Trib. Potenza, sentenza 15/11/2024, n. 117
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa L T Presidente rel. est.
dott.ssa R M Giudice
dott.ssa A T Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1159/24 V.G.
introdotta da
'elett.te dom.ti in P presso lo Parte 1 Parte 2
studio dell'avv. F P, che li rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrenti
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: affidamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per
l'udienza del 09.10.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 03.06.2024 Parte 1 e Parte 2 hanno
chiesto che siano regolati l'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non collocatario e il mantenimento dei figli minori Persona_1 (28.02.2013) e [...]
Per 2 (05.08.2015), nati dalla relazione affettiva tra essi intercorsa, alle seguenti condizioni:
eA) I figli minori Persona 1 Persona 2 saranno affidati a entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica di questi presso
l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da
entrambi i genitori, secondo quanto stabilito dal piano genitoriale allegato al presente ricorso, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il Sig. Pt 1 otrà incontrare e tenere con sé i figli presso la propria abitazione tre giorni a settimana in base alle proprie esigenze lavorative e compatibilmente con impegni scolastici ed
extrascolastici dei figli, previo coordinamento con la Sig.ra Pt_2
Qualora nel giorno concordato, uno dei due coniugi abbia difficoltà conseguenti ad impedimenti e/o imprevisti ovvero nel caso di impegni scolastici ed extrascolastici dei