Trib. Vicenza, sentenza 03/09/2024, n. 1525

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 03/09/2024, n. 1525
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 1525
Data del deposito : 3 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 7660/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 7660/2019 promosso da:
UN AC (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. COSTA ANDREA e dell'Avv. AZZOLIN MATTEO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Vicenza, Strada
Ponte Marchese n. 24
ATTORE contro
NI AC (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. CAROLLO
STEFANIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Dueville, via Mazzini n. 91
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. VI UN conveniva in giudizio VI NT.
Il giudizio veniva iscritto in data 18.11.2019 al n. R.G. 7660/2019.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che l'attore VI UN era nudo proprietario di taluni beni immobili siti in Comune di Fara
Vicentino, compendiati da un appartamento al piano terra, corrente alla via Verdi n. 57, censito al
Foglio 3 del Catasto Fabbricati con il mappale n. 338, sub. 4;
dalla correlativa quota della corte di pertinenza, censita sempre al Catasto Fabbricati con il mappale n. 338;
da circostanti terreni, censiti al
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Foglio 3 del Catasto Terreni con i mappali n. 327, 330 e 337;

- che usufruttuario dei beni (graficamente rappresentati nella planimetria sub doc. 2) era VI
NT, fratello dell'attore;

- che l'attore era al contempo pieno proprietario dell'appartamento sovrastante l'appartamento predetto, censito con il mappale n. 338, sub. 5, nonché della correlativa quota di corte comune come detto censita con il mappale n. 338 e di ulteriori circostanti terreni, censiti con i mappali n. 336, 326 e 331 e sempre rappresentati nella planimetria sub doc. 2;

- che il predetto assetto derivava dall'atto di donazione e compravendita del 08.01.1996 a rogito del
Notaio in Thiene Cornelio Lorettu, concluso da UN e NT VI con la madre Di IT AN
(doc. 3 attore), deceduta nel corso del 2015;

- che VI NT da tempo aveva preso ad abusare del diritto di usufrutto, arrecando ai beni che ne costituivano oggetto “un ingiustificato deterioramento e perimento” (atto di citazione, pag. 2);

- che, in particolare. VI UN:
i) aveva “installato una canna fumaria esterna”, senza l'autorizzazione del nudo proprietario e senza ottenere le necessarie autorizzazioni, ancorandola alla parete laterale esterna del fabbricato di cui al mappale n. 338 e così deteriorando “sensibilmente la muratura” (atto di citazione, pag. 3, con rinvio alle fotografie sub doc. 5);

ii) aveva “modificato arbitrariamente l'impianto idraulico” asservito all'immobile oggetto di usufrutto, senza autorizzazione e senza “certificarne la conformità secondo le norme di legge” (atto di citazione, pag. 3, con rinvio alle fotografie sub doc. 6);

iii) aveva “interrato svariate griglie e rottami arrugginiti” (atto di citazione pag. 3, con rinvio alle fotografie sub doc. 7);

iv) aveva realizzato un percorso carraio “prima non esistente” all'interno del fondo di cui al mappale n. 337, così “completamente” stravolgendo la destinazione del fondo e creando “di fatto un illegittimo accesso all'attiguo mappale n. 334 attraverso il mappale n. 336”, di proprietà attorea (atto di citazione pag. 3, con rinvio alle fotografie sub doc. 8);

v) servendosi di un escavatore aveva “sbancato enormi quantità di terra dal mappale n. 327”, in forte pendenza, così rendendo instabile la sua parete, che presentava per l'effetto “un costante sfaldamento e distaccamento di materiale”, tale da mettere a repentaglio “l'incolumità delle persone
(atto di citazione pag. 3, con rinvio alle fotografie sub doc. 9);

vi) aveva tagliato “in maniera scriteriata” alberi ad alto fusto insistenti nel fondo di cui al
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mappale n. 337, così “irrimediabilmente” danneggiandoli e rendendo necessaria la loro asportazione
(atto di citazione pag. 3, con rinvio alle fotografie sub doc. 10);

- che VI UN aveva altresì mutato la destinazione d'uso della corte comune e limitato il suo godimento da parte dell'attore:
i) interrando “delle vasche imhoff allo scopo di smaltirle” ed allacciandole poi al proprio impianto idraulico, senza autorizzazione dell'attore e senza “attenersi a prescrizioni, regolamenti ed autorizzazioni all'uopo necessarie” (atto di citazione, pag. 4);

ii) cementando una porzione della corte, prima di allora sempre mantenuta in terra battuta e ghiaia, così mutando “la destinazione d'uso del bene” e optando per una soluzione non coerente con
la zona rurale in cui è insediato l'immobile” (atto di citazione pagg. 4 e 5, con rinvio alle fotografie sub doc. 11);

iii) piantando “una putrella in ferro arrugginito” nel mezzo della corte e poi rimuovendola (atto di citazione pag. 5, con rinvio alle fotografie sub doc. 12);

