Trib. Termini Imerese, sentenza 29/04/2024, n. 645

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Termini Imerese, sentenza 29/04/2024, n. 645
Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
Numero : 645
Data del deposito : 29 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa CA Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3939 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2017
TRA
AT RI, (c.f.: [...]), elettivamente domiciliata in
Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita n. 61 presso lo studio dell'avv. AO
Sorce, che la rappresenta e difende per mandato in atti
ATTRICE
CONTRO
RO PA (c.f.: [...]) e SO LA (c.f.:
[...]) elettivamente domiciliati in Palermo via XX Settembre n. 64 presso lo studio dell'avv. Eleonora Zampardi, che li rappresenta e difende per mandato in atti;

RO TE (c.f.: [...]) e SO RI (nata a
Santa Flavia (PA) il giorno 24/03/1969) (c.f.: [...]) elettivamente domiciliati in Bagheria, via Marco Tullio Cicerone n. 19 presso lo studio dell'Avv.
Silvana Ticali e rappresentate e difese dall'Avv. AL Tarantino per mandato in atti ;

RO CH (c.f.: [...]), elettivamente domiciliato in
Bagheria nella via Dante n. 79 presso lo studio dell'Avv.Claudio Schicchi, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

-R IV (c.f.: [...]) elettivamente domiciliato in Palermo via
Roma 392 presso lo studio degli avvocati Raoul Scotto Di Tella e Silvia Cordova, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;

RO OR (c.f.: [...]) e SO RM
(c.f.: [...]) entrambi elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento in Palermo Via A. Veneziano n. 57, presso e nello studio dell'Avv.
Michelangelo Gaudesi che li rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTI
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E
RO EP, nato a [...] il [...] (c.f.: MRS GPP 46B02
D567A) e SO RI, nata a [...] il [...] (c.f.: MRS MRA
34E60 D567D)
CONVENUTI CONTUMACI
E NEI CONFRONTI DI
RO CA LE (CF: [...]);
SO PA
ON, (C.F.: [...]);
SO OR nato a [...] il [...] (CF: [...]);
SO ET (CF:
[...]), figli ed eredi di OR DO, elettivamente domiciliati in Bagheria, via Bernardo Mattarella n° 108, presso lo studio dell'Avvocato Felice Chiarelli, che li rappresenta e difende per mandato in atti
INTERVENIENTI
Conclusioni delle parti: All'udienza del 22.1.2024 tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, AT IA conveniva in giudizio i signori OR AO, OR IA, OR RM
AN, OR OT, OR IA (1969), OR CA, figli di
OR RO;
RO IU, RO AO, RO CA, figli di OR
AL IN;
nonchè OR LO, OR IA (1934), OR HE,
US IV, OR IU.
Esponeva nei fatti che:
-la stessa è comproprietaria dell'appartamento sito in Ficarazzi, via A. De
Gasperi n.62, piano primo, in catasto piano secondo, identificato al catasto del comune di Ficarazzi al foglio 2, Mapp.1609, sub 4, quale coniuge superstite del signor OR DO, giusta la sentenza di divisione ed assegnazione, resa dal
Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, l'11 novembre 2009 (all.1 all'atto di citazione);

-che, come descritto nella relazione tecnica redatta il 18 dicembre 2015 dall'Ing. Giovanni Mezzatesta, allegata al libello introduttivo (doc.2), nell'appartamento dell'attrice da alcuni anni si erano verificate infiltrazioni di acqua e umidità provenienti dal terrazzo di copertura dell'intero edificio;

-che con ricorso per accertamento tecnico preventivo, depositato il 23 marzo
2016, RG.908/2016 (doc.3), in cui non si erano costituiti i convenuti, l'attrice
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aveva chiesto di procedersi in via di urgenza all'accertamento delle cause delle infiltrazioni, dei lavori necessari ad eliminarle e dei relativi costi;

