Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2024, n. 1840

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2024, n. 1840
Giurisdizione : Trib. Tivoli
Numero : 1840
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 2060/24 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
T R A
(nata a [...] – NA - il 10/03/1978), Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stabilito Achille Reccia che agisce d'intesa con l'Avv. Cipriano Di Tella in virtù di delega in atti ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari ex art. 417-bis cod. proc. civ.
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIO NE
La ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato per il
come docente in forza di contratti a Controparte_1
tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, ha sostenuto che, in tale arco temporale, le sarebbe stato illegittimamente negato il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo, in violazione dei principi giurisprudenziali nazionali ed europei che sanciscono il divieto di 1
discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
Il si è costituito in giudizio, Controparte_1
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'infondatezza della domanda e l'intervenuta prescrizione della pretesa.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
In primo luogo, va evidenziato che l'oggetto del presente giudizio riguarda il riconoscimento del beneficio della carta docenti nel periodo in cui la ricorrente ha prestato servizio pre-ruolo sul presupposto, beneficio erogato esclusivamente al personale assunto a tempo indeterminato.
Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di controversia concernente il rapporto di lavoro intrattenuto (sia pure a tempo determinato) tra un docente e il , dove il petitum Controparte_1
sostanziale della domanda presuppone la deduzione di un diritto soggettivo.
Venendo al merito, deve notarsi che l'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Ebbene, il DPCM del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di
2 formazione e prova”. E il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'odierna parte ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha goduto del beneficio della carta elettronica.
Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato non risulta coerente rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del
29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato
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