Trib. Agrigento, sentenza 04/07/2024, n. 1018
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3192 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020, promossa
DA
la signora RI RI, nata il [...] a [...] e ivi residente, nella via
Jugoslavia n. 8, C.F. [...], elettivamente domiciliata, ai fini del presente
giudizio, a Favara, nel Corso Vittorio Veneto n. 82, presso lo studio degli Avv.ti Rosalia Bottaro
e TO Virgone, dai quali è rappresentata e difesa per procura a margine dell'atto di
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., introduttivo della lite,
- opponente -
CONTRO
la MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, con sede legale a Milano, nella via Siusi n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Schiavone in virtù di procura speciale allegata agli atti di lite, elettivamente domiciliata, ai fini
del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Imera n. 82, presso lo studio dell'Avv. TO
Rino Di Caro,
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per la opponente:
1
come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 Giugno 2023 e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 2 Luglio 2024, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto
di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. introduttivo del presente
giudizio, nonché ai verbali di causa, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la società opposta:
come quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 Aprile 2021,
alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 27 Novembre 2020 la signora
RI RI proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 766/2020, emesso dal
Tribunale di Agrigento il 9 Ottobre 2020 su istanza della MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A.,
in persona del legale rappresentante pro tempore. In particolare, con tale provvedimento,
notificatole a mani il 20 Ottobre 2020, era stato intimato al signor RI TO, quale
debitore principale, e a essa istante, alla stregua di coobbligata, di pagare a quest'ultima la complessiva somma di € 34.092,37, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di debito residuo scaturente dal prestito personale n. 67696, sottoscritto il 19 Luglio 2012 (non il 29 Giugno 2012
come erroneamente indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo datato 18 Settembre 2020, che è
la data della richiesta di finanziamento non impegnativa), di originari € 30.000,00 e complessivamente pari a € 40.599,86, concesso al prefato RI TO dalla BCC -
Credito al Consumo, volturato in sofferenza il 23 Settembre 2013. All'uopo la opponente
esponeva che, in seno a tale scritto la suddetta società aveva affermato, innanzitutto, di essersi
resa cessionaria della cennata posizione creditoria in forza di un contratto di cessione pro soluto
di crediti individuabili in blocco ex art. 58 del T.U.B., che aveva concluso con la Sirius SPV
S.r.l. In secondo luogo che, l'avviso di tale operazione era stato pubblicato sulla G.U., Parte
Seconda, n. 111 del 22 Settembre 2018. In terz'ordine che, la menzionata cedente aveva, a
propria volta, precedentemente stipulato con la Banca di Credito Cooperativo - Credito al
Consumo, un contratto di cessione di crediti pro soluto e in blocco, tra cui era compreso quello
oggetto del contendere, risultante dall'avviso pubblicato sulla G.U., Parte Seconda, n. 12 del
28 Gennaio 2016. Riferendo sia che, inizialmente, l'enunciato debitore aveva regolarmente
pagato le rate del prestito personale in parola;
sia che non era, poi, riuscito a corrispondere le
restanti a causa delle difficoltà economiche nelle quali si era trovato, che lo avevano condotto
2
al fallimento, dichiarato dal Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, con la sentenza n. 41/2016
emessa nelle date dei 4/11 Ottobre 2016. Sul piano del diritto la stessa eccepiva che, la opposta aveva violato il disposto dell'art. 1957 c.c., perseguendo direttamente essa istante, in qualità di fideiussore, senza previamente partecipare alla procedura concorsuale iniziata
contro
RI
TO a seguito del nominato fallimento. Sostenendo che, non avendo proposto le rispettive istanze contro il medesimo nelle forme dell'insinuazione al passivo, era incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Obiettava, altresì, che la ricordata ingiunzione di pagamento era nulla per difetto di legittimazione sostanziale attiva della convenuta, che non aveva provato di essere
titolare della posizione creditoria in questione. Ciò in quanto, non aveva prodotto agli atti della
fase sommaria il primo dei richiamati contratti di cessione, essendosi limitata ad allegare soltanto l'avviso della seconda cessione, pubblicato sulla G.U. Lamentando che, tale ultimo negozio giuridico non le era opponibile, non essendole mai stato comunicato. L'attrice
denunciava, poi, la nullità del predetto prestito personale per inosservanza della forma scritta
prescritta ad substantiam, a norma dell'art. 117, I comma, del T.U.B. Contestando non solo
l'estratto conto depositato, ex art. 50 del cennato T.U.B., dalla MB CREDIT SOLUTIONS
S.P.A. nel procedimento monitorio;
ma, anche, l'ammontare del debito in discorso. Infine,
rilevava che, trattandosi di un negozio giuridico concluso da RI TO nella forma del
contratto per adesione, avendo sottoscritto un modulo predisposto dalla menzionata società,
alcune delle clausole ivi inserite erano vessatorie, dato che contrastavano con il contenuto dell'art. 33, II comma, lett. f) e lett. i), e dell'art. 36, II comma, lett. c), del codice del consumo.
Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato, in via preliminare, conformemente agli artt.
