del suddetto contratto prevedente la competenza esclusiva del Tribunale di Bologna per qualsiasi controversia relativa, fra l'altro, all'interpretazione, validità ed esecuzione del contratto stesso, sicché non pare poter legittimamente essere adito dal creditore un foro facoltativo quale
2 quello del luogo ove la prestazione dedotta in causa (pagamento del
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