Trib. Spoleto, sentenza 04/12/2024, n. 875
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Testo completo
N. 2246/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente
Dott.ssa Martina Marini Giudice Rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta N. 2246/2022 R.G. promossa con ricorso del 10.11.2022, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di pc del 12.06.2024 svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, discussa alla Camera di Consiglio del 27.11.2024, vertente
TRA
(CF: ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Laura Fiorani;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata in [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Spoleto, Via Aldo Moro n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Spada;
RESISTENTE
pagina 1 di 8
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di pc del 12.06.2024 svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario a Spoleto, Parte_1 CP_1
in data 29/08/2010;
dall'unione sono nate le figlie il 03/04/2010 e il 28/03/2013, Per_1 Per_2
i coniugi si sono separati con sentenza n. 55/2021 del 7.01.2021 emessa dal Tribunale di Spoleto nell'ambito del procedimento n. R.G. 77/2018 alle seguenti condizioni: affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso la madre;
ampi diritti di visita del padre;
contributo paterno al mantenimento delle due figlie di euro 300,00 ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie;
detta sentenza è stata parzialmente riformata con sentenza n. 362/2021 della Corte d'Appello di
Perugia che ha esteso le frequentazioni padre-figlie;
con ricorso depositato in data 10.11.2022, ha chiesto dichiararsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio con modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione e, fermo l'affido condiviso delle due minori, ne fosse disposto il collocamento paritario presso ciascun genitore, che ne giustificherebbe pure il mantenimento in forma diretta;
con decreto del 15.11.2022, il Presidente del Tribunale ha fissato udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé al 9.01.2023;
pagina 2 di 8
si è costituita in giudizio in data 30.12.2022, non opponendosi alla pronuncia CP_1
di divorzio ma chiedendo che fossero confermate le condizioni della separazione, sia in punto di collocamento delle minori che di mantenimento paterno, in considerazione della situazione reddituale ed economica delle parti, essendo certamente più florida quella del Ricorrente;
All'udienza del 9.01.2023, svoltasi con trattazione scritta, il Presidente ha confermato le condizioni della separazione, fissato udienza davanti al Giudice Istruttore con termine per il deposito della memoria integrativa e per la costituzione del Convenuto;
Il Giudice Istruttore, all'udienza del 9.05.2023 svoltasi ancora in trattazione scritta, ha rimesso al
Collegio la decisione sullo status senza assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Con sentenza non definitiva n. 515/2023 depositata in data 14.06.2023, pubblicata in data
4.07.2023 e passata in giudicato il 1.02.2024 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa e con ordinanza di rimessione sul ruolo del 14.06.2023 sono stati concessi alle parti i richiesti termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc.
Mutato il Giudice Istruttore (diversa persona fisica) nel mese di dicembre 2023, respinte le richieste di prova costituenda, è stato ordinato alle parti il deposito di documentazione integrativa attestante le rispettive condizioni reddituali ed economiche.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni del 12.06.2024, svoltasi con trattazione, ove le parti hanno trasmesso le proprie conclusioni con note dattiloscritte ex art. 127 ter cpc e, sulle stesse, il G.I. ha rimesso al Collegio la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
Quanto all'an della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si evidenzia che sul punto già è intervenuta sentenza non definitiva di questo Tribunale e, pertanto, non è possibile analizzare la medesima domanda avendo questo Collegio esaurito il suo potere decisionale in merito.
Pertanto, nella presente sede ci si limiterà ad analizzare le problematiche relative all'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori.
pagina 3 di 8 La responsabilità genitoriale
1. Le parti sono d'accordo in punto di affidamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente
Dott.ssa Martina Marini Giudice Rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta N. 2246/2022 R.G. promossa con ricorso del 10.11.2022, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di pc del 12.06.2024 svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, discussa alla Camera di Consiglio del 27.11.2024, vertente
TRA
(CF: ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Laura Fiorani;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata in [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Spoleto, Via Aldo Moro n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Spada;
RESISTENTE
pagina 1 di 8
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di pc del 12.06.2024 svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario a Spoleto, Parte_1 CP_1
in data 29/08/2010;
dall'unione sono nate le figlie il 03/04/2010 e il 28/03/2013, Per_1 Per_2
i coniugi si sono separati con sentenza n. 55/2021 del 7.01.2021 emessa dal Tribunale di Spoleto nell'ambito del procedimento n. R.G. 77/2018 alle seguenti condizioni: affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso la madre;
ampi diritti di visita del padre;
contributo paterno al mantenimento delle due figlie di euro 300,00 ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie;
detta sentenza è stata parzialmente riformata con sentenza n. 362/2021 della Corte d'Appello di
Perugia che ha esteso le frequentazioni padre-figlie;
con ricorso depositato in data 10.11.2022, ha chiesto dichiararsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio con modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione e, fermo l'affido condiviso delle due minori, ne fosse disposto il collocamento paritario presso ciascun genitore, che ne giustificherebbe pure il mantenimento in forma diretta;
con decreto del 15.11.2022, il Presidente del Tribunale ha fissato udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé al 9.01.2023;
pagina 2 di 8
si è costituita in giudizio in data 30.12.2022, non opponendosi alla pronuncia CP_1
di divorzio ma chiedendo che fossero confermate le condizioni della separazione, sia in punto di collocamento delle minori che di mantenimento paterno, in considerazione della situazione reddituale ed economica delle parti, essendo certamente più florida quella del Ricorrente;
All'udienza del 9.01.2023, svoltasi con trattazione scritta, il Presidente ha confermato le condizioni della separazione, fissato udienza davanti al Giudice Istruttore con termine per il deposito della memoria integrativa e per la costituzione del Convenuto;
Il Giudice Istruttore, all'udienza del 9.05.2023 svoltasi ancora in trattazione scritta, ha rimesso al
Collegio la decisione sullo status senza assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Con sentenza non definitiva n. 515/2023 depositata in data 14.06.2023, pubblicata in data
4.07.2023 e passata in giudicato il 1.02.2024 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa e con ordinanza di rimessione sul ruolo del 14.06.2023 sono stati concessi alle parti i richiesti termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc.
Mutato il Giudice Istruttore (diversa persona fisica) nel mese di dicembre 2023, respinte le richieste di prova costituenda, è stato ordinato alle parti il deposito di documentazione integrativa attestante le rispettive condizioni reddituali ed economiche.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni del 12.06.2024, svoltasi con trattazione, ove le parti hanno trasmesso le proprie conclusioni con note dattiloscritte ex art. 127 ter cpc e, sulle stesse, il G.I. ha rimesso al Collegio la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
Quanto all'an della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si evidenzia che sul punto già è intervenuta sentenza non definitiva di questo Tribunale e, pertanto, non è possibile analizzare la medesima domanda avendo questo Collegio esaurito il suo potere decisionale in merito.
Pertanto, nella presente sede ci si limiterà ad analizzare le problematiche relative all'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori.
pagina 3 di 8 La responsabilità genitoriale
1. Le parti sono d'accordo in punto di affidamento
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