iv) occupando in via esclusiva e continuativa un'ampia zona della corte, per il tramite del deposito di “materiale inerte di vario genere” (atto di citazione, pag. 5, con rinvio alle fotografie sub doc. 13).
1.2. Tanto premesso, l'attore rilevava che la condotta del convenuto doveva dirsi contraria al principio di diligenza posto dall'art. 1001, co. 2 c.c. e tale da integrare abuso del diritto di usufrutto, avendo VI UN “stravolto la destinazione economica del bene”, essendosi egli comportato
come se ne fosse pieno proprietario” ed avendo egli frustrato il diritto del nudo proprietario alla
conservazione dei beni, nelle condizioni in cui essi si presentavano al momento dell'istituzione del diritto reale minore” (atto di citazione pagg. 6 e 7).
Nelle conclusioni rassegnate in atto di citazione veniva dunque chiesta in via principale la declaratoria di estinzione del diritto di usufrutto a norma dell'art. 1015, co. 1 c.c.;
in via gradata, la sottoposizione dei beni oggetto di usufrutto alla amministrazione dell'attore, con spese a carico del convenuto ai sensi dell'art. 1015, co. 2 c.c.;
in via ancora gradata, la consegna dei beni in possesso dell'attore, sempre ai sensi dell'art. 1015, co. 2 c.c.;
quanto alla corte comune, la condanna del convenuto alla sua rimessione in pristino e alla eliminazione di tutte le opere atte a mutarne la destinazione o a limitare il godimento di essa da parte dell'attore;
sempre quanto alla corte, la condanna del convenuto alla cessazione di qualsivoglia condotta di molestia o turbativa e al pagamento di un indennizzo all'attore, “per il mancato/limitato godimento” della corte “a seguito dell'esclusiva ed
pagina 3 di 19 arbitraria occupazione della stessa”;
in ogni caso, la condanna del convenuto “al ripristino dello status quo ante di tutti i beni oggetto di usufrutto” e alla eliminazione degli “abusi” e “danneggiamenti tutti” descritti in atto di citazione (atto di citazione, pagg. 10 e 11).
2. VI NT si costituiva in giudizio.
2.1. In comparsa di costituzione veniva dedotto:
- che nel 1996, quando per atto di donazione della madre delle parti era stato costituito il diritto di usufrutto per cui è causa, l'appartamento posto al piano terra del fabbricato di via Verdi non era abitabile, né idoneo all'uso e che, in particolare, esisteva la sola “predisposizione dell'impianto elettrico (fili volanti) allacciato al contatore dell'unità al piano primo, non c'era l'impianto termoidraulico, non c'era il bagno, non c'erano i pavimenti, non c'erano gli intonaci, né le finiture
(comparsa, pag. 2);

- che nel gennaio del 2002 i fratelli VI (la cui madre viveva all'epoca nell'appartamento al piano primo, di cui ella nel 1996 aveva venduto la nuda proprietà a UN, mantenendo per sé l'usufrutto vitalizio: doc. 3 attore) avevano conferito a Dal NT IO, titolare dell'impresa
Idrotermosanitaria di Sarcedo, l'incarico di fornire e posare l'impianto GPL, le caldaie, l'impianto sanitario e l'impianto di riscaldamento, per entrambi gli appartamenti: lavori, questi, che poi erano stati effettivamente realizzati a regola d'arte, come da relativa certificazione (docc. 2 e 3 convenuto);

- che sempre nel 2002 i fratelli VI in accordo con la madre avevano deciso di rendere autonomo
l'impianto elettrico dell'appartamento del piano terra e che, dunque, VI NT aveva provveduto
a far installare un nuovo contatore ENEL, sostenendo la spesa relativa (doc. 6 convenuto);

- che ancora nel 2002 il convenuto aveva fatto installare intorno al fabbricato una recinzione zincata munita di cancello elettrico (docc. 7 e 8);

- che nell'agosto del 2002 la madre delle parti aveva fatto interrare un serbatoio GPL nel terreno (doc.
9) e che i fratelli VI, nello stesso periodo, avevano fatto installare una “autoclave e un serbatoio
d'acqua … per i due appartamenti” (comparsa pag. 3, con rinvio alle fotografie sub doc. 10);

- che l'autoclave si era poi rilevata insufficiente e che il convenuto nel 2016/2017 aveva dunque fatto installare una seconda autoclave, a propria cura e spese;

- che il convenuto aveva altresì proceduto alla posa dei pavimenti e degli intonaci interni e alla sostituzione degli avvolgibili;

- che nel corso del 2010 i fratelli VI, per addivenire alla separazione dei due appartamenti, avevano eliminato la scala di collegamento interna e fatto costruire una scala esterna, all'uopo
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predisponendo con il geom. RO il relativo progetto e la relativa pratica edilizia ed affidando i lavori alla Eco Costruzioni Srl, che aveva provveduto anche al rifacimento del manto di copertura
(docc. 11/17 convenuto);

- che nel corso del 2012 VI NT aveva fatto installare una stufa a pellet nel vano un tempo occupato dalla scala interna, collegandola all'impianto (doc. 18) e senza intervenire in altro modo sull'impianto esistente – eseguendo soltanto un intervento di rivestimento dei tubi di allaccio alla caldaia, che, già distaccati dal muro e pericolanti, erano poi stati fatti aderire al muro del vano tecnico
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