Trib. Brescia, sentenza 20/07/2024, n. 3115

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 20/07/2024, n. 3115
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 3115
Data del deposito : 20 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 4640/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
M P Presidente est.
F R Gdice
A M Gdice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4640/2019 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. D LURA l'avv. DALLA Parte_1 C.F._1
BONA ALESSANDRA e l'avv. VITTORINI PIERGIORGIO
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MAIONE GIORGIO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E nei confronti di
(c.f. ), nella persona del Curatore speciale avv. M LORA Controparte_2
TERZO INTERVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/01/2023 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1) dichiarare la separazione dei coniugi, con comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grado
(GO) di procedere alle annotazioni di Legge;

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2) disporre l'affidamento del figlio (essendo divenuto nel frattempo maggiorenne, ma non CP_2 Per_1 patrimonialmente autonomo) in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;

3) darsi atto che la casa coniugale è oggi nella disponibilità del marito a far data dall'1/1/2021, con tutti gli arredi
e i suppellettili ivi contenuti, e che la signora abita con i figli in immobile da lei acquistato in data 1 Pt_1 agosto 2019, interessato da un pesante intervento di ristrutturazione, sito in Leno (BS), via Ermengarda, 46, immobile gravato da mutuo acceso dalla signora sia per l'acquisto che per la ristrutturazione. La ricorrente Pt_1 ha prelevato dalla casa coniugale unicamente i suoi beni personali;

4) stabilire che il sig. potrà vedere e tenere con sé il minore secondo il seguente calendario: CP_1 CP_2
-nella prima e nella terza settimana dal venerdì dalle ore 18 fino al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà a scuola, o alle ore 9 nel caso in cui non ci sia scuola;
il mercoledì della prima e della CP_2 terza settimana dalle ore 16,00 fino al giovedì mattina, quando il padre accompagnerà a scuola, o alle CP_2 ore 9 nel caso in cui non ci sia scuola;

-nella seconda e quarta settimana dal martedì alle ore 18 al giovedì mattina, quando il padre accompagnerà
a scuola, o alle ore 9 nel caso in cui non ci sia scuola;
CP_2
-sette giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno il giorni di Natale e quello di Capodanno;

-tre giorni durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;

-venti giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive nel corso delle quali il padre potrà tenere con sé il figlio in vacanza, concordando i relativi periodi entro il 31 maggio di ogni anno a fini programmativi;

-il figlio minore, inoltre, trascorrerà con ciascun genitore le festività infrannuali con il criterio dell'alternanza. Si tratta del calendario attualmente in vigore tra le parti, indicato dal Presidente nei provvedimenti presidenziali, con alcuni correttivi concordati avanti il Coordinatore genitoriale.
5) stabilire che il sig. versi alla moglie, tenuto conto del fatto che frequenta oggi l'università a CP_1 Per_1
Trento, a titolo di concorso per il mantenimento della prole, un importo mensile non inferiore ad € 800,00 (euro ottocento/00) per ciascun figlio, ovvero quello maggiore o minore ritenuto equo dal Tribunale, con decorrenza dal momento della presentazione della domanda, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 15 di ogni mese in via anticipata, per dodici mensilità, mediante bonifico bancario su un conto corrente indicato dalla ricorrente, oltre alla contribuzione nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;

6) dato atto che l'indennità di , erogata da parte dell'Inps, viene accreditata su un conto corrente intestato CP_2 al solo signor e da lui trattenuta in via esclusiva, disporre l'apertura di un conto di deposito intestato al CP_1 figlio , come per legge, per l'accredito delle indennità erogate a quest'ultimo dall'Inps, ovvero disporre CP_2 che il signor versi a favore della madre il 50% della quota;
CP_1
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7) dato atto che il figlio frequenta l'università presso la facoltà di Ingegneria dell'Università di Trento, Per_1 con il consenso del padre, il quale tuttavia non partecipa alle spese universitarie, che vengono sostenute integralmente dalla madre, come da documentazione che viene prodotta (doc. 001), si chiede che il Tribunale disponga il pagamento, in ragione del 50%, delle spese universitarie del figlio , anche a carico del padre;
Per_1
8) stabilire che il sig. versi alla moglie, a titolo di concorso per il mantenimento del coniuge CP_1 economicamente debole, un importo mensile non inferiore ad € 800,00 (euro ottocento/00), ovvero quello maggiore o minore ritenuto equo dal Tribunale, con decorrenza dal momento della presentazione della domanda, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 15 di ogni mese in via anticipata, per dodici mensilità, mediante bonifico bancario su un conto corrente indicato dalla ricorrente;
9) rigettare le domande formulate dal sig. CP_1
[omissis]
Per parte resistente:
– disporre la collocazione paritaria del figlio , ormai adolescente, secondo uno schema che preveda la CP_2 parità di giorni nel mese nei giorni festivi e nei periodi di vacanza scolastica per entrambi i genitori in considerazione del fatto che entrambi i genitori abitano a pochi metri di distanza tra di loro ed il padre ha spostato la propria attività lavorativa in guisa da garantire la propria presenza constante in supporto al figlio minore;

– disporre il mantenimento diretto dei genitori nei confronti di entrambi i figli consentendo nei confronti del figlio maggiorenne il pagamento in sue mani delle somme necessarie al mantenimento;

– consentire ad entrambi i genitori di poter telefonare al figlio minore;

– porre a carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute purchè previamente concordate e debitamente documentate secondo il protocollo in uso innanzi al Tribunale di Brescia;

– Nulla dovuto per quanto attiene al mantenimento dell'altro coniuge:
– Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;

[omissis]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.3.2019, ,
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