Trib. Messina, sentenza 06/11/2024, n. 2066
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Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa R R,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 10.10.2024 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 380 2023 R.G. e vertente
TRA
22/01/1983 Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti M B del Foro di Palermo, D
C N del Foro di Palermo, S M S del Foro di
Catania e V C del Foro di Ragusa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio secondario dell'Avv. S M S in via Pt_2
degli Amici n.5, giusta procura in atti
ricorrente
CONTRO
1
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. MELIADO' ALESSANDRA, giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in 24/01/2023 la ricorrente premetteva di essere attualmente in servizio a tempo determinato e di aver svolto, alle dipendenze del
, l'attività di docente a tempo determinato Controparte_1
per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022.
Lamentava di non aver beneficiato della c.d. “carta docente” prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (c.d. buona scuola), a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato.
Evidenziava che l'illegittimità del diverso trattamento tra docenti fosse stata già sancita dalla sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato e dall'ordinanza del 18 maggio 2022 del Consiglio di Giustizia dell'Unione Europea.
Affermava che la concessione di tale carta ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, ancorché non ancora confermati in ruolo, perché in periodo di formazione e prova, si ponesse in contrasto con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito nell'art. 3 della Cost. e ribadito nella clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 e negli artt. 20 e 21 della CDFUE, con l'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, consacrato negli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. e 282 del D.Lgs. n.
297/94, oltre che nella clausola 6 dell'accordo quadro del 18.3.1999, e con il principio di buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 della Costituzione.
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Eccepiva, ancora, la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, ribadiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 282 d.lgs.
n. 297/94, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007, dell'art. 2 del d.lgs. n.
165/2001, degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione. Contestava la violazione dell'art. 14 CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea, della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, degli artt. 20 e 21 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché la violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione.
Chiedeva, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano
l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), di accertare e dichiarare il proprio diritto a usufruire della “Carta elettronica” per gli anni in ricorso e conseguentemente condannare il Controparte_1
alla corresponsione dell'importo nominale di € 2.000,00, oltre interessi
[...]
legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente o in via subordinata, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c. ;con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei propri procuratori, dichiaratisi anticipatari.
Nella resistenza del , scambiate le note di Controparte_1 trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con cui la ricorrente dimostrava di essere stata destinataria di un ulteriore contratto annuale di supplenza per l'a.s.
2024/2025, la causa veniva decisa.
1. Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Si richiamano ex art. 118 disp c.p.c. i punti motivazionali delle sentenze adottate nella medesima materia dai tribunali di merito.
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Si premette che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 specifica che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_3
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
[...]
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti
i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla
Carta medesima”.
Il D.P.C.M. del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. 23.9.2015, nel dare attuazione a quanto stabilito dalle superiori disposizioni, ha statuito, all'art.
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2, che “Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_2
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo
7”, e, all'art. 3, per quanto di interesse, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione
e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
L'art. 15, c. 1, D.L. n. 69/2023, conv. dalla legge n. 103/2023, ha infine precisato che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il legislatore, ad eccezione di tale ultima precisazione in riferimento all'anno
2023, ha dunque escluso che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo
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determinato possano accedere alla c.d. “carta docente”, a differenza dei colleghi a tempo indeterminato, anche part-time, compresi quelli in formazione e prova, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 d.lgs. n.
297/1994, quelli in