Trib. Frosinone, sentenza 12/12/2024, n. 1185
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Paolo SORDI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 202 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, promossa da:
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Frosinone, Corso della Repubblica n. 21, presso lo studio legale dell'Avv. Alfonso
Musa, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
-parte ricorrente-
contro
, CP_1
elettivamente domiciliata in TR (FR), via Circonvallazione n. 93, presso lo studio legale dell'Avv. Francesca
Scerrato, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
-parte resistente-
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.11.2024 le parti costituite hanno discusso la causa come da processo verbale di udienza
che si intende qui integralmente richiamato per relationem e trascritto. RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1. Svolgimento del processo. Domande ed eccezioni.
Con ricorso depositato in data 26.01.2024, il sig. , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con la sig.ra in data 13.06.1999 in TR (Atto N. 29 P. 2 CP_1
Serie A Anno 1999), dal quale sono nati due figli ( nato ad [...] il [...], di anni 17 ½ e Persona_1
nata a [...] il [...], di anni 14 e ½), e di essersene separato consensualmente alle Persona_2
condizioni omologate dal Tribunale di Frosinone con decreto del 02.02.2022 che hanno previsto, tra le altre:
a) affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori;
b) collocamento della prole presso il padre
con facoltà della madre di vederli quando vuole;
c) obbligo della madre di contribuire al mantenimento dei
due figli nella misura di € 50 per ciascuno e al 50% delle spese straordinarie;
d) nessun mantenimento in
favore di un coniuge a carico dell'altro;
ha esposto che nessuna riconciliazione è intervenuta tra i coniugi a
far data dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale il 02.02.2022;
che la moglie
attualmente lavora come collaboratrice scolastica percependo una retribuzione di € 1.100/1.200 mensili e
contemporaneamente lavora presso uno studio di commercialista in TR percependo emolumenti per circa
380/400 euro mensili;
che il sig. svolge invece attività lavorativa dipendente con contratto a tempo Pt_1
determinato per A.T.M.- Autotrasporti di Ferentino dal 12.01.2024 con mansioni di carrellista e percepisce
una retribuzione mensile di € 1.200/1.300 mensili. Ha chiesto pertanto che il divorzio sia pronunciato alle
seguenti condizioni: a) affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso il
padre;
b) assegnazione al padre della casa coniugale in sua esclusiva proprietà;
c) regolamentazione del
diritto di frequentazione della madre coi figli come da ricorso;
d) a decorrere dal mese successivo alla
comparizione delle parti innanzi al Tribunale, porre l'obbligo a carico della madre di corrispondere al padre
la somma di € 250 per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e)
nulla per il reciproco mantenimento, essendo i coniugi economicamente indipendenti. Con vittoria di spese a
favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma ha CP_1
contestato le altre domande a carattere economico relative al mantenimento dei figli formulate dal ricorrente.
In particolare, ha rappresentato che, sebbene in sede di separazione consensuale i coniugi avessero stabilito
che i minori sarebbero stati collocati prevalentemente presso il padre, per oltre due anni e comunque fino al
30 gennaio 2024, la figlia a vissuto presso la madre, che ha provveduto al suo mantenimento per Per_2
tutto il periodo di permanenza senza chiederne al padre il rimborso. Quanto al figlio la resistente ha Per_1
affermato che questi trascorre con la madre quasi tutte le sere, cenando con lei e portandole ogni settimana i
suoi indumenti da lavare. Ha inoltre fatto presente che, ad oggi e differentemente dai tempi della
separazione, ella dispone di un alloggio idoneo a ospitare i figli, sicché ha chiesto che ne sia disposto il
collocamento presso di sé, con conseguente regolamentazione del diritto di frequentazione del padre negli
stessi termini previsti dalle condizioni di separazione. Ha chiesto inoltre che il Tribunale disponga che anche
il ricorrente si occupi delle incombenze riguardanti la prole di cui finora si è occupata soltanto la madre
(ricevimenti scolastici, controlli periodici della figlia ecc). Sotto il profilo reddituale, la sig.ra Per_2 CP_1
ha sostenuto di trarre redditi inferiori dalle attività lavorative svolte, tant'è che la stessa è stata ammessa al
patrocinio a spese dello Stato, a differenza del sig. che ha ricavato dalla propria attività lavorativa Pt_1
oltre 26.000 euro per il 2022. Ha rappresentato inoltre che i coniugi sono comproprietari di un immobile sito
