Trib. Castrovillari, sentenza 08/11/2024, n. 1906
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 440/2021 vertente
TRA nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Policastri, C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in LI-Rossano (Cs), alla Via Pugliesi -
Pal. Roma
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Rende, elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Castrovillari (Cs), alla via T. Cassanese, n. 1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 19.02.2021, premesso di aver contratto in Parte_1
TO (Cs) matrimonio concordatario con , in data 22.05.2004 (atto n. Controparte_1
17, parte II, serie A, reg. atti matrimonio anno 2004);
che dal matrimonio nasceva, in data
25.02.2005, una IG, ;
che con Sentenza n. 494 del 31.05.2018, il Persona_1
Tribunale di Castrovillari – a seguito di mutamento del rito da giudiziale in consensuale - pronunciava la separazione tra i coniugi alle condizioni dai medesimi concordate all'udienza del 16.05.2018, le quali prevedevano, in particolare, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie con tutti i mobili ed i suppellettili, l'affido condiviso della minore, con collocamento presso l'abitazione materna e disciplina del diritto di visita, nonché l'obbligo per il Parte_1
di versare la somma di euro 400,00 per il mantenimento della IG e la somma di euro
300,00 per il mantenimento della moglie;
che, a seguito della separazione, si trovava ancora nell'impossibilità di crearsi una propria indipendenza, risiedendo nell'abitazione materna e continuando a collaborare nell'impresa familiare (lido con annesso bar e ristorante) con un reddito medio di circa 10.000 euro all'anno e, quindi, una disponibilità mensile di circa 833,00 euro, quasi interamente versata per il mantenimento della IG e della moglie;
che, al fine di ottemperare al versamento del mantenimento, oltre all'aiuto dei genitori, più volte aveva richiesto l'aiuto economico anche del fratello, mentre la – seppur nel corso del CP_1
matrimonio avesse svolto attività lavorativa - a seguito della separazione non aveva più cercato un'occupazione sebbene la giovane età;
che non vi era alcuna possibilità, né reciproca volontà di riconciliazione, pertanto, in ragione dell'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e del perdurante stato di separazione chiedeva:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
TO (CS) il giorno 22.05.2004, trascritto il 04.06.2004 presso il Registro degli atti di
Matrimonio, Anno 2004 Uff. 01 Vol. 01 Atto 19 2 B;
2) confermare le disposizioni della sentenza di omologa della separazione in merito all'affidamento ed alle modalità di visita della IG ;
3) confermare che la casa coniugale, sita in LI Rossano area urbana Per_1
di LI, alla Via Locri n. 28, di proprietà dei familiari della SI.ra sia assegnata CP_1
a questa;
4) disporre quale contributo al mantenimento della IG minore il Per_1
versamento mensile della somma di Euro 400,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie
(mediche, sportive, ricreative ecc.);
5) dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della SI.ra , o in subordine concedere a questa un termine CP_1
pagina 2 di 9 per cercare lavoro ed entro il quale l'assegno sarà revocato di diritto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1
contestava le avverse deduzioni, non opponendosi, tuttavia, alla domanda di divorzio. In particolare, precisava che la ricostruzione effettuata dal ricorrente con riferimento alla situazione economico-patrimoniale era falsa e mendace, in quanto andava evidenziato che: la casa coniugale assegnatale era di proprietà dei suoi genitori e da questi realizzata e messa a disposizione al momento del matrimonio;
il , già all'epoca della separazione, Parte_1
ricavava dal lavoro che svolgeva e continua a svolgere un reddito personale netto non inferiore a euro 80.000,00, essendo titolare, unitamente ai suoi familiari, di un'avviata e nota attività commerciale di balneazione esercitata sotto la denominazione “Lido Aurora”, di cui era anche titolare della concessione demaniale per l'esercizio;
il risultava, altresì, Parte_1 proprietario di un locale commerciale sito in LI, nonché socio di una S.r.l., la “F.lli
Caracciolo s.r.l.”, in cui era titolare di una quota pari a un terzo e da poco aveva acquistato
(nel marzo 2021) una vettura di valore superiore ad euro 50.000;
nel corso del matrimonio aveva custodito per il la somma di circa 70.000 euro in contanti e riceveva dallo Parte_1
stesso la somma di 2.000 euro mensili per le eIGenze della famiglia;
il - pur Parte_1 risultando residente presso l'abitazione dei genitori – alloggiava in realtà in un appartamento nella sua esclusiva disponibilità sito al piano soprastante l'attività di ristorazione.
Con riferimento alla propria attività lavorativa, la affermava che, dopo la CP_1
separazione, per qualche mese, aveva lavorato come dipendente in un bar, a chiamata e per poche ore mensili. Successivamente, si era invano attivata per trovare un lavoro più remunerativo, mentre in costanza di matrimonio, per scelta del , non aveva mai Parte_1 svolto attività lavorativa. Dunque, chiedeva all'adito Tribunale di: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in causa;
2) disporre
l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della IG minore ;
3) Persona_1
disporre che la IG minore sia collocata presso la madre, stabilendo la residenza presso la casa
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