Trib. Caltagirone, sentenza 26/11/2024, n. 760
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa C G Presidente rel
Dott. ssa P C G
Dott.ssa G F G ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 468 2024 avente ad oggetto: regolamentazione potestà genitoriale
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CUNSOLO CodiceFiscale_1
ROCCO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 3.10.2024 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.5.2024 , premesso di avere intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con . dalla quale in data 30.4.2019 nasceva il piccolo Controparte_1
e che questa si era interrotta dopo pochi mesi dalla nascita del bambino e precisamente nel Per_1
novembre del 2019 epoca in cui la ricorrente dopo un breve periodo di convivenza, si era trasferita definitivamente presso la casa dei genitori, chiedeva disporsi le modalità di affidamento del minore.
Chiedeva in particolare disporsi l'affidamento esclusivo ad essa ricorrente del minore deducendo al riguardo che il padre non aveva mai mostrato interesse verso il figlio , né dal punto di vista materiale
(avendo sempre provveduto alla spese della famiglia i propri genitori) né dal punto di vista affettivo, atteso che lo aveva visitato rare volte il minore dalla sua nascita, nell' anno (2023) si era recato trovare il figlio solo una volta, mentre dall'anno corrente aveva smesso definitivamente anche di videochiamare il figlio e aveva bloccato la ex compagna da tutti i social per non farsi contattare, sicche allo stato non aveva più alcuna notizia dello stesso .
Chiedeva altresì disporsi a carico del padre un contributo per il mantenimento del minore.
Disposta la comparizione delle parti il resistente non compariva in udienza né si costituiva in giudizio
A tale udienza in mancanza di richiesta di emissione di provvedimenti urgenze e di richieste istruttorie, parte ricorrente, su autorizzazione del Presidente precisava le conclusioni e discuteva la causa e al stessa veniva rimessa al Collegio per la decisione previo parere del PM che veniva reso in senso favorevole all'accoglimento del