Trib. Sassari, sentenza 07/12/2024, n. 1258

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sassari, sentenza 07/12/2024, n. 1258
Giurisdizione : Trib. Sassari
Numero : 1258
Data del deposito : 7 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2933/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta - Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.11.2023 da:
(CF. elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Parte_1 C.F._1
Sassari alla Via Cavour 48, presso e nello studio dell'Avv. Elvira Useli (CF. ) C.F._2
che lo rappresenta e difende in forza di separata procura speciale da intendersi in calce al ricorso,
RICORRENTE nei confronti di
(CF. ), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio CP_1 C.F._3 in Sassari alla via Muroni n. 24 presso e nello studio dell'Avv. Cristina Sardu (CF.
) che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso, C.F._4
RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per il ricorrente di cui alle note del 7 ottobre 2024: 1) accertare e dichiarare, essendo presenti le condizioni di legge, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 17/07/2004, in Sassari, dai signori e sopra generalizzati, iscritto nel Registro degli atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del Comune di Sassari atto 102-Parte:

1- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del

Comune di Sassari di procedere alle annotazioni di legge, mandando alla Cancelleria per le comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile;
2)affidare il figlio minore Persona_1

pagina 1 di 12 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno. I genitori concorreranno al mantenimento, educazione ed istruzione del medesimo consultandosi allorquando appaia opportuno ed assumendo insieme le decisioni di maggior rilievo per la vita dei figli;
3) In ragione della coabitazione dei figli con la madre, assegnare la casa coniugale ubicata in

Sassari, in Via Figari n. 7, in comproprietà tra le parti, alla IG.ra . Disporre che il Dr. e CP_1 Pt_1 la IG.ra continuino a pagare ciascuno il 50% delle rate del mutuo contratto per l'acquisto del CP_1
predetto immobile, sino alla totale estinzione del prestito che avverrà in data 21/12/2026;
4) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, ogni volta che lo vorrà, nel rispetto degli impegni e dei desideri espressi da , senza alcuna limitazione, previo accordo con la madre. In tutti i Per_1

casi, come da prassi consolidata nel corso degli ultimi anni, il padre terrà con sé un fine Per_1
settimana alternato con decorrenza dal venerdì dopo scuola fino al lunedì mattina successivo quando lo accompagnerà a scuola o dalla madre, nel caso in cui sia libero da impegni scolastici. Per_1
cenerà e pernotterà con il padre tutti i mercoledì o in altro diverso giorno concordato. Con riguardo alle vacanze estive, salvo diverso accordo delle parti o diversa volontà di , il minore Per_1
trascorrerà 30 giorni non consecutivi con ciascun genitore suddivisi secondo la modalità di seguito precisata: a luglio i primi 15 giorni con la madre e i successivi 15 giorni con il padre;
ad agosto i primi 15 giorni con la madre e i successivi 15 giorni con il padre. Durante detto periodo, rimane sospesa la disciplina del mercoledì e quella dei fine settimana: fermo l'obbligo di comunicare in ogni caso, all'altro genitore la durata e la destinazione di eventuali viaggi o permanenze prolungate del figlio, presso amici o parenti, anche in Sardegna. Il minore potrà contattare telefonicamente l'altro genitore quando e come più lo desidera e ciascun genitore potrà contattare telefonicamente Per_1

altrettanto liberamente. Durante il periodo delle vacanze natalizie (22-12/6-1), salvo diverso accordo delle parti o diversa volontà di , quest'ultimo trascorrerà con la madre il periodo dal 22 Per_1
dicembre al 30 dicembre (con cena del 24 dicembre presso il padre). trascorrerà presso il Per_1
padre il periodo dal 31 dicembre sino al 06 gennaio. Durante le vacanze pasquali (da giovedì prima di
Pasqua fino al martedì successivo per 6 giorni), il minore trascorrerà con la madre il periodo compreso tra il venerdì e la domenica di Pasqua sino alla sera, e con il padre dalla sera di Pasqua, a cena, fino al mercoledì successivo, giorno di rientro a scuola. La figlia , divenuta maggiorenne, Per_2
frequenterà il padre a proprio piacimento. 5) Disporre che il padre versi quale assegno di mantenimento in favore dei figli e , l'assegno di mensile di € 350,00 per ciascuno, da Per_2 Per_1
corrispondere alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico, con rivalutazione CP_1 annuale su base ISTAT. In subordine disporre che il padre versi l'assegno di mantenimento mensile di
€ 400,00 per ciascun figlio, da corrispondere alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1
pagina 2 di 12 mezzo bonifico, con rivalutazione annuale su base ISTAT;
6) L'assegno unico universale erogato mensilmente dall' spettante per ciascun figlio sarà percepito dai genitori al 50%, come già CP_2

