Trib. Brescia, sentenza 02/12/2024, n. 748
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Testo completo
N. 22841/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 22841/2024 V.G. promosso congiuntamente da
c.f. (avv.ti Elena Alberti e Palma Parte_1 C.F._1
Donvito)
e
c.f. (avv. Nicoletta Zeni) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 27/11/2024. Tali conclusioni sono di seguito trascritte: «a modifica del decreto del 2.4.2014 emesso dal Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Elisabetta Sanpaolesi –
Presidente – Dott.ssa Maria Grazia Cassia – Giudice Relatore e Dott.ssa Alessandra
1
Ramon – Giudice, all'esito dell'udienza del 2.4.2014, nel procedimento ex art. 317 bis
c.c iscritto al n. RG 8451/2013, voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia stabilire:
1) L'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso l'abitazione materna sita in Brescia, Via Zuaboni n. 60. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
la potestà genitoriale è esercitata da entrambi
i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i essi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
2) diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario di frequentazione:
- nel corso del periodo scolastico: a fine settimana alternati con decorrenza dal venerdì
Per_ all'uscita della scuola alle ore 14,00, provvedendo il padre a ritirare e ad accompagnarlo presso l'abitazione della nonna