Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 58

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 58
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 58
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 10320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Dameglio Chantal GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10320/2024
avente per oggetto: interdizione;
promossa da:
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
RICORRENTE contro
IT HI (C.F. [...])
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente
“Chiede che il Tribunale di Torino pronunci l'interdizione – o, in subordine, l'inabilitazione – della predetta con ogni consequenziale provvedimento a norma di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 11/06/2024 il PM in sede chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione o in subordine l'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di IT HI, in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché affetta da “Sindrome dello spettro autistico di livello 3 secondo il DSMV, disabilità intellettiva grave”. Rilevava il PM quanto segue: “risulta che la stessa versa in condizioni psichiche tali da renderla incapace di provvedere ai propri interesse, o quanto meno di attendere con sufficiente discernimento e consapevolezza all'amministrazione delle proprie sostanze”.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati.
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva, in data 02/10/2024, all'esame della persona interdicenda e. all'esito, nominava un tutore provvisorio in suo favore. Veniva, altresì, fissata udienza per la rimessione della causa in decisione mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.

Perveniva visto da parte del PM che insisteva nelle richieste già rassegnate e la causa veniva rimessa al Collegio
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