Trib. Mantova, sentenza 21/02/2024, n. 179

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 21/02/2024, n. 179
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 179
Data del deposito : 21 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 1497/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1497/2021 promossa da:
SC AD ([...]) rappresentato e difes dall' Avv.to ASTONE
FRANCESCO
ATTORE contro
MA GI ([...]) rappresentato e difeso dall'Avv.to
CARRA GUIDO e dall'Avv.to FERRAZZI PIETRO
CONVENUTO
Oggetto: Indebito oggettivo
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta,
a) accertare l'indebito oggettivo descritto in narrativa e per l'effetto condannare il Dott.
IG NZ al pagamento della somma di Euro 50.000,00=, in favore del Dott. CO
SC, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento sino alla notifica del presente
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atto e al tasso di cui all'art. 1284, 4°co., c.c., pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a decorrere dalla notifica del presente atto e sino all'effettivo soddisfo;

b) con vittoria di spese e onorari come per legge del presente giudizio.”
Per parte convenuta:
“Ogni contraria istanza ed eccezione respinta, rifiutato il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificate Nel merito: respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi tutti esposti in atti, con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato SC CO conveniva in giudizio NZ
IG allegando: di aver eseguito in data 11 febbraio 2019, mediante bonifico bancario, un pagamento pari ad Euro 50.000,00 in favore del Dott. IG NZ, a titolo di acconto forfettario iniziale in relazione ad una programmata attività di assistenza, finalizzata al reperimento di un finanziamento a breve in favore della Società Edilfondiaria S.r.l.;
che al pagamento in questione non era tuttavia seguita alcuna delle attività programmate da parte del convenuto e ciò anche in quanto quest'ultimo era privo dei requisiti soggettivi necessari allo svolgimento dell'attività in questione (la mediazione creditizia), riservata dalla legge a figure professionali dotate di specifici requisiti ed iscritte in appositi elenchi speciali (art. 128 sexies
TUB
);
che il suddetto pagamento rappresentava un indebito oggettivo, con conseguente diritto alla ripetizione da parte del solvens dell'importo versato, oltre ad interessi dal giorno del pagamento.
L'attore concludeva come sopra riportato, dato atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione preventivamente esperito.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi, contestava quanto allegato dall'attore.
In particolare precisava: di esercitare, dal 2003, dopo lunga esperienza professionale come direttore di istituti di credito, attività di consulente aziendale libero professionista con P.IVA
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02052420201 e codice attività 74144, occupandosi di amministrazione di società ed enti e di fornire consulenza principalmente a soci o amministratori di società, allo scopo di consentire all'azienda di rispettare i parametri finanziari e gli indici di bilancio al fine di renderla idonea
a ottenere finanziamenti o ad avere accesso al credito, attività non richiede l'iscrizione ad alcun albo professionale, non essendo esercitata per mandato di istituti finanziari ed essendo caratterizzata da consulenza aziendale (nel caso di specie, peraltro fornita direttamente ai soci) finalizzata al reperimento di risorse finanziarie, alla verifica e al controllo dei contratti di finanziamento e al supporto tecnico in caso di problematiche sorte nell'esecuzione dei contratti stessi;
che nel caso di specie era stato stipulato tra le parti il contratto in data
5.02.2019, con il quale l'attore e il sig. LO OL di Mantova, in qualità di soci al 50% ciascuno della società Edilfondiaria srl con sede in Roma, gli avevano affidato l'incarico di consulenza aziendale, finalizzata al reperimento di un finanziamento bancario a breve termine di € 20 milioni per lo sviluppo di un piano industriale e commerciale da realizzarsi sui terreni di proprietà della società, stimati in un valore di oltre 41 milioni di Euro;
che oggetto dell'incarico professionale, conferito direttamente dai soci nell'interesse della società, era
l'esame preliminare della situazione aziendale patrimoniale e contabile, lo studio dell'attività prodromica o propedeutica all'ottenimento di risorse finanziarie adeguate agli scopi aziendali,
l'individuazione della linea di credito adatta all'esigenza imprenditoriale e la gestione, nell'esclusivo interesse dei committenti, dei rapporti con eventuali enti finanziatori, verificando la documentazione contrattuale, le condizioni economiche dell'operazione e lo svolgimento e l'esecuzione del rapporto di finanziamento, fornendo supporto in caso di criticità o problematiche sopravvenute;
che il contratto prevedeva inoltre, all'art. 5, il pagamento di un acconto iniziale in favore del professionista di € 40.000,00 oltre IVA, destinato anche al rimborso forfettario delle spese vive;
che il pagamento oggetto di causa, eseguito in data 11.02.2019 dal Dott. CO SC, era stato effettuato in forza del contratto stipulato tra le parti, come confermato dalla relativa contabile;
che avendo il pagamento, di cui è stata richiesta la restituzione ex art. 2033 c.c., precisa causa negoziale, era evidente
l'infondatezza della domanda di controparte, del tutto priva dei necessari presupposti di fatto, oltre che giuridici;
il convenuto allegava altresì che la società Edilfondiaria srl non aveva
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avuto accesso ai finanziamenti richiesti a causa di una repentina riduzione patrimoniale, a vantaggio dei soci, accertata nel corso dell'esame della corposa documentazione consegnata dai committenti e, in particolare, di operazioni deliberate dall'assemblea e presenti nei bilanci, circostanza rilevata e segnalata dal Dott. NZ ai soci e che aveva seriamente compromesso l'affidabilità, sotto il profilo finanziario della Edilfondiaria srl;
che nonostante questo, l'opera del consulente, protratta per mesi, nel corso dei quali erano state affrontate anche numerose trasferte presso istituti di credito e concentratasi sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale e sull'indicazione ai committenti delle operazioni di bilancio da porre in essere al fine di riequilibrare l'assetto finanziario della società, avrebbe portato al possibile accesso a una linea di credito controgarantita di € 15 milioni;
che le direttive suggerite dal convenuto erano state tuttavia state recepite dai committenti e la società non aveva avuto accesso al finanziamento, motivo per il quale coerentemente con il precetto contrattuale, il Dott. NZ non aveva mai richiesto il pagamento della Success Fee del 3% prevista dall'art. 7 del contratto di consulenza, pur non essendo imputabile al professionista il mancato raggiungimento dell'obiettivo auspicato dai soci/committenti.
Ciò premesso in fatto il convenuto concludeva chiedendo il rigetto della domanda di controparte.
La causa veniva istruita unicamente mediante produzioni documentali.
DIRITTO
E' dimostrato documentalmente che il pagamento dell'importo di cui è stata chiesta la restituzione è stato eseguito dall'attore in adempimento a quanto previsto dal contratto concluso fra le parti stipulato in data 5.02.2019 (v. doc. 1 bonifico 11.02.2019), contratto denominato “di consulenza”, non prodotto dall'attore, ma che è stato dimesso dal convenuto
(doc. 3 parte convenuta).
E' del pari pacifico che le scarne allegazioni contenute in citazione relative alla causale del pagamento (pagamento “eseguito in relazione ad una programmata attività di assistenza finalizzata al reperimento di un finanziamento a breve in
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