Trib. Trieste, sentenza 29/01/2024, n. 83

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trieste, sentenza 29/01/2024, n. 83
Giurisdizione : Trib. Trieste
Numero : 83
Data del deposito : 29 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 5076/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa A L F Presidente
Dott.ssa G C giudice relatore
dott. ssa S C Gdice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio proposta con ricorso depositato il 24/11/2023
da
(C.F. ), nata il 23/09/1980 a Trieste e ivi Parte_1 C.F._1
residente in Via Bonazza n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. L M, presso il cui studio in Trieste, Via Coroneo n. 34, ha eletto domicilio Email_1
e
(C.F ), nato il 07/05/1970 a Trieste e ivi Parte_2 C.F._2
residente in via Francesco Bonazza 10, rappresentato e difeso dall'avv. D B
(C.F. , presso il cui studio in Trieste, via Battisti n. 12 ha eletto C.F._3
domicilio Email_2


- ricorrenti -


Oggetto: affidamento e mantenimento dei figli minori nati da convivenza more uxorio
e con l'intervento del Pubblico Ministero, pagina 1 di 9


CONCLUSIONI CONCORDATE: I ricorrenti richiedono al Tribunale di omologare il seguente accordo:


1. Affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, come per Per_1 Persona_2
legge, con collocamento paritario presso ciascun genitore a settimane alternate dal mercoledì mattina sino al mercoledì mattina successivo, il tutto salvo diversi accordi presi di volta in volta. La residenza anagrafica dei figli minori rimane fissata presso la casa familiare sita in Trieste, Via Bonazza n.10, salvo diverso futuro accordo.


2. Durante le vacanze scolastiche invernali i figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo da fine scuola alla sera del 30 dicembre e da tale momento sino ad inizio scuola;
resta inteso che, laddove il genitore cui spetta il primo periodo di collocamento durante le vacanze rimanesse a Trieste con i figli, gli stessi trascorreranno con l'altro genitore la Vigilia di Natale, dalle ore 18.00 del 24 dicembre sino al mattino del
25 dicembre, quando verranno riaccompagnati all'altro genitore nell'ora previamente concordata tra i ricorrenti in base agli impegni correlati alla celebrazione della festa di
Natale del genitore che li avrà con sé il 25 dicembre. I ricorrenti concordano che
l'alternanza delle feste di Natale inizi dal 2023 con il primo periodo di collocamento spettante alla madre, l'anno successivo al padre e così via;
ciascun genitore potrà trascorrere un periodo anche non continuativo di vacanza con i figli di due settimane durante il periodo delle vacanze estive, da concordarsi entro il 20 gennaio di ciascun anno.
In caso di mancato accordo, sul periodo prescelto di vacanze estive, nell'anno 2024 la scelta spetterà al padre, l'anno successivo alla madre e così di seguito in modo alternato tra i genitori. L'intero periodo delle vacanze scolastiche per le festività di Pasqua verrà trascorso dai figli, ad anni alterni, con ciascun genitore;
il periodo di Pasqua 2024 spetterà alla madre, quello del 2025 al padre e così via.


3. Ciascun genitore provvederà in modo diretto al mantenimento dei figli durante il proprio periodo di frequentazione e collocamento. Le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%, come dettagliate e disciplinate nel Protocollo di Intesa sottoscritto dal Tribunale di Trieste in data 18/5/2015 che le parti dichiarano di aver letto ed accettato. Tra le spese straordinarie devono ritenersi ricomprese, con suddivisione al
50% tra ciascun genitore, anche le spese di trasporto pubblico, i capi di abbigliamento che pagina 2 di 9
i figli porteranno da un genitore all'altro e che sono nello specifico i giubbotti e le calzature, nonché i regali di compleanno degli amici/compagni di classe dei figli, barbiere, parrucchiera, le feste in occasione della Comunione e Cresima (pranzo, bomboniere ecc.) dei figli unitamente ai capi di abbigliamento e calzature per gli stessi, il tutto previo accordo tra i genitori e, comunque, documentate. I genitori si obbligano a condividere
l'abbigliamento acquistato congiuntamente che seguirà ciascun figlio. I ricorrenti concordano che eventuali feste di compleanno dei figli organizzate nella propria rispettiva abitazione (da quando la signora rilascerà la casa familiare), verranno pagate per Pt_1
intero dal genitore che le organizzerà;
invece, le spese per eventuali feste di compleanno che ciascun figlio dovesse organizzare al di fuori delle abitazioni dei genitori, verranno previamente concordate tra i genitori e suddivise al 50% tra gli stessi. L'Assegno Unico verrà diviso al 50% tra ciascun genitore.


4. Ciascun genitore si impegna – nel tempo di suo collocamento dei figli minori – a rispettarne gli impegni formativi, religiosi, sportivi e ludici, accompagnandoli alle varie attività.


5. Ciascun genitore, nei giorni di propria frequentazione, si impegna a favorire i contatti telefonici dei figli minori con l'altro genitore che in quel momento non li avrà con sé.


6. In deroga alla normale calendarizzazione, i figli e trascorreranno la Per_1 Per_2
giornata del loro compleanno ad anni alterni con ciascun genitore, fermo sempre il diritto del genitore che non li avrà con sé di vedere il figlio per dargli il regalo e fargli gli auguri.
Sempre in deroga alla normale calendarizzazione, ogni anno ciascun genitore potrà trascorrere con i figli l'intero giorno del proprio compleanno con pernotto, nonché l'intero giorno ma senza pernotto in occasione, rispettivamente, della Festa della Mamma e della
Festa del Papà.


