Trib. Forli, sentenza 03/12/2024, n. 261

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Forli, sentenza 03/12/2024, n. 261
Giurisdizione : Trib. Forli
Numero : 261
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 659/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 659/2021
tra
Parte_1
[...] Pt_2
[...] [...]
Parte_3
[...]
RICORRENTE
e

Controparte_1
RESISTENTE tenuta mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams
(ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.)
All'udienza del 3/12/2024 innanzi al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparsa via collegamento l'Avv. Musillo per parte ricorrente;
è presente anche via collegamento
l'avv. Maura Vadalà per parte resistente.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale
d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. pagina 1 di 15 Parte ricorrente si riporta integralmente al contenuto del ricorso introduttivo ritualmente notificato, nelle cui conclusioni insiste. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con l'accoglimento delle conclusioni così come formulate dal ctu, con condanna al pagamento della ctu espletata.
Parte resistente si riporta alle note conclusive del 4.04.2024 ed evidenzia l'inattendibilità delle testimonianze rese in udienze.
Contesta la fondatezza delle avverse istanze ed insiste nel rigetto del ricorso.
Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 659/2021 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANO Parte_1 C.F._1
NN RI e dell'avv. MUSILLO ROSANGELA ( ) VIALE C.F._2
PARIOLI 12 00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE PARIOLI 12 00100 ROMA presso il difensore avv. CALVANO NN RI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANO Parte_1 C.F._3
NN RI e dell'avv. MUSILLO ROSANGELA ( ) VIALE C.F._2
PARIOLI 12 00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE PARIOLI 12 00100 ROMA presso il difensore avv. CALVANO NN RI MOURAD (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_3 C.F._4
CALVANO NN RI e dell'avv. MUSILLO ROSANGELA ( ) C.F._2
VIALE PARIOLI 12 00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE PARIOLI 12 00197 ROMA presso il difensore avv. CALVANO NN RI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._5
CALVANO NN RI e dell'avv. MUSILLO ROSANGELA ( ) C.F._2
VIALE PARIOLI 12 00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE PARIOLI 12 00197 ROMA presso il difensore avv. CALVANO NN RI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANO Parte_3 C.F._6
NN RI e dell'avv. MUSILLO ROSANGELA ( ) VIALE C.F._2
PARIOLI 12 00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE PARIOLI 12 00197 ROMA presso il difensore avv. CALVANO NN RI
RICORRENTE contro
pagina 3 di 15
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VADALA' MAURA, elettivamente domiciliato in C.SO D'AUGUSTO N. 213 47921 RIMINI presso il difensore avv. VADALA' MAURA
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

o s s e r v a
1.
Con ricorso ex art 414 c.p.c. i ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale segnalando di aver lavorato per la società “ e di non essere stati Controparte_1
correttamente retribuiti per il lavoro svolto. Nello specifico, hanno esposto di aver svolto le mansioni di braccianti agricoli nei seguenti periodi:
a. il SI dal 2015 a tutto il 2018 e, nel dettaglio, nel 2015, a far data dal 13 Parte_1
maggio fino al 31 dicembre;
nel 2016, a far data dal 21 giugno al 31 dicembre;
nel 2017, a far data dal 17 marzo al 31 dicembre;
nel 2018, a far data dal 01 gennaio – anche se il contratto è stato formalizzato a partire dal 09/01- al 31 dicembre;

b. il SI dal 2014 a tutto il 2018 e, nel dettaglio, nel 2014, dal 14 marzo al 25 Parte_1
aprile – anche se l'assunzione è stata dichiarata dal 22/03 al 22/05-;
nel 2015, a far data dal 23 marzo fino al 30 novembre;
nel 2016, a far data dal 02 aprile al 20 novembre;
nel 2017, a far data dal 10 aprile al 18 novembre- anche se l'assunzione è stata dichiarata dal 01/05 al 30/11;
nel 2018,
a far data dal 12 aprile al 27 novembre;

