Trib. Bergamo, sentenza 17/07/2024, n. 1567
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 1858/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. C d S Presidente dott.ssa R M A C Giudice relatore dott.ssa A A Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 25/03/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. S G P_1 C.F._1
GRASSI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Immacolata TANSELLA, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da verbale di udienza del 2 Parte_1 Controparte_1
luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 6 febbraio 2015 nel Parte_1 Controparte_1
Comune di Afragola (Na).
Dalla loro unione sono nati (2 settembre 2015) e (30 maggio 2020), entrambi Per_1 Per_2
minorenni.
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la separazione personale dal Pt_1 coniuge e l'adozione dei provvedimenti in tema di affido, collocamento e mantenimento della prole, oltre all'assegnazione della casa coniugale, con pagamento dell'intero canone di locazione a carico del resistente.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il signor ha aderito alla domanda sullo status e ha CP_1
precisato le proprie domande in parziale opposizione alla moglie quanto al resto.
All'udienza del 2 luglio 2024, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo e il
Giudice relatore ha provveduto in via temporanea ed urgente in conformità alle condizioni pattuite e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
La natura delle doglianze esposte delle parti e le dichiarazioni rese sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che le condizioni di separazione