Trib. Rovigo, sentenza 12/07/2024, n. 197
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. S F esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 291/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO ANDREA e dell'avv. GIANNATTASIO SALVATORE, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in SALVADOR ALLENDE,36/A 80053 80053 Castellammare di Stabia (NA);contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. della dott. , elettivamente Persona_1 domiciliato presso l' , sede di , sito in Via Don Controparte_2 CP_2
Minzoni 15;
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per i contratti di supplenza annuali e fino al termine delle attività didattiche stipulati negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24.
ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo - con consequenziale CONDANNA giudiziale - a carico della resistente amministrazione scolastica ad erogare in favore del ricorrente la “Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24 pari ad € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, con l'aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, tutti in favore dei procuratori antistatari.”
pagina 1 di 8 ***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“Rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, dovuti i compensi derivanti dalla carta del docente per i soli anni di svolgimento di supplenza annuale (31.08);
- Quanto all'anno 2023/2024, essendo vigente il D.I. 69 “salva infrazioni” del 13.06.2023, il compenso non è dovuto trattandosi di supplenza al 30.06 e dunque non su posto vacante e disponibile (posto al
31.08).
-con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 16/04/2024 , come sopra rappresentato, conveniva in Parte_1 giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in Controparte_1
epigrafe, a tal fine esponendo di essere un docente assunto dal convenuto, in particolare di CP_1
essere un docente inserito nelle GPS della provincia di e di prestare servizio per l'anno CP_2
scolastico 2023/24 presso l'IIS De Amicis di , in forza di un contratto con scadenza 30.6.2024, CP_2
di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo in forza di plurimi contratti annuali o CP_1
fino al termine delle attività didattiche nelle seguenti annualità:
a.s 2021/22;
a.s. 2022/23;di non aver fruito in tali annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato/a soggetto/a agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si doleva parte ricorrente della violazione da parte dell'Amministrazione convenuta del principio eurounitario di non discriminazione di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, dell'erronea applicazione dell'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, degli artt. 29, 63 e
64 del c.c.n.l. del 29/11/2007, dell'art. 2 del d. lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, atteso che l'attribuzione della c.d. Carta docenti al solo personale di ruolo si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione;ancora, parte attrice lamentava la violazione degli artt.
20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in relazione alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 ed infine invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta pagina 2 di 8
all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art.
1218 c.c.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1
che resisteva al ricorso, affermando l'insussistenza del trattamento discriminatorio lamentato dalla parte ricorrente.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, va esaminato il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.”
mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che parte attrice abbia svolto, negli anni scolastici in cui è stata assunta a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e sia stata altresì soggetta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. S F esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 291/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO ANDREA e dell'avv. GIANNATTASIO SALVATORE, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in SALVADOR ALLENDE,36/A 80053 80053 Castellammare di Stabia (NA);contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. della dott. , elettivamente Persona_1 domiciliato presso l' , sede di , sito in Via Don Controparte_2 CP_2
Minzoni 15;
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per i contratti di supplenza annuali e fino al termine delle attività didattiche stipulati negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24.
ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo - con consequenziale CONDANNA giudiziale - a carico della resistente amministrazione scolastica ad erogare in favore del ricorrente la “Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24 pari ad € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, con l'aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, tutti in favore dei procuratori antistatari.”
pagina 1 di 8 ***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“Rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, dovuti i compensi derivanti dalla carta del docente per i soli anni di svolgimento di supplenza annuale (31.08);
- Quanto all'anno 2023/2024, essendo vigente il D.I. 69 “salva infrazioni” del 13.06.2023, il compenso non è dovuto trattandosi di supplenza al 30.06 e dunque non su posto vacante e disponibile (posto al
31.08).
-con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 16/04/2024 , come sopra rappresentato, conveniva in Parte_1 giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in Controparte_1
epigrafe, a tal fine esponendo di essere un docente assunto dal convenuto, in particolare di CP_1
essere un docente inserito nelle GPS della provincia di e di prestare servizio per l'anno CP_2
scolastico 2023/24 presso l'IIS De Amicis di , in forza di un contratto con scadenza 30.6.2024, CP_2
di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo in forza di plurimi contratti annuali o CP_1
fino al termine delle attività didattiche nelle seguenti annualità:
a.s 2021/22;
a.s. 2022/23;di non aver fruito in tali annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato/a soggetto/a agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si doleva parte ricorrente della violazione da parte dell'Amministrazione convenuta del principio eurounitario di non discriminazione di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, dell'erronea applicazione dell'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, degli artt. 29, 63 e
64 del c.c.n.l. del 29/11/2007, dell'art. 2 del d. lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, atteso che l'attribuzione della c.d. Carta docenti al solo personale di ruolo si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione;ancora, parte attrice lamentava la violazione degli artt.
20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in relazione alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 ed infine invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta pagina 2 di 8
all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art.
1218 c.c.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1
che resisteva al ricorso, affermando l'insussistenza del trattamento discriminatorio lamentato dalla parte ricorrente.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, va esaminato il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.”
mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che parte attrice abbia svolto, negli anni scolastici in cui è stata assunta a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e sia stata altresì soggetta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
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