Trib. Frosinone, sentenza 22/11/2024, n. 201
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Paolo SORDI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n° 4768 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024 avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi” su ricorso congiunto proposto da
e Parte_1 CP_1 rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Felli l'una e dall'Avv. Alessandro Pasquazi l'altro,
e domiciliati come in atti, giusta procura da intendersi in calce al ricorso introduttivo
e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Come da note scritte d'udienza in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I sigg.ri e hanno depositato in data 19.10.2024 ricorso congiunto per Parte_1 CP_1 ottenere dal Tribunale di Frosinone pronuncia di separazione con la quale si prenda atto degli accordi intervenuti tra loro in relazione alle condizioni che ne regoleranno i rapporti.
In particolare, essi hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Fumone il
19.07.2010 trascritto in atti del Comune di PIGLIO (atto n. 2– parte II – Serie B – Anno 2010) dal quale sono nati due figli: nato il [...] a [...] e nato il [...] a Per_1 Tes_1
Velletri;
di aver fissato la residenza coniugale in Piglio in C.da Mignano snc;
che l'unione, un tempo
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soddisfacente per entrambi, si è progressivamente deteriorata a cagione di insuperabili incompatibilità caratteriali che rendono non ulteriormente proseguibile la convivenza, avendo perso ogni comunione materiale e spirituale e non ritenendo possibile riconciliazione alcuna, sicchè si sono determinati ad addivenire a separazione personale alle condizioni esposte nel ricorso congiuntamente sottoscritto e che devono intendersi quivi integralmente richiamate e ritrascritte.
Fissata udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato che ne ha disposto la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 29.10.2024, in esito al deposito da parte dei ricorrenti di dichiarazione di rinuncia