Trib. Torino, sentenza 22/11/2024, n. 5907

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 22/11/2024, n. 5907
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 5907
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo

R.G. 12763/2024
(IS IA
ASL Città di Torino)
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Verbale di udienza
(artt. 420 del c.p.c. e 6 del D. Lgs. n. 150/2011)
All'udienza del 22 novembre 2024 davanti al giudice dott. Guglielmo Rende, nonché alla presenza della dott.ssa Francesca Olivi Funzionario addetta UPP, sono comparsi:
1) per la parte opponente IS IA, l'avv. Bolumetti Pier Domenico;

2) per la parte opposta ASL Città di Torino, il Funzionario delegato dott.ssa Paola Giunta.
Si procede alla discussione della causa ex artt. 420 e 429 del c.p.c. nonché 6 e 7 del D. Lgs. n. 150/2011. I procuratori delle parti discutono quindi la causa illustrando oralmente le rispettive posizioni e argomentazioni. Il procuratore di parte opponente (IS IA) insiste per l'accoglimento dell'istanza di riduzione della sanzione al minimo edittale richiamando quanto già articolato in atti. Il procuratore di parte opposta (ASL Città di Torino) richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione e risposta. Il Giudice dato atto, riserva la pronuncia del provvedimento nelle forme dell'articolo 429 del c.p.c. all'esito della Camera di Consiglio che si terrà al termine dell'odierna udienza con esonero delle parti dal comparire. Il Giudice dott. Guglielmo Rende
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 16,00, il Giudice in assenza delle parti pronuncia nelle forme di cui agli artt. 429 del c.p.c. e 6 del D. Lgs. n. 150/2011 la sentenza che segue a pagina 2 del presente verbale.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ex art. 429 del
c.p.c.
e 6 del D. Lgs. n. 150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 12763/2024 tra:
CI IA in proprio e in qualità di titolare del BAR FIRENZE CAFFE' di IS
IA
(c.f. [...]) rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Domenico Bolumetti del Foro di
Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino al corso Giulio Cesare n. 135 parte opponente
e
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE PIEMONTE –
AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO in persona del Direttore pro tempore dott.ssa Simonetta Pagano elettivamente domiciliato presso la Sede dell'Ufficio – Struttura Complessa
Legale e Affari Generali - sito in Torino alla via San Secondo n. 29 parte opposta
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 6 del D. Lgs. n.
150/2011;
igiene prodotti alimentari;
violazione dell'articolo 5 comma 1
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del Regolamento CE n. 852/2004;
omessa adozione di procedure di controllo mediante sistema HACCP;
sanzione amministrativa ex art. 6 comma 6 del D. Lgs. n. 193/2007.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte opponente IS IA.
“(…) Nel merito in via principale accertare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità del provvedimento opposto e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullata e/o inefficace e/o illegittima l'ordinanza ingiunzione impugnata ORDINANZA INGIUNZIONE NR. 213/AL/2023 – PROT. 83537 DEL 05.06.2024, notificata alla ricorrente in data 14.06.2024 (doc. 001 – ORDING 050624), alla luce dei sopra svolti motivi;
in subordine, per il caso di non creduto mancato accoglimento della domanda principale rideterminare la sanzione amministrativa irrogata entro i minimi edittali e, pertanto, per una somma complessiva pari ad € 1.000,00;
in via di ulteriore subordine per il caso di non creduto mancato accoglimento delle sopra formulate domande Rideterminare la sanzione amministrativa irrogata entro i minimi edittali e, pertanto, per una somma complessiva pari ad € 1.100,00 in via di estremo subordine per il caso di non creduto mancato accoglimento delle sopra formulate domande, rideterminare la sanzione amministrativa irrogata entro i minimi edittali e, pertanto, per una somma complessiva pari ad 1.400,00. In ogni caso Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore dell'avv. Pier Domenico Bolumetti, dichiaratosi antistatario”.
Parte opposta Servizio Sanitario Nazionale – Regione Piemonte – ASL
Città di Torino
“(…) Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in via principale confermare l'ordinanza ingiunzione n. 213/AL/2023 del 5/6/2024, notificata in data 14/6/2024 e per l'effetto condannare il ricorrente, al pagamento della somma totale di Euro
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2.000,00 (duemila/00) e delle spese di procedimento indicate in calce a ciascun atto, pari a complessivi Euro 21,17, per un totale complessivo di Euro 2.021,17. In subordine, di ridurre l'importo della sanzione al minimo edittale pari a Euro 1.000,00 oltre Euro 21,17 per spese di procedimento. In ogni caso si chiede la compensazione delle spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. I fatti di causa e il provvedimento opposto.
Oggetto della presente causa di opposizione è l'ordinanza - ingiunzione n. 213/AL/2023 prot. 83537/SP/RC ms del 5 giugno 2024
(notificata in data 14 giugno 2024) emessa dal Servizio Sanitario Nazionale
– Ragione Piemonte – Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”, a carico di IS IA in qualità di trasgressore, avente il seguente contenuto:
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In particolare, l'ordinanza ingiunzione è conseguita agli accertamenti compiuti in data 5 giugno 2023 dai militari dell'Arma dei Carabinieri –
Nucleo Anti Sofisticazioni e Sanità di Torino, a seguito dei quali è stato redatto il seguente verbale di contestazione amministrativa n. 2/211-2 del 5 luglio 2023 avente il seguente contenuto:
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2. I motivi di ricorso.
Avverso la predetta l'ordinanza - ingiunzione n. 213/AL/2023 prot.
83537/SP/RC ms del 5 giugno 2024, l'odierna opponente IS IA ha proposto ricorso ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 sulla base dei seguenti motivi:
1) “violazione dell'articolo 2 della legge 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo” (v. pagine 7, 8 e 9 del ricorso);