in TR alla via del Cimitero snc, piano T, per il quale in sede di separazione i coniugi hanno concordato di
ripartire in parti uguali le spese e gli introiti derivanti da eventuali futuri rapporti di locazione e/o di
vendita, impegnandosi ognuno personalmente a conseguire nei suoi modi l'obiettivo di locare l'immobile, e
a ricevere in pari quota l'affitto del possibile conduttore. Infine, nulla ha opposto circa l'assegnazione della
casa coniugale in favore del sig. che ne è esclusivo proprietario. Dunque, ha chiesto che il Tribunale Pt_1
pronunci il divorzio alle seguenti condizioni: a) assegnare la casa coniugale sita in TR (FR) Via Chiappitto
n. 24 in favore del sig. che ne è proprietario esclusivo;
b) confermare l'affidamento Parte_1
condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, ma con collocamento prevalentemente presso la madre;
c)
quanto al diritto di visita il padre ha facoltà di vederli e tenere con sé in qualunque momento e comunque
almeno una settimana al mese, portandoli presso la sua abitazione nonché a weekend alterni. In base a dove
pernotteranno, i minori verranno accompagnati a scuola, non escludendo, se necessario, l'utilizzo dei mezzi
pubblici;
il rientro a scuola sarà gestito dal genitore dove i minori pranzeranno non escludendo se necessario
l'uso dei mezzi pubblici. Per la cena e ceneranno insieme o dalla madre o dal padre, tenendo Per_1 Per_2 conto anche dei rispettivi impegni pomeridiano e reali nonché delle rispettive esigenze scolastiche. La
coordinazione delle attività ludiche dei minori verrà gestita da entrambi i genitori. I figli trascorreranno con
il padre un fine settimana alternato, che inizierà il venerdì con prelevamento degli stessi presso l'abitazione
materna verso le 17,00 e terminerà con l'accompagnamento dei minori presso la medesima abitazione la
domenica sera entro le 22.00. I figli trascorreranno le festività pasquali alternativamente un anno con uno dei
genitori un anno con l'altro in considerazione dell'alternanza delle festività natalizie. Infine, trascorreranno
con ciascun genitore almeno 20/25 giorni ogni anno, di cui almeno 15 giorni consecutivi durante il periodo
estivo e 7 giorni durante il periodo invernale, da concordarsi con l'altro coniuge entro il 30 aprile e il 30
dicembre di ogni anno. I periodi di villeggiatura di ciascun genitore con i figli rimarranno a esclusivo carico
del genitore che ne beneficia;
d) dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra un Pt_1 CP_1
contributo a favore dei figli minori, pari ad Euro 250,00 mensili ciascuno, o a quella maggiore o minore
somma che sarà riconosciuta congrua, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario
sul conto corrente della sig.ra , somma annualmente da aggiornarsi secondo gli indici AT del costo CP_1
della vita. Il padre concorrerà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie
così come individuate dal Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Frosinone il 15.12.2017. Si chiede
inoltre che, oltre alle eventuali deduzioni fiscali per i minori al 50%, venga stabilito, in favore della sig.ra
, anche il 50% dell'Assegno Unico per i figli;
e) darsi atto che nulla osta all'assenso al rilascio di CP_1
passaporto o carta di identità valida per l'espatrio a favore dei figli minori, nonché al rilascio del passaporto
in favore di entrambi i genitori;
f) confermare che le spese di manutenzione e di utenze relative all'immobile
sito in TR alla via del Cimitero snc-piano T- rispetto al quale i coniugi sono proprietari in parti uguali in
regime di comunione, vengano poste a carico di ciascuna parte nella misura del 50%;
g) darsi atto che i
coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito, anche formalmente, ogni
reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale. Con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti del 28.05.2024, previo infruttuoso esperimento del tentativo
di conciliazione, le parti hanno instato per la pronuncia di sentenza parziale di cessazione degli effetti civili
del matrimonio. Sciolta la riserva sui provvedimenti provvisori e urgenti, la causa è stata dunque rimessa al
Collegio per la decisione sulla domanda parziale di status, che è stata accolta con sentenza n. 565/2024,
depositata in data 03.06.2024.
Rimessa la causa sul ruolo istruttorio;
preso atto della rinuncia da parte della sig.ra alla CP_1
domanda di collocamento dei minori presso di sé;
la causa è stata rinviata all'udienza del 05.11.2024 per la
discussione e la rimessione al Collegio per la decisione sulle restanti questioni, previa concessione dei
termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., di cui entrambe le parti si sono avvalse.
§ 2. Il thema decindendum.
