Trib. Nola, sentenza 05/11/2024, n. 2114

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 05/11/2024, n. 2114
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 2114
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. ssa D
A , all'udienza di discussione del 5.11.2024 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto e ed in diritto della decisione la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5873/2022 RG avente ad OGGETTO: retribuzione feriale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to ALBORA VALERIA Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to ALLOCCA PASQUALE e dall'avv.to M S RESISTENTE CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.12.2022 il ricorrente esponeva: di aver lavorato alle dipendenze dell' dal 21-11-2012 fino al 30.11.2018 prestando attività Controparte_1 lavorativa presso la sede;
che il rapporto di lavoro era disciplinato dal CCNL
Autoferrotranvieri 23 luglio 1976 e successive modifiche ed integrazioni del 12 marzo
1980, 27 novembre 2000 e da ultimo 28 novembre 2015;
che la retribuzione giornaliera corrisposta dall'azienda per le giornate in cui ha goduto di ferie è stata inferiore a Contr quanto spettante , avendo illegittimamente escluso dalla base di calcolo delle retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed la tipo di attività svolta , analiticamente indicati in ricorso quali “l'indennità perequativa” e la indennità compensativa entrambe previste dall'Accordo regionale del 16.12.2011 recepite dall'Accordo Aziendale del 25.07.2012 oltre all'indennità di turno e domenicale previste dall'Accordo Nazionale del 1981. Tutto quanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale adito di: 1) Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011 per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva della voce di retribuzione “indennità perequativa a.r. 2011”, della voce di retribuzione

“indennità compensativa a.r. 2011”, l'indennità di turno di cui all'Accordo nazionale del 1981e l'indennità domenicale di cui all'Accordo Nazionale del 1981 o solo quelle voci che il Giudice vorrà ritenere di giustizia. 3) per l'effetto condannare l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell'istante della somma di € 1.321,58, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, maturata per il periodo dal 1/1/2014 alla data del pensionamento, ovvero dal diverso periodo maggiore o minore che l'adito Giudice stabilirà, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e sulla contribuzione 4) Con vittoria di CP_3 spese e competenze di causa, oltre CPA e spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Con memoria difensiva depositata in data 2.11.2023 si costituiva tempestivamente in giudizio l' che, preliminarmente, eccepiva la prescrizione Controparte_1 estintiva dei crediti richiesti perché risalenti ad un periodo antecedente ai cinque anni dall'iscrizione a ruolo del ricorso e comunque dalla notifica dello stesso avvenuta in data 3.5.2023 e rilevando inoltre l'assenza di validi atti intermedi interruttivi della prescrizione;
quanto al merito, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato sulla base di articolate argomentazioni, prospettando una diversa interpretazione della normativa convenzionale di riferimento. All'udienza del 5.11.2024 Il Giudice decideva la causa pronunciando sentenza contestuale, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
In chiave delimitativa del thema decidendum va chiarito che il presente giudizio ha ad oggetto il diritto del ricorrente a vedere includere nella retribuzione versata durante il periodo di fruizione feriale indennità perequativa a.r. 2011, indennità compensativa a.r. 2011 , l'indennità di turno e domenicale previste dall'Accordo Nazionale del 1981. Secondo la prospettazione attorea, tali voci, venendo corrisposte in maniera costante ed essendo legate alle mansioni effettivamente svolte, sarebbero infatti da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto.
La domanda è parzialmente fondata, richiamandosi le motivazioni espresse nella sentenza del Tribunale di Nola Sezione Lavoro n. 2024/2024 (dott.ssa F) resa in un giudizio di analogo contenuto tra le stesse parti, condivise appieno dal Giudicante e che qui si seguito si illustrano.
La nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale sin dalla sentenza del 2006 ha precisato che con Persona_1 l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003 si vule fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, < mantenuta>> la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio
2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Persona_2
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alla ferie , il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE in Williams ed altri ;
C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
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