7. Al fine di dare assetto ai rapporti patrimoniali, anche derivanti dalla relazione e convivenza dei ricorrenti, nonché ai reciproci apporti rispettivamente conferiti, ivi compresi gli apporti conferiti dal signor per l'acquisto e la ristrutturazione/manutenzione Pt_2
della casa familiare con le sue pertinenze, nonché degli immobili sotto indicati, tutti di titolarità della signora la stessa si obbliga a cedere e il sig. Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 9
si obbliga ad acquistare, alle condizioni sotto riportate, il seguente compendio Pt_2
immobiliare:
a) immobili siti in Trieste civico numero 10 di via Francesco Bonazza censiti al c.t. 1° della
P.T. 5026 di Santa Maria Maddalena Superiore: p.c.n. 701 ente urbano;
p.c.n. 735/4 passaggio parificato seminativi classe 3;
p.c.n. 735/6 seminativi.
b) quota di 1/3 (una terza) p.i. dei terreni siti in Comune di Trieste, censiti nel c.t. 1° della
P.T. 2148 di Santa Maria Maddalena Superiore: p.c.n. 735/3 passaggio parificato seminativi;
p.c.n. 735/5 passaggio parificato seminativi.
c) A fronte di detta cessione il signor si impegna: Parte_2
- c1) al versamento alla signora dell'importo di complessivi euro Parte_1
80.000,00 (ottantamila//00), di cui euro 70.000,00 (settantamila//00) verranno versati dal signor alla signora a mezzo bonifico bancario istantaneo Pt_2 Pt_1
al momento del rogito, contestualmente alla firma del contratto definitivo di compravendita dei predetti beni, ed i rimanenti euro 10.000,00 entro e non oltre un anno dalla stipula del contratto definitivo stesso a mezzo assegno circolare alla stessa intestato;
entrambi i termini per il versamento degli importi rispettivamente di euro 70.000,00 ed euro 10.000,00 devono considerarsi perentori;

Organ
- c2) all'accollo liberatorio del mutuo di credito fondiario (Rif. n. 742024822/42) Organ stipulato dalla sig.ra con la banca Parte_1 Organizzazione_2
(contratto di mutuo dd. 16.12.2020, rogito repertorio n. 8035 – raccolta n.
[...]
6234 del Notaio in Trieste), all'atto del trasferimento immobiliare Persona_3
(rogito notarile), con impegno del signor a far avere alla signora Pt_2 Pt_1
nei tempi tecnici necessari e nel più breve tempo possibile, la dichiarazione di adesione all'accollo con espressa liberazione totale da parte della banca mutuante
Organ della sig.ra da detto mutuo fondiario residuo in essere con Parte_1
La stipula del contratto notarile di compravendita, con l'accollo liberatorio del mutuo, dovrà avvenire entro e non oltre il 24.11.2023, salvo la successiva dichiarazione liberatoria della banca. Con riferimento al mutuo di cui sopra, stipulato in data 16.12.2020 a rogito
Notaio Rep. 8035 Racc. 6234, garantito da ipoteca iscritta presso l'Ufficio Persona_3
pagina 4 di 9
Tavolare di Trieste in data 02.10.2014 al GN 9787/2014, in quanto si chiede alla Banca creditrice la liberazione di dall'obbligazione di rimborso del mutuo testé Parte_1
citato, l'accollante , che si è assunto a proprio carico gli obblighi Parte_2
rivenienti dal summenzionato contratto di mutuo e pertanto rimane debitore esclusivo nei confronti della Banca, nonché l'accollato , dichiarano – con riferimento Parte_1
all'art. 1275 c.c. - di consentire di mantenere tutte le garanzie in favore della Banca stessa.
Sul punto, le parti precisano che viene quindi mantenuta l'unica garanzia a suo tempo prestata dalla signora e cioè la su menzionata ipoteca. Nel caso in cui la Banca Pt_1
mutuante non dovesse rilasciare dichiarazione di adesione all'accollo con espressa liberazione totale della signora dal predetto mutuo fondiario rif. n. 742024822/42 Pt_1
Organ
il signor si obbliga, entro 12 mesi dal rogito dei beni immobili su indicati, a Pt_2
vendere detti immobili oggetto della anzidetta cessione, e ad impiegarne il ricavato per Organ estinguere l'anzidetto mutuo fondiario rif. n. 742024822/42 con la banca
[...]
, e liberare la signora adempiendo in ogni caso alle obbligazioni Org_2 Pt_1
assunte nei confronti di quest'ultima. In ogni caso e ferme le pattuizioni di cui sopra, laddove la Banca mutuante non dovesse aderire per qualsivoglia ragione all'accollo con liberazione integrale della signora da detto mutuo fondiario, il signor si Pt_1 Pt_2
obbliga a tenere indenne la signora da ogni obbligazione nei confronti della banca Pt_1
mutuante per tutte le restanti rate di mutuo maturate dalla data del trasferimento immobiliare (rogito) sino al suo saldo/estinzione. Pertanto, nel caso di mancato pagamento delle rate di mutuo da parte del signor la signora sarà legittimata ad agire Pt_2 Pt_1
nei suoi confronti per tutte le somme eventualmente dalla stessa pagate in forza del contratto di mutuo, eventualmente non versate dal signor Gli onorari del Notaio per Pt_2
gli atti notarili di cui sopra sono e rimangono a carico del signor Parte_2
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