Essendo già stata emessa sentenza parziale sullo status
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Paolo SORDI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 202 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, promossa da:
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Frosinone, Corso della Repubblica n. 21, presso lo studio legale dell'Avv. Alfonso
Musa, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
-parte ricorrente-
contro
, CP_1
elettivamente domiciliata in TR (FR), via Circonvallazione n. 93, presso lo studio legale dell'Avv. Francesca
Scerrato, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
-parte resistente-
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.11.2024 le parti costituite hanno discusso la causa come da processo verbale di udienza
che si intende qui integralmente richiamato per relationem e trascritto. RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1. Svolgimento del processo. Domande ed eccezioni.
Con ricorso depositato in data 26.01.2024, il sig. , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con la sig.ra in data 13.06.1999 in TR (Atto N. 29 P. 2 CP_1
Serie A Anno 1999), dal quale sono nati due figli ( nato ad [...] il [...], di anni 17 ½ e Persona_1
nata a [...] il [...], di anni 14 e ½), e di essersene separato consensualmente alle Persona_2
condizioni omologate dal Tribunale di Frosinone con decreto del 02.02.2022 che hanno previsto, tra le altre:
a) affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori;
b) collocamento della prole presso il padre
con facoltà della madre di vederli quando vuole;
c) obbligo della madre di contribuire al mantenimento dei
due figli nella misura di € 50 per ciascuno e al 50% delle spese straordinarie;
d) nessun mantenimento in
favore di un coniuge a carico dell'altro;
ha esposto che nessuna riconciliazione è intervenuta tra i coniugi a
far data dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale il 02.02.2022;
che la moglie
attualmente lavora come collaboratrice scolastica percependo una retribuzione di € 1.100/1.200 mensili e
contemporaneamente lavora presso uno studio di commercialista in TR percependo emolumenti per circa
380/400 euro mensili;
che il sig. svolge invece attività lavorativa dipendente con contratto a tempo Pt_1
determinato per A.T.M.- Autotrasporti di Ferentino dal 12.01.2024 con mansioni di carrellista e percepisce
una retribuzione mensile di € 1.200/1.300 mensili. Ha chiesto pertanto che il divorzio sia pronunciato alle
seguenti condizioni: a) affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso il
padre;
b) assegnazione al padre della casa coniugale in sua esclusiva proprietà;
c) regolamentazione del
diritto di frequentazione della madre coi figli come da ricorso;
d) a decorrere dal mese successivo alla
comparizione delle parti innanzi al Tribunale, porre l'obbligo a carico della madre di corrispondere al padre
la somma di € 250 per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e)
nulla per il reciproco mantenimento, essendo i coniugi economicamente indipendenti. Con vittoria di spese a
favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma ha CP_1
contestato le altre domande a carattere economico relative al mantenimento dei figli formulate dal ricorrente.
In particolare, ha rappresentato che, sebbene in sede di separazione consensuale i coniugi avessero stabilito
che i minori sarebbero stati collocati prevalentemente presso il padre, per oltre due anni e comunque fino al
30 gennaio 2024, la figlia a vissuto presso la madre, che ha provveduto al suo mantenimento per Per_2
tutto il periodo di permanenza senza chiederne al padre il rimborso. Quanto al figlio la resistente ha Per_1
affermato che questi trascorre con la madre quasi tutte le sere, cenando con lei e portandole ogni settimana i
suoi indumenti da lavare. Ha inoltre fatto presente che, ad oggi e differentemente dai tempi della
separazione, ella dispone di un alloggio idoneo a ospitare i figli, sicché ha chiesto che ne sia disposto il
collocamento presso di sé, con conseguente regolamentazione del diritto di frequentazione del padre negli
stessi termini previsti dalle condizioni di separazione. Ha chiesto inoltre che il Tribunale disponga che anche
il ricorrente si occupi delle incombenze riguardanti la prole di cui finora si è occupata soltanto la madre
(ricevimenti scolastici, controlli periodici della figlia ecc). Sotto il profilo reddituale, la sig.ra Per_2 CP_1
ha sostenuto di trarre redditi inferiori dalle attività lavorative svolte, tant'è che la stessa è stata ammessa al
patrocinio a spese dello Stato, a differenza del sig. che ha ricavato dalla propria attività lavorativa Pt_1
oltre 26.000 euro per il 2022. Ha rappresentato inoltre che i coniugi sono comproprietari di un immobile sito
