Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 39

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 39
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 39
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Giuseppe Rana presidente
- dott.ssa Laura Cantore giudice
- dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia, iscritta al n. 1349/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Maria De Feo;
Parte_1


- RICORRENTE -


E
;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani;

- INTERVENTORE EX LEGE - conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.10.2024
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19.3.2022, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 2.9.2006 in Bisceglie, con il coniuge . Dall'unione erano nati , nata il [...], e Controparte_1 Per_1
, il 3.3.2009. Persona_2
A fondamento della domanda la ricorrente adduceva di essere legalmente separata dal
, giusta decreto emesso il 22.6.2021 dal Tribunale di Trani di Controparte_1
1
omologazione della separazione consensuale. La separazione si era protratta ininterrottamente e non si era ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, per cui sussistevano i presupposti di legge per il divorzio.
Domandava disporsi in proprio favore, quale coniuge economicamente più debole, e a carico del resistente un assegno di mantenimento di € 150,00, nonché che fossero versati alla ricorrente la metà degli assegni familiari, percepiti dal , e disposto in favore CP_1 dei minori un mantenimento mensile a carico del padre di € 250,00 ciascuno, con aggiornamento Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate tra le parti. In ordine all'affidamento e alle modalità di incontro con il genitore non collocatario richiamava le condizioni concordate in sede di separazione, di cui chiedeva la conferma.
Non si costituiva in giudizio e non compariva dinanzi al Presidente ff. del Tribunale il
Dandriccio. Il Presidente f.f., a seguito dell'ascolto della sola ricorrente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata il

7.7.2022 confermava le statuizioni di cui alla separazione, salvo revoca dell'assegno di mantenimento per , e poi assumeva le ulteriori statuizioni ordinatorie di Parte_1 rito. Il P.M. era posto in condizione di intervenire in giudizio.
Passato il giudizio alla fase contenziosa, seguivano più rinvii per il perfezionamento della notifica dell'ordinanza presidenziale al resistente non costituitosi;
la ricorrente, poi, chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e non domandava la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., per la articolazione di istanze istruttorie.
Trattenuta in decisione, la causa era rimessa sul ruolo, perché non risultava prodotta la attestazione del perfezionamento della notifica della ordinanza presidenziale al resistente non costituitosi in giudizio, esibita in udienza, della cui produzione parte ricorrente era stata onerata, con provvedimento del 10.7.2023.
Sulle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.10.2024, con provvedimento del 12.10.2024 la causa era trattenuta nuovamente alla decisione del Tribunale in composizione collegiale con assegnazione del termine per il deposito di memorie conclusionali. Il fascicolo era rimesso al giudice relatore il 13.12.2024.
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