Trib. Napoli, sentenza 18/06/2024, n. 4561

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 18/06/2024, n. 4561
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 4561
Data del deposito : 18 giugno 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 18/06/2024, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022
n. 149
, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13214/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA

elettivamente domiciliato a Napoli presso lo studio dell'avv. Loredana Parte_1
A, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E

e elettivamente domiciliate in Portici (NA) alla via CP_1 Controparte_2
Diaz n. 2 presso l'avv. S A S che le rappresenta e difende giusto mandato in atti
RESISTENTI
OGGETTO: accertamento rapporto e spettanze
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.07.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato per la società , esercente attività di commercio al Controparte_3
dettaglio di generi alimentari, in virtù di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
ininterrottamente dal 17/07/1995 al 27/11/2018, giorno in cui era stato licenziato;
di essere stato assunto, in data 01/07/1995, dal sig. , titolare dell'omonima ditta (c.f: Controparte_4
), presso il suo supermercato di generi alimentari sito in Portici (NA) in via Marconi C.F._1
2;
di essere stato, sin dall'assunzione, regolarmente inquadrato e assicurato presso gli enti all'uopo preposti ( cfr. estratto contributivo INPS in atti), ricevendo le buste paga ( cfr buste paga in atti);
che,
[... in data 03/03/2006, era subentrata nella gestione del negozio di via Marconi n.2 di Portici la società che, di fatto, aveva rilevato l'attività precedente conservando i rapporti di Controparte_3
lavoro dei dipendenti del negozio;
che aveva, pertanto, continuato a lavorare sempre nel negozio di via Marconi, con le medesime mansioni, senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro, con il solo passaggio formale alla società ma di fatto sempre comandato dal sig. Controparte_3
a cui faceva comunque capo la società resistente ( ed, infatti, le resistenti erano, Controparte_4
rispettivamente, la moglie e la figlia del sig. );
che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, CP_2
dal 17/07/1995 a tutto il 27/11/2018, aveva sempre preso ordini dal sig. anche Controparte_4
quando era subentrata, nella gestione dell'azienda, la società di aver sempre Controparte_3
svolto, per tutta la durata del rapporto di lavoro, le mansioni di salumiere addetto al bancone alimentare, a contatto diretto con la clientela, osservando l'orario lavorativo ivi analiticamente indicato;
di aver sempre percepito lo stipendio così come indicato in busta paga e nell'estratto contributivo INPS;
di aver sempre usufruito di 15 giorni di ferie retribuite all'anno, godute nel mese di agosto;
che il rapporto di lavoro era cessato in data 27/11/2018 per licenziamento;
che dal mese di agosto 2018 non aveva percepito gli stipendi pur continuando a lavorare con il medesimo orario di lavoro sino a tutto il 27/11/2018;
che, in data 15/10/2018, gli era stata consegnata la comunicazione del licenziamento per chiusura attività con effetto al 27/11/2018 giorno in cui il negozio era stato chiuso definitivamente;
che non aveva percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro, alcun emolumento a titolo di Trattamento di Fine Rapporto né le ultime retribuzioni relative agli stipendi dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2018;
di aver, quindi, maturato un credito complessivo, nei confronti della società resistente, pari ad € 49.478,57 (di cui € 5.232,31 per gli stipendi di settembre, ottobre e novembre 2018 ed € 44.246,26 per T.F.R) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
che alla cessazione del rapporto di lavoro la società Controparte_3
era stata posta in liquidazione; di aver, quindi, proposto ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in
[...]
data 13/11/2019 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Lavoro, con RG.
9802/2019, per l'accertamento dei fatti sopra esposti e conseguente richiesta di condanna della resistente al pagamento di tutti i crediti maturati;
che, pendente il suddetto giudizio, il Tribunale
Fallimentare di aveva dichiarato, con sentenza n. 23/2020 del 24/02/2020, il fallimento della CP_5
società nominando curatore il dott. , Controparte_3 Persona_1
decreto mai comunicatogli;
di aver appreso del fallimento solo da una visura camerale aggiornata e di
aver, quindi, comunicato al Giudice del Lavoro l'intervenuto fallimento del datore di lavoro, con la conseguente interruzione del processo all'udienza del 24/02/2021;
di aver presentato, nel frattempo, in data 15/01/2021, istanza tardiva per l'insinuazione al passivo nel fallimento n. 23/2020 per le somme
e le causali di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c. ( cfr. doc. in atti);
che il Tribunale Fallimentare di
SMCV, con decreto depositato in data 12/01/2023 e notificatogli n data 30/01/2023, aveva dichiarato chiuso il fallimento suddetto, per mancanza di attivo, senza procedere, quindi, all'esame delle domande tardive ed ordinando al curatore di procedere alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese ( cfr. doc. in atti);
che, dalla visura camerale storica allegata agli atti, risultava che i soci della società erano le attuali resistenti. Controparte_3
Ciò posto, evidenziava che il proprio interesse ad agire a che venisse accolta la presente domanda, malgrado l'accertata insolvenza della società datrice di lavoro e l'impossibilità di escutere i soci personalmente, derivava dalla circostanza che intendeva, successivamente all'auspicato accertamento positivo della stessa, accedere al Fondo di Garanzia TFR istituito presso l'INPS, a tal fine limitando la domanda solo esclusivamente ai crediti che erano garantiti dal suddetto Fondo e, quindi, il TFR e le ultime mensilità non percepite.
Tanto premesso, conveniva entrambe le resistenti dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere
l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“ 1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato ininterrottamente, in virtù di un rapporto di lavoro subordinato, dal 17/07/1995 a tutto il 27/11/2018 prima alle dipendenze del Sig. CP_4
titolare dell'omonima ditta e poi alle dipendenze della società
[...] Controparte_3
, senza alcuna soluzione di continuità;

[...]
2) accertare e dichiarare, ai sensi e per l'effetto dell'art. 2112 c.c., che la società
[...]
, in persona del suo liquidatore p.t., è subentrata in data 03/03/2006 al Sig. Controparte_3
, titolare dell'omonima ditta, nel preesistente rapporto di lavoro subordinato che Controparte_4
intercorreva tra quest'ultimo ed il ricorrente dal 17/07/1995;

3) per l'effetto, accertare e dichiarare che la società , in Controparte_3
persona del suo liquidatore p.t, quale cessionaria, è responsabile, ex art. 1292 c.c., di tutto quanto maturato dal Sig. nell' intercorso rapporto di lavoro subordinato anche nei Parte_1
confronti del cedente, con decorrenza 17/07/1995 a tutto il 27/11/2018;

4) per l'effetto, condannare e entrambe già socie della società CP_1 Controparte_2 [...]
(c.f: 05807700637- cancellata dal Registro delle Imprese in data Controparte_3
27/03/2023), al pagamento in favore del ricorrente, alla complessiva somma di € 49.478,57 (di cui €
5.232,31 per ultime tre retribuzioni non percepite dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 ed €
44.246,26 per Trattamento di Fine Rapporto), come risulta dal prospetto contabile allegato che forma parte integrante con il presente ricorso;
o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso
di causa, anche a seguito di CTU se il Giudice lo riterrà necessario, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione delle singole somme all'effettivo soddisfo;

5) in via subordinata e nella denegata ipotesi che l'Ecc.mo Giudice ritenga non sussistente
l'applicabilità alla fattispecie de qua della disciplina di cui all'art. 2112 c.c., accertare e dichiarare che tra la
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