Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 198
TRIB Firenze
Sentenza
10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 3355/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3355/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIONDI Parte_1 C.F._1
PASQUALE, con elezione di domicilio presso il domicilio digitale del difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.11.2023, la docente ha esposto di avere prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti fino al Controparte_2 termine delle attività didattiche (in particolare: nell'a.s. 2018/2019 – contratto dal 14.11.2018 al
30.06.2019, per 24 ore di servizio settimanali;
nell'a/s 2019/2020 – contratto dal 4.10.2019 al
30.06.2020, per n. 24 ore di servizio settimanali;
nell'a.s. 2020/2021 – contratto dal 9.10.2020 al
30.06.2021, per n. 24 ore di servizio settimanali;
nell'a.s. 2021/2022 – contratto dal 9.09.2021 al
30.06.2022, per n. 18 ore di servizio settimanali;
nell'a.s. 2023/2024 – contratto dall'1.09.2023 al
30.06.2024, per n. 24 ore di servizio settimanali;
v. doc. n. 7 del fascicolo di parte), senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d.
Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per gli aa/ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024), sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, alla luce delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della disciplina contrattuale di cui agli artt.
1
63 e 64 CCNL del 29/11/2007, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/22; nonché la natura discriminatoria del mancato riconoscimento del predetto beneficio economico a favore dei docenti assunti a tempo determinato, anche in virtù della normativa comunitaria, richiamando l'ordinanza del 18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “1) accertare e dichiarare, il diritto dell'istante ad usufruire, per le causali espresse, del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) condannare il convenuto , per le causali espresse, ad attribuire all'istante la Carta elettronica per CP_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'importo di € 2.500,00, o, in via subordinata, a pagare in favore dell'istante, anche a titolo di risarcimento del danno, la somma di €
2.500,00 ovvero la maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre accessori come per legge;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del
D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto.”.
Nonostante la regolarità della notifica (effettuata presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, in data 25.09.2024, comunque nel rispetto del termine minimo a comparire), il resistente non si è costituito in giudizio e deve, pertanto, esserne dichiarata la contumacia. CP_1
La causa, istruita con la documentazione versata in atti da parte ricorrente, è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza ex art. 429 c.p.c. fino al 4.02.2025 (come da decreto del 28.10.2024).
Parte ricorrente ha depositato la nota di trattazione scritta in data 3.02.2025.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nella fattispecie, è documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docenza, negli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, con i sopraindicati contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, come emergenti dai contratti allegati al fascicolo di parte ricorrente.
Inoltre, alla nota di parte ricorrente del 28.10.2024 è stato allegato il contratto a tempo determinato stipulato inter partes per l'a/s 2024/2025 (con scadenza al 30.06.2025).
Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
2 ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3355/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIONDI Parte_1 C.F._1
PASQUALE, con elezione di domicilio presso il domicilio digitale del difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.11.2023, la docente ha esposto di avere prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti fino al Controparte_2 termine delle attività didattiche (in particolare: nell'a.s. 2018/2019 – contratto dal 14.11.2018 al
30.06.2019, per 24 ore di servizio settimanali;
nell'a/s 2019/2020 – contratto dal 4.10.2019 al
30.06.2020, per n. 24 ore di servizio settimanali;
nell'a.s. 2020/2021 – contratto dal 9.10.2020 al
30.06.2021, per n. 24 ore di servizio settimanali;
nell'a.s. 2021/2022 – contratto dal 9.09.2021 al
30.06.2022, per n. 18 ore di servizio settimanali;
nell'a.s. 2023/2024 – contratto dall'1.09.2023 al
30.06.2024, per n. 24 ore di servizio settimanali;
v. doc. n. 7 del fascicolo di parte), senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d.
Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per gli aa/ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024), sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, alla luce delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della disciplina contrattuale di cui agli artt.
1
63 e 64 CCNL del 29/11/2007, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/22; nonché la natura discriminatoria del mancato riconoscimento del predetto beneficio economico a favore dei docenti assunti a tempo determinato, anche in virtù della normativa comunitaria, richiamando l'ordinanza del 18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “1) accertare e dichiarare, il diritto dell'istante ad usufruire, per le causali espresse, del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) condannare il convenuto , per le causali espresse, ad attribuire all'istante la Carta elettronica per CP_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'importo di € 2.500,00, o, in via subordinata, a pagare in favore dell'istante, anche a titolo di risarcimento del danno, la somma di €
2.500,00 ovvero la maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre accessori come per legge;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del
D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto.”.
Nonostante la regolarità della notifica (effettuata presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, in data 25.09.2024, comunque nel rispetto del termine minimo a comparire), il resistente non si è costituito in giudizio e deve, pertanto, esserne dichiarata la contumacia. CP_1
La causa, istruita con la documentazione versata in atti da parte ricorrente, è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza ex art. 429 c.p.c. fino al 4.02.2025 (come da decreto del 28.10.2024).
Parte ricorrente ha depositato la nota di trattazione scritta in data 3.02.2025.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nella fattispecie, è documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docenza, negli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, con i sopraindicati contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, come emergenti dai contratti allegati al fascicolo di parte ricorrente.
Inoltre, alla nota di parte ricorrente del 28.10.2024 è stato allegato il contratto a tempo determinato stipulato inter partes per l'a/s 2024/2025 (con scadenza al 30.06.2025).
Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
2 ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
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