Trib. Bologna, sentenza 12/11/2024, n. 2914
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Testo completo
R.G. 10458/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10458 /2023 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. TRESKA EGI, Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in VIA CASTEL SAN PIETRO N. 19, RAVENNA presso il difensore
RICORRENTE contro Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA,
[...]
domiciliati presso la sede distrettuale dell'Avvocatura, in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6
RESISTENTE/I CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 9 ottobre 2024;
parte resistente come da memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 09.08.2023, il ricorrente, cittadino del Kosovo nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Ravenna del 10.07.2023, notificato in pari data, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n.
286 presentata in data 17.11.2022.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co.
2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscergli il diritto al rilascio di un permesso di
Pagina 1
soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Con decreto del 10.08.2023, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura di Ravenna il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente fino alla definizione del giudizio di merito.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere Controparte_1
l'avverso ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore;
All'udienza 2.11.2023, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti testuali dichiarazioni:
ADR: Sono in Italia dal 2020.
ADR: Vivo a Ravenna in un appartamento, con amici originari del Kosovo.
ADR: Faccio il muratore
ADR: Guadagno circa 1500- 1800 euro al mese.
ADR: Nel tempo libero frequento gli amici.
ADR: Ho un contratto a tempo indeterminato.
Il difensore del ricorrente ha depositato in atti documentazione relativa al percorso di integrazione dell'assistito. In particolare, risultano depositati in atti: contratto di lavoro a tempo indeterminato, modello unificato LAV;
buste paga;
documenti comprovanti invio di denaro in
Kosovo;
estratto contributivo INPS;
visura penale.
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato un termine alle parti per ulteriore produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 21.02.2024, in seguito rinviata al 06.05.2024 e sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con decreto del 14.05.2024, ritenuta opportuna l'acquisizione, a cura della Procura della
Repubblica di Ravenna, del certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale del ricorrente, la causa è stata nuovamente rinviata all'udienza del 12.06.2024, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 20.05.2024, la Procura competente ha, dunque, depositato le certificazioni richieste, dalle quali è emerso che, nei confronti del ricorrente era stato richiesto il rinvio giudizio, da parte della Procura della Repubblica di Ravenna, per la violazione degli artt. 582, 583 e 585 c.2, n2, c.p., reati commessi in data 8-9.7.2021 a Ravenna.
Dal casellario giudiziale, inoltre, emergeva, a carico del soggetto, un decreto penale di condanna emesso dal GIP presso il Tribunale di Ravenna esecutivo il 27.01.2021 per violazione dell'art. 4, co.2, L. 18.04.1975 n.110, commesso in concorso il 7.11.2020, in Ravenna.
Pagina 2
Pertanto, con ordinanza del 15.06.2024, il giudice istruttore, osservato che la causa era stata rimessa al Collegio per la discussione e che occorreva tuttavia ulteriore istruttoria, ha assegnato al ricorrente termine sino al 2.07.2024 per il deposito di: Decreto penale GIP Tribunale Ravenna dell'11.1.2021 e Ordinanza di ammissione alla messa alla prova nel procedimento penale N.
2021/3107 RGNR Procura Ravenna, rinviando, dunque, la causa all'udienza del 4.07.2024.
Con memoria depositata in data 1.07.2024, il difensore del ricorrente ha chiarito che nei confronti dell'assistito vi era soltanto una richiesta di emissione di decreto da parte del Pubblico
Ministero ed ha ribadito che il procedimento penale pendente era stato rinviato a settembre 2024, poiché erano in corso proposte risarcitorie rivolte alle persone offese, in particolare da parte dell'assistito, coinvolto nella rissa con esiti lesivi oggetto del procedimento medesimo. Pertanto, con istanza del 3.07.2024, ha chiesto un rinvio dell'udienza a data successiva a quella dell'udienza fissata avanti al G.U.P. presso il Tribunale di Ravenna, prevista per il giorno 25.09.2024.
In accoglimento dell'istanza, il giudice designato, con decreto del 4.07.2024, ha fissato nuova udienza collegiale di discussione ex art. 275 bis c.p.c. al 23.10.2024, sostituendola, come già disposto, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Scaduto il termine assegnato, la difesa ha depositato copia del verbale dell'udienza preliminare avanti al G.U.P. presso il Tribunale di Ravenna, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
****
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n.