avviene. 7) Le spese straordinarie relative ai figli dovranno essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal protocollo del CNF che per chiarezza di seguito si specificano.
Per spese straordinarie comunque suscettibili di rimborso, si intendono: A. SPESE SANITARIE: quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal medico di base effettuate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo rientrano: le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche), ed inoltre gli apparecchi ortodontici. B. SPESE SCOLASTICHE: tasse ed assicurazioni scolastiche, libri scolastici e mensa. Costituiscono invece spese richiedenti il necessario accordo espresso tra i genitori quelle relative a: SPESE SANITARIE: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie non urgenti erogate da strutture private e non accompagnate da prescrizione medica;
SPESE SCOLASTICHE: lezioni private, stages, corsi di musica ed acquisto di strumento musicale, spese e tasse universitarie, compreso l'eventuale alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, libri universitari, viaggi studio all'estero e università private, tablet e pc per uso scolastico, corsi di preparazione per l'ingresso alle facoltà universitarie. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, mail, fax, pec ecc.) dovrà manifestare il motivato dissenso sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso dovrà essere effettuato al genitore anticipatario entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta, previa documentazione della spesa;
8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Per la resistente di cui alle note del 7 ottobre 2024: 1.dichiari, il Tribunale adito, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Sassari in data 17 luglio 2004 (atto trascritto CP_1 Parte_1
presso Stato Civile di SASSARI al n° 102, parte I, Serie -- anno 2004). 2. Affidare il figlio minore in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Persona_1 nell'abitazione familiare sita in Sassari alla via Figari n° 7 che deve essere a lei assegnata affinché vi abiti con i figli e con lei residenti.

3. Disporre che possa vedere il padre, Per_1 Per_2 Per_1 come tutt'ora, a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina successivo, allorquando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna. Nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la mamma pernotterà con il padre la notte tra il mercoledì ed Per_1

il giovedì.

4. Durante le vacanze estive trascorrerà 30 giorni non consecutivi con ciascun Per_1

pagina 3 di 12 genitore, suddivisi in due periodi di 15 giorni ciascuno dei quali con la madre i primi 15 giorni di luglio e di agosto, con il padre i secondi 15 giorni di luglio ed agosto. Durante detto periodo resterà sospesa la disciplina del mercoledì e dei weekend, fermo l'obbligo per entrambi i genitori di comunicare in ogni caso all'altro genitore la durata e la destinazione di eventuali viaggi o permanenze prolungate dei figli, anche in Sardegna. 5. Durante le vacanze natalizie trascorrerà con la Per_1
madre il periodo dal 22.12 al 30.12 e con il padre quello dal 31.12. al 6 gennaio, precisando che trascorrerà con il padre la serata (con la cena) del 24 dicembre. 6. Durante le vacanze pasquali
starà con la madre il periodo dal venerdì di Pasqua sino al giorno di Pasqua compreso, e Per_1
con il padre dalla mattina del lunedì di Pasqua (o dalla sera di Pasqua se concordato tra le parti) sino al mercoledì successivo. 7. Porre a carico del padre un assegno per il mantenimento dei figli pari ad €
550,00 per ciascun figlio (€ 1100,00 complessivi), da rivalutarsi su base ISTAT, e da versare in favore della madre collocataria a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 novembre 2023 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
per ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto in Sassari il 17.07.2004, atto CP_1
trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Sassari, atto n. 102, parte I, anno 2004.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati i figli (in data 22.11.2005) e (in data 16.02.2010), Per_2 Per_1
entrambi
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