Trib. Vicenza, sentenza 13/02/2024, n. 388
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Testo completo
N. R.G. 1664/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1664/2023 tra
IV AL ZO
ATTORE
e
EM LL
CONVENUTO
Oggi 13 febbraio 2024 alle ore 9.00, innanzi al dott. Francesca Grassi, sono comparsi: per IV AL ZO l'avv. TONELLO ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Elena Bassan;
per EM LL nessuno compare.
Il Giudice invita l'avv. Bassan a discutere oralmente la causa. L'avv. Bassan si richiama agli atti e precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni già depositato;
rinuncia alla lettura del dispositivo e della sentenza.
Il Giudice dato atto di quanto precede, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 16.40, il giudice rientra in aula e pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che deposita telematicamente in allegato al verbale d'udienza, con successiva comunicazione alle parti per il tramite della Cancelleria.
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1664/2023 promossa da:
IV AL ZO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. TONELLO
ANDREA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. TONELLO ANDREA ATTORE contro
EM LL (C.F. [...])
CONVENUTO
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come alla udienza del giorno 13 febbraio 2024. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Lo svolgimento del processo è omesso ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge n.
69/2009.
Ciò posto, va evidenziato quanto segue in punto di fatto.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 9.3.2023, VE AL ZO (d'ora innanzi, anche solo “AL ZO”) conveniva in giudizio CE LG (d'ora innanzi, per brevità, anche solo
“LG”) al fine di sentire accertare e dichiarare la validità dell'offerta reale e del deposito liberatorio ex artt. 1209 co. 1 e 1210 c.c. aventi ad oggetto la somma di denaro pari ad euro 43.500,00 di cui la prima era debitrice nei confronti del secondo, quale corrispettivo per l'assegnazione della quota di
29/120 di beni immobili siti in Rotzo (VI), foglio 26, mappali nn. 336, sub. 4, 5 e 6, ente urbano, 385 e
394, come da ordinanza del Tribunale di Vicenza n. 1787/2021 pronunciata in data 4.2.2021 nel giudizio iscritto al n. RG 9589/2014, a seguito dello scioglimento di comunione e assegnazione dei beni immobili all'attrice. Con declaratoria di estinzione dell'obbligazione di pagamento munita di efficacia costitutiva e conseguente liberazione dell'attrice debitrice. Oltre alla cancellazione dell'ipoteca legale iscritta sui predetti beni immobili e condanna del convenuto al rimborso delle spese sostenute per la presente procedura pari ad euro 7.716,05, con rivalutazione ed interessi. Spese e competenze di causa rifuse.
pagina 2 di 6
Nessuno si costituiva per il convenuto LG.
* * *
La domanda è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito enunciate.
LG risulta creditore dell'attrice per la somma pari ad euro 43.500,00 così come portata dall'ordinanza del Tribunale di Vicenza n. 1787/2021 del 4-9.2.2021 (cfr. doc. 4 attrice). Sulla base dello stesso titolo, l'attrice risultava debitrice della stessa somma anche nei confronti di GU LG e, per la minor somma di euro 6.000,00, nei confronti di DD AL ZO.
Tuttavia, con atto di quietanza liberatoria datato 17.7.2021, nn. rep. 60734 e 60735, a firma del Notaio Giovanni Muraro, DD AL ZO e GU LG, quest'ultimo per il tramite del proprio procuratore speciale avv. Roberto Rigoni Stern, hanno accettato il pagamento delle somme di denaro indicate nel titolo offerte dall'attrice, dichiarando di nulla più avere a pretendere nei suoi confronti (cfr. doc. 6 attrice).
Invece, il convenuto LG, benché altresì presente, si è rifiutato di accettare la somma di denaro di cui andava creditore e di sottoscrivere la quietanza liberatoria, senza motivazione.
E' seguita in data 7.3.2022 l'iscrizione dell'ipoteca legale in favore del convenuto e contro l'attrice sui beni immobili citati assegnati in sede giudiziale a quest'ultima, per la somma complessiva di capitale ed interessi (prudenzialmente quantificati per un intero triennio) pari ad euro 44.633,00, con nota reg. gen. n. 2700 reg. part. n. 378 presentazione n. 3 presso i registri della Conservatoria immobiliare di
Schio (cfr. doc. 7 attrice).