in TR alla via del Cimitero snc, piano T, per il quale in sede di separazione i coniugi hanno concordato di
ripartire in parti uguali le spese e gli introiti derivanti da eventuali futuri rapporti di locazione e/o di
vendita, impegnandosi ognuno personalmente a conseguire nei suoi modi l'obiettivo di locare l'immobile, e
a ricevere in pari quota l'affitto del possibile conduttore. Infine, nulla ha opposto circa l'assegnazione della
casa coniugale in favore del sig. che ne è esclusivo proprietario. Dunque, ha chiesto che il Tribunale Pt_1
pronunci il divorzio alle seguenti condizioni: a) assegnare la casa coniugale sita in TR (FR) Via Chiappitto
n. 24 in favore del sig. che ne è proprietario esclusivo;
b) confermare l'affidamento Parte_1
condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, ma con collocamento prevalentemente presso la madre;
c)
quanto al diritto di visita il padre ha facoltà di vederli e tenere con sé in qualunque momento e comunque
almeno una settimana al mese, portandoli presso la sua abitazione nonché a weekend alterni. In base a dove
pernotteranno, i minori verranno accompagnati a scuola, non escludendo, se necessario, l'utilizzo dei mezzi
pubblici;
il rientro a scuola sarà gestito dal genitore dove i minori pranzeranno non escludendo se necessario
l'uso dei mezzi pubblici. Per la cena e ceneranno insieme o dalla madre o dal padre, tenendo Per_1 Per_2 conto anche dei rispettivi impegni pomeridiano e reali nonché delle rispettive esigenze scolastiche. La
coordinazione delle attività ludiche dei minori verrà gestita da entrambi i genitori. I figli trascorreranno con
il padre un fine settimana alternato, che inizierà il venerdì con prelevamento degli stessi presso l'abitazione
materna verso le 17,00 e terminerà con l'accompagnamento dei minori presso la medesima abitazione la
domenica sera entro le 22.00. I figli trascorreranno le festività pasquali alternativamente un anno con uno dei
genitori un anno con l'altro in considerazione dell'alternanza delle festività natalizie. Infine, trascorreranno
con ciascun genitore almeno 20/25 giorni ogni anno, di cui almeno 15 giorni consecutivi durante il periodo
estivo e 7 giorni durante il periodo invernale, da concordarsi con l'altro coniuge entro il 30 aprile e il 30
dicembre di ogni anno. I periodi di villeggiatura di ciascun genitore con i figli rimarranno a esclusivo carico
del genitore che ne beneficia;
d) dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra un Pt_1 CP_1
contributo a favore dei figli minori, pari ad Euro 250,00 mensili ciascuno, o a quella maggiore o minore
somma che sarà riconosciuta congrua, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario
sul conto corrente della sig.ra , somma annualmente da aggiornarsi secondo gli indici AT del costo CP_1
della vita. Il padre concorrerà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie
così come individuate dal Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Frosinone il 15.12.2017. Si chiede
inoltre che, oltre alle eventuali deduzioni fiscali per i minori al 50%, venga stabilito, in favore della sig.ra
, anche il 50% dell'Assegno Unico per i figli;
e) darsi atto che nulla osta all'assenso al rilascio di CP_1
passaporto o carta di identità valida per l'espatrio a favore dei figli minori, nonché al rilascio del passaporto
in favore di entrambi i genitori;
f) confermare che le spese di manutenzione e di utenze relative all'immobile
sito in TR alla via del Cimitero snc-piano T- rispetto al quale i coniugi sono proprietari in parti uguali in
regime di comunione, vengano poste a carico di ciascuna parte nella misura del 50%;
g) darsi atto che i
coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito, anche formalmente, ogni
reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale. Con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti del 28.05.2024, previo infruttuoso esperimento del tentativo
di conciliazione, le parti hanno instato per la pronuncia di sentenza parziale di cessazione degli effetti civili
del matrimonio. Sciolta la riserva sui provvedimenti provvisori e urgenti, la causa è stata dunque rimessa al
Collegio per la decisione sulla domanda parziale di status, che è stata accolta con sentenza n. 565/2024,
depositata in data 03.06.2024.
Rimessa la causa sul ruolo istruttorio;
preso atto della rinuncia da parte della sig.ra alla CP_1
domanda di collocamento dei minori presso di sé;
la causa è stata rinviata all'udienza del 05.11.2024 per la
discussione e la rimessione al Collegio per la decisione sulle restanti questioni, previa concessione dei
termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., di cui entrambe le parti si sono avvalse.
§ 2. Il thema decindendum.
Essendo già stata emessa sentenza parziale sullo status
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