Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 639
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2726/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUSSATO CP_1 C.F._1
ANNA,
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUSSATO CP_2 C.F._2
ANNA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 21/06/2024 dai
coniugi predetti;
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- Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo
scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del
provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito
dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta
nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di
confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima
comparizione dei predetti, il 23/06/2020, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 517/2020, omologata con decreto del
01/07/2020;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi
possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa
dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ Regolamentazione dell'affido dei figli minori
- i genitori continueranno ad esercitare le responsabilità genitoriali in via condivisa e
nell'interesse superiore della figlia e secondo le sue capacità, inclinazioni naturali e
aspirazioni;
- i genitori accettano di calendarizzare il diritto di visita della figlia, ma nell'ottica del
mantenimento della proficua collaborazione già in essere, si danno atto di poter vedere la
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figlia anche al di fuori del piano genitoriale, secondo le esigenze e/o i desiderata della
figlia;
- la figlia manterrà la propria residenza con la madre presso la casa famigliare in Per_1
Castelfranco Emilia (Mo) – fraz. Panzano alla Via per Panzano n. 2 e sarà collocata in
modo paritario fra i genitori secondo la seguente calendarizzazione:
In considerazione del fatto che il IG. lavora su turni come impiegato presso CP_2
l'aeroporto di Bologna, vista la sua occupazione lavorativa, lo stesso terrà la figlia almeno
15 pernotti mensili -secondo un piano che lo stesso si impegna ad inviare mensilmente
alla madre, previo accordo con la medesima, non appena l'azienda renderà noti i turni di
lavoro e in ogni caso entro il giorno 25 di ciascun mese.
Al contempo, la IG.ra terrà con sé la figlia per le restanti notti del mese, CP_1 Per_1
che non dovranno essere superiori a 15, tanto da garantire la completa bigenitorialità e
La IG.r , stante sue necessità di lavoro e formazione, comunicherà al IG CP_1 CP_2
entro il 31.05. dell'anno precedente i weekend annuali ove non potrà tenere con sé la
figlia.
Con riferimento alle festività natalizie e pasquali: i genitori si