Trib. Velletri, sentenza 02/01/2025, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 02/01/2025, n. 7
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 7
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 5888 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
TA LI, elettivamente domiciliata in Roma Salita San Nicola da Tolentino n.
1/b, presso lo studio del procuratore Avv. Domenico Naso, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 19 novembre 2023, UL TA ha rappresentato di aver lavorato in qualità di docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in virtù di una pluralità di contratti a termine, e nello specifico;

- nell'a.s. 2020/2021, dal 2 dicembre 2020 al 30 giugno 2021;

- nell'a.s. 2021/2022, dal 7 settembre 2021 al 30 giugno 2022;

- nell'a.s. 2022/2023, dal 21 novembre 2022 all'8 giugno 2023;

e di prestare servizio anche nell'a.s. 2023/2024, con contratto a termine, dal 2 ottobre 2023 al 30 giugno 2024.
Il ricorrente ha affermato di non aver percepito la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo”.
In diritto, parte ricorrente ha sostenuto il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, ex art. 1, comma 121 legge 107/2015;
ha pertanto convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo al giudice del lavoro di Velletri di accertare il suo diritto a fruire del beneficio economico c.d. “Carta elettronica del docente” e, per
l'effetto, di condannare il Ministero convenuto all'attribuzione in suo favore del beneficio, per
l'importo di € 2.000,00.

1.1. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituito e all'udienza del 13 novembre
2024 è stato dichiarato contumace.

2. Con ordinanza pronunciata all'esito dell'udianza del 13 novembre 2024 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 31 dicembre 2024 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo
l'accoglimento delle rispettive istanze.
All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

3. La domanda, nel merito, è parzialmente fondata.

3.1. Occorre allora esaminare la disciplina rilevante nel caso di specie.

3.2. L'art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015 n. 107 così dispone: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. 32313, all'articolo 2 ha disposto:
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.

3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università
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