2) “violazione dell'articolo 3 della legge 241/1990 per difetto di motivazione” (v. pagina 9 del ricorso);

3) “illegittimità delle sanzioni” (v. pagine 9 e 10 del ricorso);

4) “eccessività della sanzione irrogata” (v. pagine 10 e 11 del ricorso).

3. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
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4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

4.1. Sul primo motivo di opposizione.
Come sopra detto, con il primo motivo di opposizione la Difesa opponente deduce la “violazione dell'articolo 2 della legge 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo” (v. le pagine 7, 8 e 9 del ricorso).
In particolare, la parte opponente ha così argomentato in atti:
“Nell'ambito del procedimento amministrativo vi è un termine entro il quale la Pubblica Amministrazione può adottare un proprio provvedimento. Nessun termine è, di contro, previsto per la conclusione del procedimento di accertamento della contestazione e conseguente emissione della collegata sanzione amministrativa. In questa sede si fa notare come – a norma dell'art. 2 della legge 241/1990, così come sostituito dall'art. 7, co. 1 l. 69/2009 – il procedimento amministrativo deve concludersi con l'adozione di un provvedimento entro 90 giorni dall'inizio (termine poi ridotto a 30 giorni). Seppure in materia di ordinanza ingiunzione le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione Civile siano intervenute con la sentenza del 27 aprile 2006, n. 9591, sancendo la non applicabilità dell'art. 2 L. 241/1990 ai procedimenti sanzionatori – in virtù del rapporto di specialità tra le norme generali sul procedimento amministrativo e le disposizioni contenute nella L. 689/1981, che delineano un procedimento di carattere “sostanzialmente contenzioso, scandito in fasi i cui termini sono regolati nell'interesse dell'incolpato in modo da non consentire il rispetto di termini tanto brevi da parte dell'amministrazione” – è appena il caso di rilevare come tale soluzione non appaia condivisibile ed espone il presunto trasgressore alle lungaggini ed agli arbitrii della pubblica amministrazione, soprattutto laddove, al fine di tutelare gli interessi legittimi di queste ultime, fa coincidere il termine per l'adozione del provvedimento sanzionatorio di natura amministrativa con il termine di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. 689/1981. In tal senso, preme segnalare come il legislatore, nell'ambito del codice della strada (d.lgs 285/1992) e per la Banca
d'Italia nel Testo Unico in materia bancaria (d.lgs 385/1993), abbia assunto una posizione più coerente con i principi generali stabiliti dalla legge sul procedimento amministrativo, prevedendo dei termini specifici per la conclusione del procedimento amministrativo, senza che quest'ultimo si dilatasse fino a corrispondere al termine prescrizionale. Gli artt. 203-204, in particolare, nel disciplinare il procedimento di accertamento dell'infrazione – avente la medesima natura di quello di cui all'art. 18 L. 689/1981, del quale costituisce una disciplina speciale – sanciscono il termine perentorio di 210 giorni dalla presentazione del ricorso per la conclusione dello stesso, fermo restando il disposto di cui all'art. 209 (rubricato “prescrizione”) che stabilisce la prescrizione quinquennale del il diritto di riscuotere le somme per le sanzioni amministrative. Del pari, il Regolamento della Banca d'Italia del 25.06.2008, in relazione ai procedimenti sanzionatori di cui all'art. 145 del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) prevede espressamente il termine perentorio di duecentoquaranta giorni per la conclusione del procedimento stesso. Le brevi riflessioni contenute nel presente atto inducono a ritenere l'interpretazione delle Sezioni Unite come un tentativo di sostituzione al potere legislativo, che non ha avuto
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cura di fissare il termine perentorio per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 18 L 689/1981. Non v'è dubbio che equiparare il termine di conclusione del procedimento per l'irrogazione della
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