c. il SI dal 2016 a tutto l'anno 2018 e, nel dettaglio, nel 2016, a far data dal Parte_4
24 agosto al 31 dicembre;
nel 2017, a far data dal 01 gennaio al 31 dicembre;
nel 2018, a far data dal 09 luglio al 27 novembre;
pagina 4 di 15
d. il SI dal 2014 a tutto il 2018 e, nel dettaglio, nel 2014, dal 01 maggio Parte_3
al 30 novembre;
nel 2015, a far data dal 17 febbraio fino al 31 dicembre;
nel 2016, a far data dal 23 febbraio al 31 dicembre;
nel 2017, a far data dal 01 marzo al 31 dicembre;
nel 2018, a far data dal
09 gennaio al 31 dicembre;

e. il SI dal 2014 a tutto il 2018 e, nel dettaglio, nel 2014, ha lavorato dal 08 Parte_3
marzo al 31 ottobre;
nel 2015, a far data dal 16 marzo al 04 novembre;
nel 2016, a far data dal 01 aprile al 31 dicembre;
nel 2017, a far data dal 08 aprile al 30 novembre- anche se l'assunzione è stata dichiarata dal 01 maggio;
nel 2018, a far data dal 08 marzo al 31dicembre - anche se
l'assunzione è stata dichiarata a partire dal 07 aprile.
I ricorrenti hanno dichiarato di aver lavorato alle dipendenze e alle direttive del datore di lavoro sig. e di aver osservato nelle giornate dal lunedì al sabato un orario di lavoro dalle CP_1
5:00 alle 19:00 con una pausa pranzo dalle 12:00 alle 14:00/15:00 e di circa 5 ore al giorno alla domenica, senza godere di alcun giorno di riposo, ferie e permessi.
Hanno esposto, inoltre, di aver ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella dovuta in quanto per il lavoro svolto venivano loro corrisposti 5 euro all'ora, senza alcuna ulteriore somma a titolo di straordinario, permessi e ferie non godute, né tantomeno a titolo di TFR.
Lo stesso trattamento sarebbe stato loro riservato anche nel periodo in cui, nel 2017, avevano lavorato per la ditta di , lavoro che i ricorrenti avevano comunque svolto sotto le Parte_5
direttive ed il controllo del sig. , che aveva fatto loro firmare il contratto di lavoro e CP_1
che li accompagnava presso la ditta di e poi li raccompagnava, una volta finito il lavoro, Pt_5
presso la propria azienda, dove continuavano a lavorare per il resto della giornata.
A fronte di tale condizione lavorativa, i ricorrenti hanno reso noto di aver chiesto l'intervento dell'ispettorato territoriale del lavoro di Ravenna – Forlì – Cesena che, a seguito di accertamenti ispettivi effettuati sulla base dei documenti fiscali e di trasporto, era riuscito soltanto ad appurare una mancata registrazione delle ore di lavoro effettuate di sabato per i mesi da maggio ad ottobre negli anni 2015 -2018 (per un totale di euro 14.507,70 omessi a titolo di contributi e di euro
7.737,45 a titolo di somme aggiuntive). pagina 5 di 15
Nonostante l'esito dell'accertamento, i ricorrenti hanno esposto di vantare un credito nei confronti della Società a titolo di differenze retributive, Controparte_1
permessi e ferie non godute e non retribuite, nonché a titolo di mancato versamento del TFR, così come individuato dai conteggi allegati al ricorso e, nello specifico:
a) il SI vanta un credito complessivo di € 19.747,35 a titolo di Parte_1
differenze retributive, ferie e permessi non goduti, TFR ecc. di cui € 4.506,77 per l'anno
2015;
€ 3.527,82 per l'anno 2016;
€ 4.951,50 per l'anno 2017;
€ 6.761,26 per l'anno 2018;

b) il SI vanta un credito complessivo a titolo di differenze retributive, Parte_1
ferie e permessi non goduti, TFR ecc pari ad€ 18.378,69, di cui € 865,42 per l'anno 2014;

4.947,02 per l'anno 2015;
€ 4.070,25 per
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