91 e 96 c.p.c., proponeva, in via conciliativa, alla opposta di transigere la controversia,
rinunciando agli effetti del decreto ingiuntivo impugnato, nonché a ogni ulteriore pretesa in relazione all'enunciato finanziamento. Invece, nell'ipotesi di non adesione a opera dell'avversaria alla nominata proposta conciliativa, chiedeva all'adita autorità giudiziaria di revocare, dichiarare nullo, annullare, o, comunque, dichiarare inefficace il ricordato
provvedimento monitorio. Quindi, di dichiarare, per un verso, non dovuto l'importo con esso
ingiunto;
per un altro, la temerarietà della contesa ex art. 96, I comma,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3192 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020, promossa
DA
la signora RI RI, nata il [...] a [...] e ivi residente, nella via
Jugoslavia n. 8, C.F. [...], elettivamente domiciliata, ai fini del presente
giudizio, a Favara, nel Corso Vittorio Veneto n. 82, presso lo studio degli Avv.ti Rosalia Bottaro
e TO Virgone, dai quali è rappresentata e difesa per procura a margine dell'atto di
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., introduttivo della lite,
- opponente -
CONTRO
la MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, con sede legale a Milano, nella via Siusi n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Schiavone in virtù di procura speciale allegata agli atti di lite, elettivamente domiciliata, ai fini
del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Imera n. 82, presso lo studio dell'Avv. TO
Rino Di Caro,
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per la opponente:
1
come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 Giugno 2023 e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 2 Luglio 2024, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto
di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. introduttivo del presente
giudizio, nonché ai verbali di causa, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la società opposta:
come quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 Aprile 2021,
alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 27 Novembre 2020 la signora
RI RI proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 766/2020, emesso dal
Tribunale di Agrigento il 9 Ottobre 2020 su istanza della MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A.,
in persona del legale rappresentante pro tempore. In particolare, con tale provvedimento,
notificatole a mani il 20 Ottobre 2020, era stato intimato al signor RI TO, quale
debitore principale, e a essa istante, alla stregua di coobbligata, di pagare a quest'ultima la complessiva somma di € 34.092,37, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di debito residuo scaturente dal prestito personale n. 67696, sottoscritto il 19 Luglio 2012 (non il 29 Giugno 2012
come erroneamente indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo datato 18 Settembre 2020, che è
la data della richiesta di finanziamento non impegnativa), di originari € 30.000,00 e complessivamente pari a € 40.599,86, concesso al prefato RI TO dalla BCC -
Credito al Consumo, volturato in sofferenza il 23 Settembre 2013. All'uopo la opponente
esponeva che, in seno a tale scritto la suddetta società aveva affermato, innanzitutto, di essersi
resa cessionaria della cennata posizione creditoria in forza di un contratto di cessione pro soluto
di crediti individuabili in blocco ex art. 58 del T.U.B., che aveva concluso con la Sirius SPV
S.r.l. In secondo luogo che, l'avviso di tale operazione era stato pubblicato sulla G.U., Parte
Seconda, n. 111 del 22 Settembre 2018. In terz'ordine che, la menzionata cedente aveva, a
propria volta, precedentemente stipulato con la Banca di Credito Cooperativo - Credito al
Consumo, un contratto di cessione di crediti pro soluto e in blocco, tra cui era compreso quello
oggetto del contendere, risultante dall'avviso pubblicato sulla G.U., Parte Seconda, n. 12 del
28 Gennaio 2016. Riferendo sia che, inizialmente, l'enunciato debitore aveva regolarmente
pagato le rate del prestito personale in parola;
sia che non era, poi, riuscito a corrispondere le
restanti a causa delle difficoltà economiche nelle quali si era trovato, che lo avevano condotto
2
al fallimento, dichiarato dal Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, con la sentenza n. 41/2016
emessa nelle date dei 4/11 Ottobre 2016. Sul piano del diritto la stessa eccepiva che, la opposta aveva violato il disposto dell'art. 1957 c.c., perseguendo direttamente essa istante, in qualità di fideiussore, senza previamente partecipare alla procedura concorsuale iniziata
contro
RI
TO a seguito del nominato fallimento. Sostenendo che, non avendo proposto le rispettive istanze contro il medesimo nelle forme dell'insinuazione al passivo, era incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Obiettava, altresì, che la ricordata ingiunzione di pagamento era nulla per difetto di legittimazione sostanziale attiva della convenuta, che non aveva provato di essere
titolare della posizione creditoria in questione. Ciò in quanto, non aveva prodotto agli atti della
fase sommaria il primo dei richiamati contratti di cessione, essendosi limitata ad allegare soltanto l'avviso della seconda cessione, pubblicato sulla G.U. Lamentando che, tale ultimo negozio giuridico non le era opponibile, non essendole mai stato comunicato. L'attrice
denunciava, poi, la nullità del predetto prestito personale per inosservanza della forma scritta
prescritta ad substantiam, a norma dell'art. 117, I comma, del T.U.B. Contestando non solo
l'estratto conto depositato, ex art. 50 del cennato T.U.B., dalla MB CREDIT SOLUTIONS
S.P.A. nel procedimento monitorio;
ma, anche, l'ammontare del debito in discorso. Infine,
rilevava che, trattandosi di un negozio giuridico concluso da RI TO nella forma del
contratto per adesione, avendo sottoscritto un modulo predisposto dalla menzionata società,
alcune delle clausole ivi inserite erano vessatorie, dato che contrastavano con il contenuto dell'art. 33, II comma, lett. f) e lett. i), e dell'art. 36, II comma, lett. c), del codice del consumo.
Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato, in via preliminare, conformemente agli artt.
91 e 96 c.p.c., proponeva, in via conciliativa, alla opposta di transigere la controversia,
rinunciando agli effetti del decreto ingiuntivo impugnato, nonché a ogni ulteriore pretesa in relazione all'enunciato finanziamento. Invece, nell'ipotesi di non adesione a opera dell'avversaria alla nominata proposta conciliativa, chiedeva all'adita autorità giudiziaria di revocare, dichiarare nullo, annullare, o, comunque, dichiarare inefficace il ricordato
provvedimento monitorio. Quindi, di dichiarare, per un verso, non dovuto l'importo con esso
ingiunto;
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