Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 3210
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Testo completo
R.G.L. 636/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 04/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 636/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo studio dell'avv. Giovanni Rinaldi, che la rappresenta e difende per procura in atti, insieme all'avv. Walter Miceli, all'avv.
Fabio Ganci e all'avv. Nicola Zampieri;
RICORRENTE
Contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa
[...]
, dirigente del , dalla dott.ssa , dal dottor CP_2 Controparte_3 Persona_1
e dalla dott.ssa , funzionari e dipendenti dello Controparte_4 CP_5 stesso , domiciliati presso l'Ambito Territoriale di , Via Coazze n. 18;
CP_1 CP_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – carta elettronica del docente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016
(nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato)
e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
1
Con conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n.
297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della
CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici Con 2019/20, 2020/21, 2021/22, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
*** Condannarsi le Amministrazioni convenute a