137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d. Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10458 /2023 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. TRESKA EGI, Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in VIA CASTEL SAN PIETRO N. 19, RAVENNA presso il difensore
RICORRENTE contro Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA,
[...]
domiciliati presso la sede distrettuale dell'Avvocatura, in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6
RESISTENTE/I CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 9 ottobre 2024;
parte resistente come da memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 09.08.2023, il ricorrente, cittadino del Kosovo nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Ravenna del 10.07.2023, notificato in pari data, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n.
286 presentata in data 17.11.2022.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co.
2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscergli il diritto al rilascio di un permesso di
Pagina 1
soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Con decreto del 10.08.2023, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura di Ravenna il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente fino alla definizione del giudizio di merito.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere Controparte_1
l'avverso ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore;
All'udienza 2.11.2023, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti testuali dichiarazioni:
ADR: Sono in Italia dal 2020.
ADR: Vivo a Ravenna in un appartamento, con amici originari del Kosovo.
ADR: Faccio il muratore
ADR: Guadagno circa 1500- 1800 euro al mese.
ADR: Nel tempo libero frequento gli amici.
ADR: Ho un contratto a tempo indeterminato.
Il difensore del ricorrente ha depositato in atti documentazione relativa al percorso di integrazione dell'assistito. In particolare, risultano depositati in atti: contratto di lavoro a tempo indeterminato, modello unificato LAV;
buste paga;
documenti comprovanti invio di denaro in
Kosovo;
estratto contributivo INPS;
visura penale.
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato un termine alle parti per ulteriore produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 21.02.2024, in seguito rinviata al 06.05.2024 e sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con decreto del 14.05.2024, ritenuta opportuna l'acquisizione, a cura della Procura della
Repubblica di Ravenna, del certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale del ricorrente, la causa è stata nuovamente rinviata all'udienza del 12.06.2024, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 20.05.2024, la Procura competente ha, dunque, depositato le certificazioni richieste, dalle quali è emerso che, nei confronti del ricorrente era stato richiesto il rinvio giudizio, da parte della Procura della Repubblica di Ravenna, per la violazione degli artt. 582, 583 e 585 c.2, n2, c.p., reati commessi in data 8-9.7.2021 a Ravenna.
Dal casellario giudiziale, inoltre, emergeva, a carico del soggetto, un decreto penale di condanna emesso dal GIP presso il Tribunale di Ravenna esecutivo il 27.01.2021 per violazione dell'art. 4, co.2, L. 18.04.1975 n.110, commesso in concorso il 7.11.2020, in Ravenna.
Pagina 2
Pertanto, con ordinanza del 15.06.2024, il giudice istruttore, osservato che la causa era stata rimessa al Collegio per la discussione e che occorreva tuttavia ulteriore istruttoria, ha assegnato al ricorrente termine sino al 2.07.2024 per il deposito di: Decreto penale GIP Tribunale Ravenna dell'11.1.2021 e Ordinanza di ammissione alla messa alla prova nel procedimento penale N.
2021/3107 RGNR Procura Ravenna, rinviando, dunque, la causa all'udienza del 4.07.2024.
Con memoria depositata in data 1.07.2024, il difensore del ricorrente ha chiarito che nei confronti dell'assistito vi era soltanto una richiesta di emissione di decreto da parte del Pubblico
Ministero ed ha ribadito che il procedimento penale pendente era stato rinviato a settembre 2024, poiché erano in corso proposte risarcitorie rivolte alle persone offese, in particolare da parte dell'assistito, coinvolto nella rissa con esiti lesivi oggetto del procedimento medesimo. Pertanto, con istanza del 3.07.2024, ha chiesto un rinvio dell'udienza a data successiva a quella dell'udienza fissata avanti al G.U.P. presso il Tribunale di Ravenna, prevista per il giorno 25.09.2024.
In accoglimento dell'istanza, il giudice designato, con decreto del 4.07.2024, ha fissato nuova udienza collegiale di discussione ex art. 275 bis c.p.c. al 23.10.2024, sostituendola, come già disposto, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Scaduto il termine assegnato, la difesa ha depositato copia del verbale dell'udienza preliminare avanti al G.U.P. presso il Tribunale di Ravenna, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
****
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n.
137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d. Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e
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