Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/04/2024, n. 369

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/04/2024, n. 369
Giurisdizione : Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
Numero : 369
Data del deposito : 17 aprile 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa C G
B ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1125 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
S F, per procura in atti, ricorrente,
Controparte_1
[...]
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentato e difeso dal dott. Giovanni Dell'Acqua, giusta delega del
Dirigente Generale pro tempore del suindicato Controparte_2
F B.
[...]
RESISTENTE
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. M C, giusta procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive e contributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
, con ricorso depositato in data 06/06/2023, conveniva in Parte_2 giudizio l' Controparte_4
e l'
[...] CP_3
deducendo di essere inserito nelle graduatorie ex 16/96 e di aver prestato Org_1 attività lavorativa in favore dell'Amministrazione resistente come operaio a tempo determinato (OTD), con la qualifica di addetto mezzi meccanici. Lamentava l'illegittima
Contr disparità di trattamento tra OTD (Operai a tempo determinato) e Operai a tempo
Indeterminato) determinata dagli artt. 11 CIRL 2001 e 4 CIRL 2017, nella parte in cui prevedono soltanto a favore degli OTI la corresponsione di un'indennità professionale mensile, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI, pari a 4 euro per ogni anno di servizio maturato e fino a un massimo di 16 anni. E ciò, in violazione della clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva
1999/70/CE del 28 giugno 1999, ripreso dall'art. 25 d.lgs. n. 81/2015.
Rilevava, dunque, di avere svolto sempre la medesima attività lavorativa degli operai a tempo indeterminato (OTI) di pari qualifica.
Sosteneva di avere raggiunto nel 2018 i sedici anni di servizio, previsti dal CIRL come limite per maturare il massimo dell'indennità professionale, pari a 64 euro mensili, e di aver lavorato, da giugno 2018 e fino alla data di deposito del ricorso, per complessivi 28 mesi.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del suo diritto al riconoscimento della corrispondente indennità professionale mensile e, conseguentemente, la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in proprio favore della somma di
1.792,00 euro (64 euro per 28 mesi), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino all'effettivo soddisfo, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva
e previdenziale.
L Controparte_4
, si costituiva in giudizio con
[...]
memoria del 03.04.2024, sostenendo l'infondatezza delle avverse rivendicazioni, rilevando che il differente trattamento retributivo riconosciuto agli OTD rispetto ai OTI sarebbe legato, oltre che al numero di giornate lavorative svolte, alle mansioni assegnate ai primi in ragione della frazione di anno solare nella quale prestano la propria opera a favore dell'Amministrazione regionale. Inoltre, andrebbe considerato che gli OTD svolgono attività volte a fronteggiare esigenze che ricorrono ogni anno, per periodi di tempo limitati, per soddisfare le quali l'Amministrazione attinge ai contingenti disciplinati dalla legge. Contestava, inoltre, il conteggio operato dal ricorrente, ritenendolo errato, in rapporto alle giornate lavorate per ogni mese. Eccepiva, altresì,
l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 04.04.2024, prendendo atto della CP_3
domanda avanzata da parte ricorrente, e riservandosi, all'esito del giudizio, di agire per il recupero della contribuzione, ove dovuta e non prescritta.
Sostituita l'udienza di discussione del 16.04.2024 dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.

2- Preliminarmente si osserva che ai sensi della L.R. n. 66/1981 -“Disposizioni per
l'assunzione dei lavoratori da parte degli e Controparte_6
C dell' ”- , per il triennio Controparte_7 Controparte_4
1981-1983, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 84/1980 (“a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi;
b) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente e demanializzazione terreni;
c) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto;
d) interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della Regione e dei comuni, o su terreni di proprietà privata da espropriare, sempre che la loro demanializzazione risulti finalizzata all'affrancazione di boschi d'interesse naturalistico dal pascolo;
e) interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;
f) interventi volti ad assicurare la gestione e lo sviluppo dei vivai forestali”
), nonché per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori da parte degli ispettori ripartimentali delle foreste e dell'azienda forestale demaniale della regione, provvedeva ad assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli operai forestali che nell'ultimo triennio antecedente all'entrata in vigore della legge avevano prestato la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione con una prestazione complessivamente non inferiore alle 500 giornate lavorative, nonché ad assicurare agli operai assunti a tempo determinato le seguenti garanzie occupazionali: “- giornate 51 annue, agli operai che nel triennio
1978- 80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 150 giornate ai fini previdenziali”.

La possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato era stata dunque espressamente prevista per le medesime esigenze, anche di carattere straordinario, normativamente individuate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.
L'assunto trova conferma nel disposto di cui all'art. 15 della L.R. n. 52/1984, a norma del quale “per le esigenze di carattere permanente connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l' Controparte_9
e gli continuano ad avvalersi degli
[...] Controparte_6
operai assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge regionale 18 aprile 1981 n. 66, a condizione che gli stessi non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità”.
In particolare, l'art. 56 della L.R. n. 16/1996 dispone che “1. Per le esigenze di difesa e conservazione del
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