Trib. Bari, sentenza 09/12/2024, n. 4850

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 09/12/2024, n. 4850
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4850
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 9 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
8881 dell'anno 2023
TRA
e tutti rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'avv. CASAREALE Anna ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Gravina, alla via
Venezia, n. 5
– Ricorrente –
CONTRO
in persona dell'institore, avv. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CP_2
MAROZZI Angelo e dall'avv. RONCONI Giovanni ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale “Prof. Avv. Angelo Marozzi e Ass.ti” in Bari, alla via Andrea da Bari, n. 38
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.07.2023, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
in veste di dipendenti di con qualifica e mansioni di macchinista (rispettivamente Controparte_1
dal 03.08.2017, 07.11.1988 e 16.09.1998), chiedevano dichiararsi la nullità e/o l'inopponibilità e


comunque la disapplicazione delle clausole di cui all'art. 31, comma 6, C.C.N.L. Mobilità/Area AF
20.07.2012, art. 30, comma 6, C.C.N.L. Mobilità/Area AF del 16.12.2016, art. 31, comma 5,
Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, art. 77, comma 2.4, C.C.N.L. Mobilità/Area AF 2012 e 2016, laddove escludono l'indennità di condotta, di riserva e per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie e nella parte in cui limitano la corresponsione dell'indennità di utilizzazione professionale giornaliera nell'importo fisso di € 12,80.
I ricorrenti, pertanto, lamentavano il mancato riconoscimento nel calcolo della retribuzione relativa ai giorni di ferie usufruiti dell'indennità di utilizzazione professionale giornaliera e dell'indennità per assenza dalla residenza e chiedevano la condanna della resistente al pagamento di compensi pari ad € 5.795,55 per (febbraio 2018 – febbraio 2023), € 19.230,60 per (luglio 2007 – Pt_1 Pt_2 ottobre 2022) ed € 15.921,29 per (luglio 2007 – giugno 2022), oltre interessi e Parte_3
rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
si costituiva in giudizio, eccependo la prescrizione delle differenze retributive Controparte_1
vantate per il periodo antecedente il quinquennio dalla data di costituzione in mora (24.05.2023) e
l'infondatezza della domanda in fatto e diritto.
Instauratosi il contraddittorio, all'esito dell'odierna udienza, la causa viene decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 Cost., art. 2109, comma 1 e 2, c.c. e art. 10, d.lgs. n. 66 del 2003 il prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale e ad un periodo annuale di ferie retribuite, al quale non può rinunziare;
analogamente, l'art. 31, n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea prevede che ogni lavoratore abbia diritto ad una limitazione della durata massima del lavoro ed a periodi di riposo giornalieri e settimanali ed a ferie annuali retribuite, per le quali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003/CE, ogni Stato può attivarsi e assume le misure necessarie affinché possano corrispondere ad almeno quattro settimane all'anno
(secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali).
Stante l'indicato contesto normativo, va evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dapprima chiarito che “l'espressione (di cui all'art. 7 della Direttiva N. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo" (cfr. Corte di
Giustizia UE sez. i, 16.3.2006, n. 131, conf. Corte Giustizia UE Grande Sezione, 20.1.2009, n. 350).
La Corte di Giustizia (15.09.2011, C-155/10, c. BA) è nuovamente intervenuta in materia, Per_1
rimarcando che il diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario.
In tale contesto, come precisato dall'avvocato generale al par. 90 delle conclusioni, si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Infatti, tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. Nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (cfr., sentenza Parviainen, cit., punto 63).
Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta da diversi elementi (si pensi ad una retribuzione strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati alla tipologia ed alla natura di mansioni svolte ed al tempo impiegato per il loro svolgimento), per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica.
Sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili
a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. Viceversa, gli elementi della retribuzione complessiva diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, che sopravvengano in occasione
dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore (come le spese connesse al tempo che un lavoratore è costretto a trascorrere fuori sede), non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva e l'espletamento delle mansioni affidate al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Ciò precisato, occorre aggiungere che, oltre agli elementi precedentemente descritti, anche quelli correlati allo status personale e professionale del lavoratore devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite (il caso, sul quale si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era quello di una responsabile di cabina in una compagnia aerea assegnata temporaneamente, a causa della gravidanza, ad un posto a terra, alla quale è stato riconosciuto nel corso dell'assegnazione il diritto al mantenimento di elementi della retribuzione o integrazioni collegati al suo status professionale;
pertanto, le integrazioni collegate a qualità di superiore gerarchico, anzianità e qualifiche professionali devono essere mantenute – cfr. sentenza 01.07.2010, causa C-
471/08, Parviainen).
Pertanto, come ribadito da CGUE, 22.05.2014, C-539/12 (accertato il diritto di un lavoratore a veder computato nella retribuzione “feriale” non solo lo stipendio base ma anche l'importo delle provvigioni fissate con
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