Trib. Foggia, sentenza 14/02/2024, n. 491

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 14/02/2024, n. 491
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 491
Data del deposito : 14 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 2383/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 14/02/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
LT IO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. VIGLIOTTI STELLA ricorrente e
INPS, in persona del L.R. pro tempore resistente;
contumace.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 17/03/2023 IO LT adiva questa A.G. chiedendo accertamento negativo della pretesa dell'INPS alla restituzione della somma di € 4279,60, richiestole con Mod. TE08 in data 23-12-2022.
Come esposto nella narrativa 1. La ricorrente è titolare di pensione cat. INV. CIV. ( 100 % ) N. 07084047, dal 01.10.2012;

2. In data 14.10.2020 provvedeva ad inoltrare domanda di maggiorazione sociale ( c.d. maggiorazione al milione ) ai sensi dell'art. 15 del D.L. 104/2020 ) relativamente agli arretrati ed in data 08.01.2021 nuova domanda al fine di vedersi riconoscere la stessa maggiorazione dalla data di pagamento degli arretrati a seguire;

3. La ricorrente risultava essere titolare pure di assegno ordinario di invalidita' sino al 30.06.2018, per fatto a lei non imputabile, l'Inps revocava;

4. Che la stessa proponeva nuova domanda amministrativa di assegno ordinario in data 20.12.2018, come specificato nella sent. 1995/2021, che ha definito il giudizio iscritto al n° rg. 6203/2019 e 4492/2020;

5. Che con sent. 1995/2021 veniva nuovamente concesso il beneficio di cui sopra, relativo all'assegno ordinario a far data dalla domanda amministrativa del 20.12.2018;

6. Quindi allo stato dei fatti la ricorrente in data 2021 era titolare sia di invciv al 100 % che di assegno ordinario, e che l'Istituto, quindi, conosceva benissimo attraverso le prestazioni che erogava alla ricorrente,i redditi della istante;

7. Che l'Istituto a seguito di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità revocava la domanda di maggiorazione sociale sull' invalidità n° 07084047, pagando regolarmente le due prestazioni di INVCIV e I.O.;

8. Che successivamente , senza alcuna domanda inoltrata, l'Inps ha ripreso il pagamento della maggiorazione al milione spontaneamente nei confronti della sig.ra LI e solo in data 23.12.2022 con missiva ricevuta nel mese di marzo, la ricorrente veniva a conoscenza di un indebito pari ad € 4.279,60 per revoca della
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maggiorazione sociale e revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 della Legge 448/2021, finanziaria 2002 ( aumento al milione );

9. Che sulla stessa racc. a/r veniva specificato, che sulla pensione INVCIV n° 07084047 dal 01.01.2020 sulla base dei redditi per l'anno 2020 a seguito di ricalcolo la prestazione pagata sarà di € 313,91 e pertanto per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 è stato corrisposto un pagamneto superiore pari ad € 4.279,60;
10. La ricorrente provvedeva a proporre r.a. in data 16.02.2023 n° di Prot. INPS.3100.16/02/2023.0063593, tramite lo stesso procuratore, specificando che ( è questo si può tranquillamente evincere dal mod. TE08 inviato dall'Istituto ) nessuna azione era stata
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