Trib. Latina, sentenza 10/10/2024, n. 1065
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 3482 dell'anno 2021 vertente
TRA
LA VALLE SOC. COOPERATIVA AGRICOLA difesa dall'Avv. CERCHIONE LUIGI, ricorrente
E
INPS DI LATINA, difeso dagli Avv.ti CIARELLI ANNA PAOLA e LORENI LAURA, convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.12.2021, la società ricorrente indicata in epigrafe ha impugnato l'avviso di addebito n. 357 2021 00006974 85 000, notificato in data
07.11.2021, con il quale si acclarava l'omesso versamento dei contributi alla “Gestione
Agricola – Datori di lavoro” relativamente al periodo 4/2018 - 1/2019 per la complessiva somma di € 35.230,92, scaturenti dal recupero delle agevolazioni contributive spettanti alla ricorrente come previste dall'art. 9 commi 5, 5bis e 5 ter
Legge 67/1988.
Eccepiva, la società opposta, l'illegittimità dell'avviso in quanto notificato in pendenza di definizione del giudizio R.G. 1401/2021, incardinato avverso il verbale
1
unico di accertamento e notificazione n. LT00003/2019- 064-01 del 17.06.2020, su cui si fonda l'avviso impugnato nel presente giudizio.
Nel merito, a sostegno dell'opposizione, partendo dal presupposto che l'importo intimato traesse interamente origine dal recupero delle agevolazioni contributive fruite nel periodo di riferimento, la ricorrente rappresentava come la contestata irregolare gestione dei contratti part time, non potesse in ogni caso ritenersi ostativa all'accesso ai benefici, così come non poteva ritenersi tale nemmeno la mancata applicazione dei minimali retributivi e contributivi previsti dalla contrattazione provinciale, laddove, come nella specie, fossero stati comunque rispettati i “minimali di legge” previsti dai vari decreti ministeriali succedutisi nel periodo d'ispezione.
Censurava altresì l'omessa comunicazione dell'invito a regolarizzare e chiedeva, in via subordinata, la rideterminazione in senso riduttivo del carico sanzionatorio.
Chiedeva, inoltre, disporsi la sospensione della provvisoria esecutività dell'avviso di addebito impugnato.
Con decreto del 29.12.2021 veniva fissata l'udienza di discussione al 13.12.2022 con contestuale sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato.
Si costituiva l'INPS, chiedendo la revoca del provvedimento di sospensione della provvisoria esecutività e deducendo la regolarità dell'AVA notificato considerato che il ricorso avverso il verbale di accertamento era stato notificato all'ente il 29.11.2021, dunque successivamente rispetto a quando il credito contributivo è stato iscritto a ruolo (AVA formato in data 23.10.2021 e notificato il 07.11.2021);
chiedeva, inoltre, nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La presente sentenza, depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche
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