Trib. Bari, sentenza 14/03/2025, n. 890

TRIB Bari
Sentenza
14 marzo 2025
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TRIB Bari
Sentenza
14 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 14/03/2025, n. 890
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 890
Data del deposito : 14 marzo 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13021/2023 R.G. vertente tra:
RO EG (Avv. Andrea D'Ambrosio)
- OPPONENTE -
E
BDM BANCA SPA, già Banca Popolare di Bari Spa (Avv. Gaetano Biocca)
- OPPOSTA -
- FATTO E DIRITTO -

1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio l'opponente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 2641/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso da questo Tribunale in data 02.08.2023 per la somma di € 5.332.670,94, oltre interessi e spese come liquidati, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, provvedere ai sensi dell'art. 274 cpc, affinché venga disposta la riunione della presente opposizione a quella previamente incardinata dagli altri ingiunti avverso il medesimo DI (RG n. 11612/2023), onde consentirne la trattazione congiunta, attesa l'evidente connessione oggettiva e soggettiva;

- in via preliminare ed urgente, sospendere anche inaudita altera parte, e prima dell'udienza di comparizione delle parti, la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo (RG n. 2426/2023) reso dal Tribunale di Bari in data
02.08.2023 qui opposto, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per tutti i motivi sopra esposti;
- in via pregiudiziale di rito, dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo (RG n. 2426/2023) reso dal Tribunale di Bari in data 02.08.2023 qui opposto, in quanto emesso da Giudice territorialmente incompetente, per tutti i motivi sopra esposti;

- nel merito, revocare il Decreto Ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo (RG n.
2426/2023) reso dal Tribunale di Bari in data 02.08.2023 qui opposto, in quanto nullo e/o illegittimo e comunque infondato, per tutti i motivi sopra esposti.”, con vittoria delle spese di lite ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Costituendosi, parte opposta impugnava e contestava quanto dedotto in sede di opposizione e chiedeva il rigetto delle domande ivi svolte, con conferma del DI.
Con ordinanza del 7.5.2024 è stata sospesa l'esecutorietà del d.i. opposto.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale delle parti.

2. L'eccezione preliminare di incompetenza territoriale va accolta in quanto fondata.
L'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari,
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