Trib. Firenze, sentenza 27/11/2024, n. 1316
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Testo completo
N. R.G. 1245/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1245/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA Parte_1 C.F._1 BOIRIVANT, elettivamente domiciliata in Livorno Scali Manzoni n. 19, presso lo studio dell'avv. GIANLUCA BOIRIVANT
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. BURGELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 12 aprile 2024, citava in giudizio il Parte_1 [...]
allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto Controparte_1 CP_1
in virtù della stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di
€ 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 500,00 per ogni annualità oggetto di domanda, quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la prescrizione Controparte_1
quinquennale dei crediti azionati per l'anno 2018/2019;
richiamava poi la sentenza n. 29961/2023 della
Suprema Corte, sostenendo che nulla era dovuto alla ricorrente per il servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 poiché la stessa aveva prestato servizio con contratto fino al termine delle attività didattiche, ma con orario settimanale inferiore al 50% dell'orario completo previsto per la scuola secondaria di secondo grado. Non contestava, nel merito, la domanda per gli altri anni scolastici.
Successivamente, con note del 16.10.2024 la ricorrente, preso atto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, rinunciava alla domanda relativamente all'annualità 2018/2019. CP_1
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta Carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1245/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA Parte_1 C.F._1 BOIRIVANT, elettivamente domiciliata in Livorno Scali Manzoni n. 19, presso lo studio dell'avv. GIANLUCA BOIRIVANT
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. BURGELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 12 aprile 2024, citava in giudizio il Parte_1 [...]
allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto Controparte_1 CP_1
in virtù della stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di
€ 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 500,00 per ogni annualità oggetto di domanda, quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la prescrizione Controparte_1
quinquennale dei crediti azionati per l'anno 2018/2019;
richiamava poi la sentenza n. 29961/2023 della
Suprema Corte, sostenendo che nulla era dovuto alla ricorrente per il servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 poiché la stessa aveva prestato servizio con contratto fino al termine delle attività didattiche, ma con orario settimanale inferiore al 50% dell'orario completo previsto per la scuola secondaria di secondo grado. Non contestava, nel merito, la domanda per gli altri anni scolastici.
Successivamente, con note del 16.10.2024 la ricorrente, preso atto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, rinunciava alla domanda relativamente all'annualità 2018/2019. CP_1
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta Carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non
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