Trib. Milano, sentenza 10/06/2024, n. 1832
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Testo completo
N.562/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI M. E CP_1 CP_2
Ricorrente contro
) Controparte_3 CodiceFiscale_2
Resistente contumace
RAGI ONI I N FATT O E IN DIRITTO DELLA DECIS IONE 0
1. Con ricorso depositato il 16/01/2024, conveniva in giudizio Parte_1
avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro , chiedendo Controparte_4
di accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto a veder riconosciute le Parte_1
indennità di vacanza contrattuali regionali e nazionali per il complessivo importo di
Euro 400, il diritto alla restituzione delle somme trattenute dalla datrice di lavoro quale contributo all' , per i mesi in cui non sono stati versati i relativi Org_1
contributi da parte del datore di lavoro per il complessivo importo di Euro 22,50 il pagamento di Euro 20 per 14 mensilità per i mesi in cui non sono stai versati i contributi a Fonsap per complessivi Euro 200 l'indennità regionale per le mensilità tra il 15/3/20016 ed il 31/1/2023 per complessivi Euro 8.633 , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
e per l'effetto condannare sig. a corrispondere alla sig.ra la Controparte_3 Pt_1
la somma di Euro 9.255,5 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre
[...]
rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Il Giudice, istruita la causa con acquisizione della documentazione prodotta, all'odierna udienza dopo la discussione decideva pronunciando sentenza ex articolo 429 cc.
2. In punto di fatto è documentale che la ricorrente sia stata assunta dal sig. CP_3
in allora titolare dell'omonima ditta individuale - ora cancellata dal registro
[...]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI M. E CP_1 CP_2
Ricorrente contro
) Controparte_3 CodiceFiscale_2
Resistente contumace
RAGI ONI I N FATT O E IN DIRITTO DELLA DECIS IONE 0
1. Con ricorso depositato il 16/01/2024, conveniva in giudizio Parte_1
avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro , chiedendo Controparte_4
di accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto a veder riconosciute le Parte_1
indennità di vacanza contrattuali regionali e nazionali per il complessivo importo di
Euro 400, il diritto alla restituzione delle somme trattenute dalla datrice di lavoro quale contributo all' , per i mesi in cui non sono stati versati i relativi Org_1
contributi da parte del datore di lavoro per il complessivo importo di Euro 22,50 il pagamento di Euro 20 per 14 mensilità per i mesi in cui non sono stai versati i contributi a Fonsap per complessivi Euro 200 l'indennità regionale per le mensilità tra il 15/3/20016 ed il 31/1/2023 per complessivi Euro 8.633 , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
e per l'effetto condannare sig. a corrispondere alla sig.ra la Controparte_3 Pt_1
la somma di Euro 9.255,5 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre
[...]
rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Il Giudice, istruita la causa con acquisizione della documentazione prodotta, all'odierna udienza dopo la discussione decideva pronunciando sentenza ex articolo 429 cc.
2. In punto di fatto è documentale che la ricorrente sia stata assunta dal sig. CP_3
in allora titolare dell'omonima ditta individuale - ora cancellata dal registro
[...]
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