Trib. Cosenza, sentenza 19/12/2024, n. 2296
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Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3508/2024 RGAL TRA TO PP, rappresentato e difeso dagli avv. SANTO DALMAZIO TARANTINO e FABIANA VIGNA
ricorrente E MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal dott. GAETANO BONOFIGLIO e dalla dott.ssa SERENA CIANFLONE, funzionari delegati
resistente E I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Con ricorso ritualmente notificato EP ON conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'INPS e, premesso di aver svolto attività di docente di scuola secondaria superiore laureati di I grado, assunto a tempo indeterminato dal 01.09.1993, con decorrenza economica dal 22.10.1993 (classe di concorso A025), in quiescenza dal 01.09.2022, esponeva che il Ministero non ha attribuito al servizio da lui svolto nell'anno 2013 alcuna valenza giuridica, rimanendo, quindi, il servizio medesimo del tutto escluso dal computo dell'anzianità. Lamentava che il mancato riconoscimento di detto anno ai fini giuridici, con consequenziale
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esclusione del relativo servizio dal computo ai fini dell'anzianità è illegittimo e non corrispondente all'interpretazione costituzionalmente orientata della norma di riferimento. Deduceva che l'art. 1, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013, che ha esteso a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, attribuisce una valenza giuridica alle progressioni di carriera per l'anno 2013, bloccando, invece, per motivi di contenimento della spesa pubblica la relativa valenza economica ma solo per quell'anno. Concludeva chiedendo “1) dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013 e, dunque, il diritto al computo, ai fini dell'anzianità, del servizio suddetto;
2) ordinare, quindi, al Ministero dell'istruzione e del merito in persona del Ministro pro-tempore di inquadrare il ricorrente alla data dell'01.01.2022 nella fascia stipendiale 28-34, avendo completato in data 31.12.2021 il servizio rientrante nella fascia stipendiale 21-27;
3) con riferimento, quindi, alle differenze retributive ad oggi maturate e non prescritte, correlate alla chiesta maggiore anzianità conseguente al riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013, dichiarare il diritto del prof. EP ON a percepire le differenze retributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 21-27 e la fascia stipendiale 28-34 a decorrere dall'01.01.2022 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 28-34 sulla base del computo dell'anno 2013) e fino all'01.09.2022 (giorno di collocazione a riposo per sopraggiunti limiti d'età) nonché, per il medesimo periodo le differenze inerenti alla RPD, con condanna del Ministero convenuto al pagamento delle corrispondenti somme, pari rispettivamente ad €
1.587,48 e ad € 518,40 e, dunque, complessivamente ad € 2.105,88, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
4) condannare, inoltre, il Ministero dell'istruzione e del merito in persona del Ministro pro-tempore a versare nei confronti dell'INPS le differenze contributive maturate correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore del ricorrente per il computo, ai fini dell'anzianità di servizio, dell'anno 2013;
5) ordinare, quindi, all'Inps il ricalcolo del trattamento pensionistico sulla base della maggiore anzianità di servizio rivendicata dall'odierno ricorrente, con richiesta di pagamento delle differenze pensionistiche a decorrere dall'01.09.2022”. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si costituiva, in via preliminare sollevando eccezione di parziale prescrizione dei crediti retributivi azionati, nel merito chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza.
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L'INPS si costituiva, dichiarando la propria disponibilità a ricevere la maggiorazione contributiva connessa all'eventuale accoglimento della domanda principale. Con riferimento al capo della domanda di cui al punto 5) delle conclusioni di parte attrice, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e l'improponibilità per mancanza di una previa domanda amministrativa. Veniva fissata per la decisione l'udienza del 18.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte. La parte ricorrente depositava tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza il 17.12.2024, l'INPS il 13.12.2024.
§ E' infondata l'eccezione di parziale prescrizione dei crediti retributivi e contributivi azionati, atteso che la domanda ha ad oggetto differenze di retribuzione relative al periodo gennaio/agosto 2022 e che pertanto il termine quinquennale non è evidentemente decorso.
§ Nel merito, con riferimento ai capi da 1) a 4) delle conclusioni contenute in ricorso, la domanda è fondata. Come argomentato di recente dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza n. 66/2024, che