Trib. Nola, sentenza 13/01/2025, n. 67

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 13/01/2025, n. 67
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 67
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza , ex art. 281 c.p.c.VI a seguito della trattazione ex art 127 cpc ter celebrata alla udienza del 12 12 2024 , allegata al verbale di udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1244/2021,
tra
RB AN , elettivamente domiciliato come in atti presso lo studio dell'Avv.
Maione Vincenzo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

attore
e soc. ASSICURAZIONI UNIPOLSAI ass.ni s.p.a. elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Passaro e Natascia Passero, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
Convenuta
Nonché
AP EL convenuto/ contumace
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 12/12/2024 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni fisici patiti dall' attore processuale il quale subiva lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto il
01/09/2016 in Ottaviano, alla Via Boscariello, alle ore 10,00 circa, mentre si trovava su di una scala posta ai margini di una pubblica strada ,intento a recidere alcuni rami che invadevano la stessa impedendo il passaggio dei veicoli.
Deduceva l'attore che, nelle more, transitava ivi una autovettura Fiat Ulisse tg
DG038SW, di proprietà di AP EL il quale, dopo aver percorso pochi metri, effettuava una manovra di retromarcia urtando , con il lato posteriore, la scala ove era situato l'attore processuale, conseguendone la caduta al suolo .
Parte attorea, all'uopo,precisava che , a seguito delle lesioni patite, subiva non solo un danno biologico rilevante ma conseguiva una diritto al ristoro dei danni morali ed alla vita di relazione .
Costituitasi , in luogo della impresa assicuratrice corresponsabile in solido al veicolo ingenerante il sinistro , la Unipolsai Italia s.p.a quest'ultima l'improcedibilità della domanda espressa per carenze degli elementi costitutivi della costituzione in mora ;
la disapplicazione delle disposizioni di cui al Dl. N. n. 132 -2014;
la nullità della domanda introduttiva .
Svolta una attività istruttoria formatasi in seno ad un interpello orale, acquisiti i documenti versati in atti dalle parti, disposta una CTU quantificativa con relativa integrazione processuale, il giudizio è stato introitato a sentenza con le modalità disposte dall'art 281 cpc VI , avendo questo giudice ritenuto opportuno non concedere nuovi termini ex art. 190 cpc a seguito della integrazione peritale a seguito di remissione della causa sul ruolo.
In prima battuta va dichiarata la procedibilità della domanda attorea essendo , la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti della evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione.
Non puo' , infatti, trovare accoglimento l'eccezione della convenuta societa' di assicurazione in merito alla inammissibilità della domanda in virtù del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2012 non assolve funzione interpretativa del DLGS. n. 209/2005 in merito allo” spatium deliberandi” occorrente prima della
instaurazione del giudizio risarcitorio, ma compie una mera valutazione di compatibilità rispetto all'inserimento della normativa in seno al sistema normativo vigente.
Va , infatti, evidenziato che, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del DLGS n. 209/2005 è onere della compagnia assicurativa richiedere gli elementi integrativi mancanti nella costituzione in mora , rappresentando, tale onere un interesse posto a tutela della stessa ( ex multis , v.Trib Avellino n. 1243/2012).
V' è più che una recente decisione della Corte Degli Ermellini si è spinta oltre affermando il principio in base al quale la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore ( Cass. N. 15445-2021).
Oltretutto, non essendovi prova della richiesta di integrazione espressa dalla convenuta, tale eccezione deve essere disattesa.
Parimenti, va osservato che la diffida risulta recapitata alla destinataria in data 11 07
2019 , a fronte di un giudizio incoato il 17 02 2021, con pieno rispetto della decorrenza dei termini minimi di legge onde dare inizio all'accertamento processuale.
Circa, poi, la improcedibilità della domanda espressa si osservi che , come disposto dall'art. 3 comma 1, l'esperimento di negoziazione assistita è obbligatoria per chi intende “esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti” e… “Allo stesso modo deve procedere, fuori dai casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila
euro.”. In questi casi infatti “l''esperimento del procedimento di negoziazione assistita
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
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