Trib. Arezzo, sentenza 03/12/2024, n. 511
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Testo completo
n. 1067/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1067/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EDOARDO STOPPA, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. EDOARDO STOPPA
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La parte ricorrente in epigrafe agisce nei confronti del CP_1
resistente per esporre che per una pluralità di anni scolastici ha svolto la propria attività lavorativa in qualità di docente a tempo determinato in diversi Istituti scolastici;
che, in quanto docente a tempo determinato, non le è stato consentito di usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1
comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cosiddetta carta elettronica del docente).
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Si costituisce ritualmente il resistente ed eccepisce il difetto di CP_1
giurisdizione ordinaria e, subordinatamente, chiede la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna.
Il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto.
Con riguardo all'eccezione di difetto di giurisdizione occorre – in conformità agli insegnamenti della giurisprudenza di Cassazione – applicare il criterio del petitum sostanziale che, 'va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1067/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EDOARDO STOPPA, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. EDOARDO STOPPA
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La parte ricorrente in epigrafe agisce nei confronti del CP_1
resistente per esporre che per una pluralità di anni scolastici ha svolto la propria attività lavorativa in qualità di docente a tempo determinato in diversi Istituti scolastici;
che, in quanto docente a tempo determinato, non le è stato consentito di usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1
comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cosiddetta carta elettronica del docente).
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Si costituisce ritualmente il resistente ed eccepisce il difetto di CP_1
giurisdizione ordinaria e, subordinatamente, chiede la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna.
Il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto.
Con riguardo all'eccezione di difetto di giurisdizione occorre – in conformità agli insegnamenti della giurisprudenza di Cassazione – applicare il criterio del petitum sostanziale che, 'va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca
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