Trib. Trani, sentenza 12/11/2024, n. 1574

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 12/11/2024, n. 1574
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 1574
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. G R presidente
- dott.ssa L C giudice
- dott.ssa M A A giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella controversia, iscritta al n. 741/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. S V;
Parte_1


- RICORRENTE -


E
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. N L;
Controparte_1
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Trani Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE - conclusioni come da verbale di udienza del 28.10.2024.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 4.3.2024, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Andria il 21.9.1992 con la coniuge
. I coniugi adottavano un figlio di nome (n. il 25.03.2004), oggi Controparte_1 Per_1 maggiorenne.
A fondamento della domanda il ricorrente adduceva di essere legalmente separato dalla in virtù di decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Trani il 19.10.2010, CP_1
1
depositato il 26.10.2010. In sede di separazione le parti concordavano l'affidamento condiviso del figlio , all'epoca minorenne, con collocamento presso la madre, Per_1
l'assegnazione della casa coniugale e relative pertinenze alla , con accollo da parte CP_1 del del pagamento delle restanti rate di mutuo contratto per l'acquisto di detta Pt_1 casa, obbligo dello stesso di versare la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre alla totalità delle spese straordinarie, e di € 550,00 per il mantenimento della . CP_1
Le parti avevano vissuto separate senza riconciliazione.
In ragione di fatti sopravvenuti rispetto all'epoca della separazione, quali il peggioramento delle proprie condizioni economiche (per la contrazione dei guadagni, la conclusione di un contratto di finanziamento, insorgenza di debiti con l'erario e con il fratello per far fronte al pagamento del saldo di taluni ratei di mantenimento ordinario per la e degli CP_1 arretrati ISTAT) nonché, la formazione di un nuovo nucleo familiare e la necessità di assicurare allo stesso condizioni economiche di vita dignitose, un aggravamento delle condizioni di salute che avevano inciso anche sulla capacità lavorativa, il ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla in quanto CP_1 convivente con il figlio maggiorenne ma non autosufficiente, e, a rettifica
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