Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/01/2025, n. 54
TRIB Ascoli Piceno
Sentenza
28 gennaio 2025
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28 gennaio 2025
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TRIB Ascoli Piceno
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28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1695/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1695/2022 promossa da:
C.M.R. Roll Bar Società Unipersonale Responsabilità Limitata (C.F. 01795860442), con il patrocinio dell'Avv. Cocchieri Federica;
OPPONENTE
Contro
TTI Italia S.r.l., Società Unipersonale (C.F. 10137680962), con il patrocinio dell'Avv. Luca
Polverino e dell'Avv. Luigi Coluccino;
OPPOSTO
Pos S.r.l (C.F. 10619040966), con il patrocinio dell'Avv. Luigi Coluccino;
INTERVENUTO oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione ed in accoglimento della presente opposizione, previo rigetto della avversa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto:
- in via preliminare e/o pregiudiziale: si chiede di dichiarare la nullità e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo telematico n. 355/2022 D.I. del 17/06/2022 – RG n. 890/2022 emesso in data 17/06/2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del Giudice, Dott. Luigi Cirillo e notificato al Sig. AL AN in qualità di
Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della C.M.R. Roll Bar S.rl., a mezzo posta in data 22.09.2022, oggetto della presente opposizione, in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.p. in violazione della citata disposizione normativa, con conseguente dichiarazione di improcedibilità e/o improponibilità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità della relativa ingiunzione di pagamento, senza alcuna condanna alle spese di lite e dei compensi della fase monitoria in capo all'odierno attore opponente, che devono escludersi;
-In via principale e nel merito: si chiede di dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo telematico n. 355/2022 D.I. del 17/06/2022 – RG n. 890/2022 emesso in data
pagina 1 di 6 17/06/2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del Giudice, Dott. Luigi Cirillo e notificato al Sig. AL AN in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della C.M.R. Roll Bar S.rl., a mezzo posta in data 22.09.2022, su ricorso della società “TTI Italia Srl, Società Unipersonale” costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano in Via San
Prospero n. 4 (c.f. e p.i. 10137680962) e per essa quale mandataria per la gestione del credito iQera Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Piazzale
Luigi Sturzo n. 15 (p.i. 07710101002) in qualità di Special Servicer, nominata giusta procura a rogito TA Luigi Cecala, rep. 42.733, racc. n. 13.243, per tutti i motivi sopra esposti e precisati che qui si richiamano espressamente e si intendono integralmente trascritti e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla società “C.M.R. Roll Bar Società Unipersonale Responsabilità Limitata” (c.f. e p.i. 01795860442) con sede in 63100 Ascoli Piceno (AP) in Via Copernico n. 24, in persona dell'amministratore/legale rappresentante p.t Sig. AL AN (c.f. [...]) a parte convenuta opposta per tutti i motivi sopra esposti
e precisati, tanto in fatto quanto in diritto;
- in subordine: nella denegata ipotesi in cui l'Onorevole Giudicante ritenesse comunque dovute le somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto, si chiede, stante la notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni, di considerare tale condotta processuale di parte convenuta opposta ai fini delle spese di lite, non condannando parte opponente al pagamento delle spese e dei compensi relativi al procedimento monitorio, che devono escludersi;
- in ulteriore subordine e nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse dovute, anche solo parzialmente le somme richieste, si chiede previa revoca e/o dichiarazione di nullità e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto di ridurre le somme richieste a quanto dovesse risultare all'esito dell'istruttoria e di non condannare parte opponente alle spese del procedimento monitorio stante la notifica oltre il termine di sessanta giorni e per tutti i motivi esposti e precisati;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;
Per l'opposto e l'intervenuto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 355/2022;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare la C.M.R. Roll Bar S.r.l. in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te sig. AL AN al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1695/2022 promossa da:
C.M.R. Roll Bar Società Unipersonale Responsabilità Limitata (C.F. 01795860442), con il patrocinio dell'Avv. Cocchieri Federica;
OPPONENTE
Contro
TTI Italia S.r.l., Società Unipersonale (C.F. 10137680962), con il patrocinio dell'Avv. Luca
Polverino e dell'Avv. Luigi Coluccino;
OPPOSTO
Pos S.r.l (C.F. 10619040966), con il patrocinio dell'Avv. Luigi Coluccino;
INTERVENUTO oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione ed in accoglimento della presente opposizione, previo rigetto della avversa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto:
- in via preliminare e/o pregiudiziale: si chiede di dichiarare la nullità e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo telematico n. 355/2022 D.I. del 17/06/2022 – RG n. 890/2022 emesso in data 17/06/2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del Giudice, Dott. Luigi Cirillo e notificato al Sig. AL AN in qualità di
Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della C.M.R. Roll Bar S.rl., a mezzo posta in data 22.09.2022, oggetto della presente opposizione, in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.p. in violazione della citata disposizione normativa, con conseguente dichiarazione di improcedibilità e/o improponibilità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità della relativa ingiunzione di pagamento, senza alcuna condanna alle spese di lite e dei compensi della fase monitoria in capo all'odierno attore opponente, che devono escludersi;
-In via principale e nel merito: si chiede di dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo telematico n. 355/2022 D.I. del 17/06/2022 – RG n. 890/2022 emesso in data
pagina 1 di 6 17/06/2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del Giudice, Dott. Luigi Cirillo e notificato al Sig. AL AN in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della C.M.R. Roll Bar S.rl., a mezzo posta in data 22.09.2022, su ricorso della società “TTI Italia Srl, Società Unipersonale” costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano in Via San
Prospero n. 4 (c.f. e p.i. 10137680962) e per essa quale mandataria per la gestione del credito iQera Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Piazzale
Luigi Sturzo n. 15 (p.i. 07710101002) in qualità di Special Servicer, nominata giusta procura a rogito TA Luigi Cecala, rep. 42.733, racc. n. 13.243, per tutti i motivi sopra esposti e precisati che qui si richiamano espressamente e si intendono integralmente trascritti e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla società “C.M.R. Roll Bar Società Unipersonale Responsabilità Limitata” (c.f. e p.i. 01795860442) con sede in 63100 Ascoli Piceno (AP) in Via Copernico n. 24, in persona dell'amministratore/legale rappresentante p.t Sig. AL AN (c.f. [...]) a parte convenuta opposta per tutti i motivi sopra esposti
e precisati, tanto in fatto quanto in diritto;
- in subordine: nella denegata ipotesi in cui l'Onorevole Giudicante ritenesse comunque dovute le somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto, si chiede, stante la notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni, di considerare tale condotta processuale di parte convenuta opposta ai fini delle spese di lite, non condannando parte opponente al pagamento delle spese e dei compensi relativi al procedimento monitorio, che devono escludersi;
- in ulteriore subordine e nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse dovute, anche solo parzialmente le somme richieste, si chiede previa revoca e/o dichiarazione di nullità e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto di ridurre le somme richieste a quanto dovesse risultare all'esito dell'istruttoria e di non condannare parte opponente alle spese del procedimento monitorio stante la notifica oltre il termine di sessanta giorni e per tutti i motivi esposti e precisati;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;
Per l'opposto e l'intervenuto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 355/2022;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare la C.M.R. Roll Bar S.r.l. in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te sig. AL AN al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo
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