Trib. Grosseto, sentenza 09/04/2024, n. 371

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Grosseto, sentenza 09/04/2024, n. 371
Giurisdizione : Trib. Grosseto
Numero : 371
Data del deposito : 9 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14/2020, vertente tra
MA UR (C.F.: [...]), elettivamente domiciliata in Grosseto, viale della Prefettura n. 3, presso lo studio dell'avv. Marco Festelli, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla citazione;

ATTRICE

contro

:
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. (P.IVA: 00891951006), in persona del legale
r.p.t., elettivamente domiciliata in Pitigliano, Piazza della Repubblica n. 27, presso lo studio dell'avv. Yuri Forgione, e rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Silvia
Francesca Colosimo, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA
e
CC ER E RO S.N.C. (P.IVA: 0184790532);

CONVENUTA - CONTUMACE

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.1.2024.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, LA TI conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la CC LU RT s.n.c. e la KU Petroleum Italia s.p.a.
pagina 1 di 8
per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura Mini, targata
FK948HX, a seguito di un rifornimento di gasolio effettuato la mattina dell'11.12.2018 presso la stazione di servizio KU ubicata in Grosseto, via Castiglionese, gestita dalla società CC.
Secondo la prospettazione dell'attrice, a suo dire confortata dalle risultanze peritali di cui alla procedura avviata nel febbraio del 2019 ex art. 696-bis c.p.c., il guasto riscontrato sulla vettura era probabilmente dipeso da un'eccedenza intollerabile d'acqua nel gasolio imbarcato, riportando danni stimabili nell'importo di € 5.300,00 per costi di ripristino, e in € 675,00 per il noleggio di auto sostitutiva, somme di cui chiedeva il risarcimento, maggiorate di rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo.
Si costituiva in giudizio la società KU, eccependo la decadenza dell'azione avversaria, nonché la sua infondatezza per carenza di prova sull'arresto del veicolo nell'immediatezza del rifornimento, sui danni arrecati al medesimo e sul nesso eziologico tra il fatto e il danno subito.
Non si costituiva in giudizio la società CC, che veniva quindi dichiarata contumace all'esito dell'udienza cartolare del 6.4.2021.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa era istruita con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse e trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

*****
In limine litis, giova osservare l'irrilevanza delle censure sollevate dall'attrice in ordine alla costituzione in giudizio della società KU, avvenuta in modalità cartacea anziché telematica, come invece prescritto dall'art. 2, co. 6 del D.L. 11/2020, stante
l'infondatezza dell'eccepita decadenza sollevata dalla convenuta circa l'azione avversaria ai sensi dell'art. 1495 c.c..
Nel caso concreto, infatti, si controverte della dedotta responsabilità del venditore (CC)
e del produttore (KU) del gasolio “annacquato” immesso nell'autovettura della sig.ra
TI la mattina dell'11.12.2018, e quindi s'è in presenza di un contratto di vendita di beni di consumo in cui trovano applicazione il previgente art. 132, co. 2 del D.Lgs. n.
206/2005
(nei confronti del venditore) e l'art. 126 del D.Lgs. n. 206/2005 (nei confronti del produttore), che fissano in due mesi dalla scoperta del difetto il termine di decadenza
pagina 2 di 8
del consumatore dai diritti previsti dal previgente art. 130, co. 2 e, rispettivamente, in dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto che ha cagionato il danno il termine di decadenza al risarcimento. Termini che, nella fattispecie, sono pacificamente rispettatati, vista la segnalazione del consumatore avvenuta il 28.12.2018 (all. 4 della citazione).
Quanto al merito della vicenda, si rileva come nelle vendite c.d. a catena, l'acquirente di un bene difettoso ha una doppia tutela, potendo agire sia contrattualmente nei confronti del venditore sia in via aquiliana verso il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa (cfr. Cass. n. 18610/2017).
Alla diversa natura della responsabilità, segue naturalmente una diversa disciplina dell'onus probandi gravante sulla parte che invoca la tutela: nelle azioni contrattuali di risarcimento danni da inadempimento, incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo, la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, il pregiudizio effettivo incidente sulla propria sfera, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte;
nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, viceversa, colui che agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, ossia il fatto storico,
l'imputabilità soggettiva del medesimo, il danno ingiusto e il nesso di causalità tra il fatto
e il danno.
Ciò posto, osserva il Tribunale che dagli atti
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi