Trib. Rovereto, sentenza 07/08/2024, n. 102
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Antolini Andrea e domiciliati presso il suo studio in Tione di Trento viale Dante n.19, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 22.06.2002 in Ledro, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
preso atto che all'udienza presidenziale del 08.07.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M
.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti Parte_2 Parte_1
condizioni:
1. i coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge, fra cui quello di reciproco rispetto e collaborazione nell'interesse della prole;
2. la casa familiare, di proprietà del signor identificata Parte_1
tavolarmente nella p.ed. 105 P.T. 724 in C.C. Pieve di Ledro, sita in Via
Molini n. 9, Ledro (TN), con annessa p.f. 174/4 in P.T. 197 in C.C. Pieve di
Ledro viene assegnata ad favore di con costituzione Parte_2
anche del diritto di abitazione a favore di per la parte Parte_2
relativa al primo piano: disbrigo, ingresso e lavanderia;
piano secondo: ripostiglio, bagno, stanza 1, stanza 2, disbrigo, cucina-soggiorno, poggiolo
1 e poggiolo 2;
piano terzo: stanza e wc, come evidenziato dalla planimetria allegata sub doc. 7 in nero (doc. 7 – parti segnate in nero), con tutti i beni mobili e arredi ivi presenti, con facoltà del signor di Parte_1
asportare i propri effetti personali;
3. le parti autorizzano l'intavolazione del presente atto e le operazioni susseguenti ad istanza dell'avv. Andrea Antolini, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Tione di Trento (TN) in Viale Dante 19 presso il quale verranno fatte le notificazioni del decreto tavolare. Le parti si impegnano sin d'ora ad addivenire a tutti quegli eventuali ed ulteriori atti
pag. 2 di 7
e dichiarazioni, se del caso anche notarili o presso l'Ufficio del Libro
Fondiario territorialmente competente, che fossero necessari per la piena esecuzione dell'accordo e la realizzazione di quanto sopra previsto ed in caso reiezione dell'intavolazione del presente atto le parti si impegnano ad attivarsi per acconsentire il buon esito del presente atto e stabiliscono che qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile avvalendosi del presente atto intavolare i diritti;
4. i figli, (maggiorenne non autosufficiente) e (minorenne), Per_1 Per_2
manterranno la residenza principale con la madre presso l'abitazione familiare sita in Via Molini n. 9, Ledro (TN) e vengono affidati in modo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Antolini Andrea e domiciliati presso il suo studio in Tione di Trento viale Dante n.19, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 22.06.2002 in Ledro, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
preso atto che all'udienza presidenziale del 08.07.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M
.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti Parte_2 Parte_1
condizioni:
1. i coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge, fra cui quello di reciproco rispetto e collaborazione nell'interesse della prole;
2. la casa familiare, di proprietà del signor identificata Parte_1
tavolarmente nella p.ed. 105 P.T. 724 in C.C. Pieve di Ledro, sita in Via
Molini n. 9, Ledro (TN), con annessa p.f. 174/4 in P.T. 197 in C.C. Pieve di
Ledro viene assegnata ad favore di con costituzione Parte_2
anche del diritto di abitazione a favore di per la parte Parte_2
relativa al primo piano: disbrigo, ingresso e lavanderia;
piano secondo: ripostiglio, bagno, stanza 1, stanza 2, disbrigo, cucina-soggiorno, poggiolo
1 e poggiolo 2;
piano terzo: stanza e wc, come evidenziato dalla planimetria allegata sub doc. 7 in nero (doc. 7 – parti segnate in nero), con tutti i beni mobili e arredi ivi presenti, con facoltà del signor di Parte_1
asportare i propri effetti personali;
3. le parti autorizzano l'intavolazione del presente atto e le operazioni susseguenti ad istanza dell'avv. Andrea Antolini, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Tione di Trento (TN) in Viale Dante 19 presso il quale verranno fatte le notificazioni del decreto tavolare. Le parti si impegnano sin d'ora ad addivenire a tutti quegli eventuali ed ulteriori atti
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e dichiarazioni, se del caso anche notarili o presso l'Ufficio del Libro
Fondiario territorialmente competente, che fossero necessari per la piena esecuzione dell'accordo e la realizzazione di quanto sopra previsto ed in caso reiezione dell'intavolazione del presente atto le parti si impegnano ad attivarsi per acconsentire il buon esito del presente atto e stabiliscono che qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile avvalendosi del presente atto intavolare i diritti;
4. i figli, (maggiorenne non autosufficiente) e (minorenne), Per_1 Per_2
manterranno la residenza principale con la madre presso l'abitazione familiare sita in Via Molini n. 9, Ledro (TN) e vengono affidati in modo
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