Trib. Pisa, sentenza 03/01/2025, n. 5
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1325/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 19/12/2024, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giorgio Leoncini e dall'Avv. Sergio Picchi, presso il cui studio sito in San Miniato (PI), al Largo Don
Pino Puglisi n. 6, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contumace P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione per l'udienza del 19.12.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 31.7.2024, il ricorrente, docente di scuola dell'infanzia, premesso di avere svolto supplenze nei periodi: dal 01/09/2023 al 30/06/2024 presso la scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Casciana Terme Lari (PI) e dal 01/10/2020 al 30/06/2021 presso la scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Curtatone e Montanara di Pontedera, dedusse di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001. Evidenziò, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione tra personale docente in ruolo e quello precario con supplenze temporanee e, richiamando a sostegno precedenti favorevoli di legittimità, chiese l'accertamento del diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti
e la condanna del convenuto al pagamento delle somme determinate secondo gli importi CP_1 mensili previsti dai CCNL di settore moltiplicati per i periodi di effettivo servizio.
2. Malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il non CP_1 si è costituito in giudizio, onde deve esserne dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto. 3.1. Deve evidenziarsi come l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 disponga “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1325/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 19/12/2024, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giorgio Leoncini e dall'Avv. Sergio Picchi, presso il cui studio sito in San Miniato (PI), al Largo Don
Pino Puglisi n. 6, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contumace P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione per l'udienza del 19.12.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 31.7.2024, il ricorrente, docente di scuola dell'infanzia, premesso di avere svolto supplenze nei periodi: dal 01/09/2023 al 30/06/2024 presso la scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Casciana Terme Lari (PI) e dal 01/10/2020 al 30/06/2021 presso la scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Curtatone e Montanara di Pontedera, dedusse di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001. Evidenziò, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione tra personale docente in ruolo e quello precario con supplenze temporanee e, richiamando a sostegno precedenti favorevoli di legittimità, chiese l'accertamento del diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti
e la condanna del convenuto al pagamento delle somme determinate secondo gli importi CP_1 mensili previsti dai CCNL di settore moltiplicati per i periodi di effettivo servizio.
2. Malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il non CP_1 si è costituito in giudizio, onde deve esserne dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto. 3.1. Deve evidenziarsi come l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 disponga “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un
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