Tanto premesso, vanno svolte le considerazioni in appresso.
Stante il
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1664/2023 tra
IV AL ZO
ATTORE
e
EM LL
CONVENUTO
Oggi 13 febbraio 2024 alle ore 9.00, innanzi al dott. Francesca Grassi, sono comparsi: per IV AL ZO l'avv. TONELLO ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Elena Bassan;
per EM LL nessuno compare.
Il Giudice invita l'avv. Bassan a discutere oralmente la causa. L'avv. Bassan si richiama agli atti e precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni già depositato;
rinuncia alla lettura del dispositivo e della sentenza.
Il Giudice dato atto di quanto precede, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 16.40, il giudice rientra in aula e pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che deposita telematicamente in allegato al verbale d'udienza, con successiva comunicazione alle parti per il tramite della Cancelleria.
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1664/2023 promossa da:
IV AL ZO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. TONELLO
ANDREA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. TONELLO ANDREA ATTORE contro
EM LL (C.F. [...])
CONVENUTO
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come alla udienza del giorno 13 febbraio 2024. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Lo svolgimento del processo è omesso ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge n.
69/2009.
Ciò posto, va evidenziato quanto segue in punto di fatto.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 9.3.2023, VE AL ZO (d'ora innanzi, anche solo “AL ZO”) conveniva in giudizio CE LG (d'ora innanzi, per brevità, anche solo
“LG”) al fine di sentire accertare e dichiarare la validità dell'offerta reale e del deposito liberatorio ex artt. 1209 co. 1 e 1210 c.c. aventi ad oggetto la somma di denaro pari ad euro 43.500,00 di cui la prima era debitrice nei confronti del secondo, quale corrispettivo per l'assegnazione della quota di
29/120 di beni immobili siti in Rotzo (VI), foglio 26, mappali nn. 336, sub. 4, 5 e 6, ente urbano, 385 e
394, come da ordinanza del Tribunale di Vicenza n. 1787/2021 pronunciata in data 4.2.2021 nel giudizio iscritto al n. RG 9589/2014, a seguito dello scioglimento di comunione e assegnazione dei beni immobili all'attrice. Con declaratoria di estinzione dell'obbligazione di pagamento munita di efficacia costitutiva e conseguente liberazione dell'attrice debitrice. Oltre alla cancellazione dell'ipoteca legale iscritta sui predetti beni immobili e condanna del convenuto al rimborso delle spese sostenute per la presente procedura pari ad euro 7.716,05, con rivalutazione ed interessi. Spese e competenze di causa rifuse.
pagina 2 di 6
Nessuno si costituiva per il convenuto LG.
* * *
La domanda è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito enunciate.
LG risulta creditore dell'attrice per la somma pari ad euro 43.500,00 così come portata dall'ordinanza del Tribunale di Vicenza n. 1787/2021 del 4-9.2.2021 (cfr. doc. 4 attrice). Sulla base dello stesso titolo, l'attrice risultava debitrice della stessa somma anche nei confronti di GU LG e, per la minor somma di euro 6.000,00, nei confronti di DD AL ZO.
Tuttavia, con atto di quietanza liberatoria datato 17.7.2021, nn. rep. 60734 e 60735, a firma del Notaio Giovanni Muraro, DD AL ZO e GU LG, quest'ultimo per il tramite del proprio procuratore speciale avv. Roberto Rigoni Stern, hanno accettato il pagamento delle somme di denaro indicate nel titolo offerte dall'attrice, dichiarando di nulla più avere a pretendere nei suoi confronti (cfr. doc. 6 attrice).
Invece, il convenuto LG, benché altresì presente, si è rifiutato di accettare la somma di denaro di cui andava creditore e di sottoscrivere la quietanza liberatoria, senza motivazione.
E' seguita in data 7.3.2022 l'iscrizione dell'ipoteca legale in favore del convenuto e contro l'attrice sui beni immobili citati assegnati in sede giudiziale a quest'ultima, per la somma complessiva di capitale ed interessi (prudenzialmente quantificati per un intero triennio) pari ad euro 44.633,00, con nota reg. gen. n. 2700 reg. part. n. 378 presentazione n. 3 presso i registri della Conservatoria immobiliare di
Schio (cfr. doc. 7 attrice).
Tanto premesso, vanno svolte le considerazioni in appresso.
Stante il
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