Trib. Napoli, sentenza 13/03/2024, n. 1902

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 13/03/2024, n. 1902
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1902
Data del deposito : 13 marzo 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 13.03.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 6396 del R.G. anno 2023 tra
RE NN nata il [...] a [...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Vuolo Luigi e Stornaiuolo Angela, giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio scolastico regionale per la Campania, in persona dei l.r.p.t. rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Napoli
RESISTENTI nonché
Ufficio X, Ambito Territoriale di Salerno
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 30.03.2023 la ricorrente riassumeva il giudizio intentato innanzi il Tribunale di Salerno in data 11.7.22, conclusosi con pronuncia di incompetenza territoriale, In tale giudizio l'istante aveva convenuto in giudizio
l'Ufficio scolastico regionale per la Campania e l'Ambito territoriale di Salerno ufficio
X, esponendo:
- di essere funzionario amministrativo presso il Ministero della Difesa dal
10.12.1990 con l'incarico di Capo della 3^ Sezione - Servizi Generali e
Segreteria dell'Ufficio del Direttore;

- che con nota del 21.10.2019 il Ministero dell'Istruzione, per esigenze dell'USR per la Campania, ne aveva richiesto il comando presso i suoi uffici;

- che la richiesta veniva accolta dall'amministrazione di appartenenza con la nota dell'8.1.2020, per la durata di un anno dal 20.01.2020, restando a disposizione dell'allora dirigente AT;

- che a causa dell'emergenza epidemiologica veniva accordata la modalità di lavoro agile con misurazione delle prestazioni e garanzia degli obbiettivi assegnati (circolare n. 1/2020);

- che sulla scorta di tali disposizioni la ricorrente aveva ottenuto in data 12.3.2020
l'ammissione al lavoro agile;

- che con nota prot. n. 6103 del 24.3.2020 il Direttore Generale dell'USR per la
Campania aveva chiesto ai Dirigenti degli Uffici gli adempimenti relativi alla trasmissione del personale ammesso al lavoro agile e delle schede di monitoraggio contenenti i risultati conseguiti nel mese di marzo 2020;

- che in tale scheda era riportato il «coefficiente 1 - efficiente», ossia il massimo riconoscimento;

- che successivamente, con ordine di servizio prot. n. 4540 del 3.4.2020, la prefata Dirigente aveva costituito due distinti gruppi di lavoro per la valutazione
e la convalida delle domande di trasferimento per l'anno scolastico 2020 - 2021, nominando contestualmente quale responsabile-coordinatore la dott.ssa
Chiariello, mentre la ricorrente veniva assegnata al gruppo di lavoro afferente al personale TA;

- che l'assegnazione degli obiettivi presso l'USR Campania era intervenuta ad anno già inoltrato, ovvero il 9.6.2020;

- che con nota del 3.8.2020 il funzionario coordinatore dott.ssa Chiariello aveva chiesto alla ricorrente di rientrare in modalità «in presenza»;

- che con nota del 25.3.2021 veniva notificata alla ricorrente la scheda di valutazione della performance per l'anno 2020 riportando n. punti 40/100, a firma della nuova dirigente TA;

- che pertanto in data 2.4.2021 la ricorrente produceva osservazioni scritte avverso la penalizzante valutazione, richiedendone la revisione sulla scorta della documentazione prodotta;

- che tuttavia con nota del 6.4.2021 la Dirigente TA aveva confermato il punteggio assegnato, sicché la ricorrente, in data 13.4.2021, aveva esperito procedura di conciliazione ex art.

4.7 del SMVP del Ministero dell'Istruzione adottato con DM 10.3.2020 n. 173, rappresentando compiutamente le proprie doglianze;

- che con nota prot. n. 1510 del 21.1.2022 veniva notificato alla ricorrente il parere dell'OIV avente esito di conferma della valutazione relativa alla performance
2020;

- che la scheda di valutazione era in contrasto con quella già compilata dal precedente dirigente, relativa al periodo di lavoro agile;

- che infatti, in ossequio al 7.4 del D.M. n. 173/2020, era mancata la previa consultazione sia del Dirigente preposto alla stessa unità organizzativa (Dott.ssa
AT), che pure le riconosceva una valutazione favorevole in data
30.3.2020, sia del Dirigente alle cui dipendenze era stata sino al 19.1.2020, anche per l'espresso riferimento “alla puntuale analisi dei risultati raggiunti sino al
momento del trasferimento”, non potendosi prescindere dalla valutazione dai risultati raggiunti sino al momento del trasferimento;

- che a causa della bassa valutazione, nell'ambito della partecipazione alla procedura di selezione per le progressioni economiche del Personale civile del
Ministero della Difesa, dalla fascia retributiva F2 alla fascia retributiva F3, risultava nell'elenco dei non destinatari.
Tanto premesso e richiamate le norme collettive di riferimento, chiedeva che questo
Giudice volesse:
A. dichiarare l'illegittimità e l'erroneità della valutazione della performance dell'anno 2020 del Ministero dell'Istruzione;

B. per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione di un punteggio superiore a 40/100;

C. in via subordinata alla richiesta di cui sopra sub B - disporre la rinnovazione della valutazione riferita all'anno 2020;

D. in via ulteriormente subordinata alle richieste di cui sopra sub B - e C - condannare il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio X, Ambito Territoriale di
Salerno, USR Campania al pagamento in favore della ricorrente del risarcimento danni corrispondente alle differenze retributive pari ad € 2.351,04 lordi annui , corrispondente alla fascia retributiva immediatamente superiore
(F3), alla regolarizzazione previdenziale, alla perdita di occasioni di promozione e al pregiudizio per la carriera , da perdita di chance da determinarsi in via equitativa , oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal sorgere del diritto fino all'effettivo soddisfo;

E. condannare, altresì, il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio X, Ambito
Territoriale di Salerno, USR Campania al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari. Non si versa
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