-che la ctu espletata in sede di atp aveva individuato le cause delle infiltrazioni nelle condizioni in cui si trova il lastrico solare e in particolare alla mancanza totale sull'estradosso del solaio di copertura d'adeguate opere di protezione e difesa.
Ciò premesso nei fatti, l'attrice –previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo RG 908/2016 di questo Tribunale- ha chiesto:
i) l'accertamento delle cause delle lamentate infiltrazioni e la condanna dei convenuti ad eseguire le opere descritte alle pagine 19, 20 e 21, della consulenza tecnica d'ufficio del 27.12.2016 (RG 908/2016);
ii) la condanna dei predetti al pagamento in favore dell'istante delle seguenti somme: a)euro 28.168,13 per la sistemazione ed il riassetto del lastrico solare, ove dalla stessa eseguite;
b)euro
15.739,80 per il risanamento delle strutture in cemento armato ed il ripristino dell'appartamento dell'istante;
c)euro 16.473,97 per gli interventi di sistemazione del prospetto ove dalla stessa eseguiti;
iii)la condanna dei convenuti, in solido, a risarcire il danno per il mancato godimento dell'unità immobiliare subito dall'attrice ed a corrispondere la somma di €30.000,000 o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà dovuta, per il valore locativo dell'immobile, dal 2012 ad oggi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
iv) la condanna degli stessi al risarcimento del danno alla salute ed a corrispondere alla concludente una somma non inferiore ad €.10.000,00 (euro diecimila/00) anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
v) la condanna alle spese della consulenza tecnica
d'ufficio e la consulenza tecnica di parte ed a corrisponderle somma di € 3.918,00
(di cui €.2.918,00 come da decreto di liquidazione).
Ritualmente evocato in giudizio si è costituito OR HE eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per avere venduto
l'appartamento di sua proprietà con atto di compravendita del 18.9.2013 versato in atti (all. 7 alla comparsa);
deducendo, nel merito, che i danni lamentati sarebbero stati determinati da una causa indiretta e non direttamente collegabile con la terrazza, essendo l'appartamento della parte attrice ubicato al secondo piano e non già al terzo piano sottostante la terrazza (l'edificio è composto da quattro elevazioni fuori terra);
rappresentando che l'appartamento della convenuta OR AL si presenta privo di infissi esterni, il che contribuisce all'infiltrazione di acque piovane;
deducendo la corresponsabilità della parte attrice per le parti comuni dell'edificio, e la negligente mancata effettuazione di opere urgenti ai sensi dell'art.
1134 c.c.
;
contestando la quantificazione dei danni operata dall'attrice sulla scorta
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dell'espletata ctu in fase di ATP, stante l'inutilizzabilità della stessa per mancata partecipazione di tutte le parti nella fase di accertamento preventivo;
deducendo la mancanza di prova del preteso risarcimento del danno da mancato godimento, non esistendo nel nostro ordinamento la categoria del danno “in re ipsa”.
Ritualmente evocati in giudizio si sono costituiti OR RM AN e
OR CA, figlie di OR RO, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per mancata accettazione dell'eredità paterna, manifestando espressa volontà di rinunciarvi;
sempre in via preliminare, eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione prima del giudizio, essendo stato fissato il primo incontro innanzi il mediatore in data 13.3.2018;
eccependo la disintegrità del contraddittorio –stante
l'assenza di un amministratore condominiale per mancata citazione di tutti i condomini;
in subordine, deducendo che pur in caso di accettazione dell'eredità le stesse sarebbero state mere nude proprietarie dell'appartamento, essendo stato
l'usufrutto devoluto a AI DO, giusta successione testamentaria del de cuius;
deducendo, nel merito: -che i danni lamentati dall'attrice sarebbero riconducibili non solo al lastrico solare ma anche all'appartamento sito al piano secondo, stante lo stato grezzo e di abbandono dello stesso con conseguente ripartizione proporzionale delle responsabilità;
-la mancanza di prova del preteso risarcimento del danno da mancato godimento, cui l'attrice avrebbe concorso in qualità di comproprietaria, e contestando la data di decorrenza arbitrariamente indicata nel 2012.
Si costituiva US IV, premettendo che con atto di compravendita del
18.09.2013, con la di lui moglie PU LU, aveva acquistato dal sig. OR
HE, l'appartamento sito il Ficarazzi Via Alcide de Gasperi 60 piano I a sinistra salendo la scala del fabbricato, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva sull'assunto che i danni lamentati dalla sig.ra AT, esistevano già in data anteriore all'acquisto dell'appartamento da parte del Sig. US IV;
contestava la derivazione causale delle lamentate infiltrazioni e la quantificazione delle poste risarcitorie pretese dall'attrice.
Si costituivano in giudizio RO IU, RO AO, RO CA
AO ,figli ed eredi di OR AL IN, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per rinuncia all'eredità materna avvenuta con atto pubblico del 15.5.18;
deducendo, nel merito, la prescrizione del diritto al risarcimento per i danni lamentati dall'attrice, la cui insorgenza è da collocarsi nel
2005 (all'epoca in cui era proprietario il padre) e l'infondatezza delle domande per mancanza di prova sull'an e sul quantum;
l'insussistenza della responsabilità
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extracontrattuale dei convenuti per insussistenza di nesso causale, essendo i fenomeni infiltrativi conseguenza dei difetti originari di progettazione e di realizzazione, indebitamente tollerati;
eccependo la disintegrità del contraddittorio
–stante l'assenza di un amministratore- per mancata citazione di tutti i condomini e, segnatamente, per omessa evocazione in giudizio di: OR AL, OR
RM IZ, OR AO NO e OR RO;
deducendo
l'insussistenza di una responsabilità solidale dei convenuti, operando la responsabilità “parziaria” dei condomini ai sensi del 1123 c.c.
Si costituivano OR IA e OR AO eccependo (figli di OR
RO) preliminarmente, la disintegrità del contraddittorio, e deducendo, nel merito,
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