Trib. Cremona, sentenza 29/03/2024, n. 244

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cremona, sentenza 29/03/2024, n. 244
Giurisdizione : Trib. Cremona
Numero : 244
Data del deposito : 29 marzo 2024

Testo completo

R.G. 2237/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. G S Presidente rel. dott.ssa A P Giudice dott.ssa B F Gdice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 2237/2021 promossa da
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'avv. L A, del Foro di Cremona
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2 con l'avv. C A e A G, entrambi del Foro di
Cremona resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
in cui le parti hanno precisato le conclusioni parte ricorrente: come da folio del 7.9.2023 parte resistente: come da folio del 28.8.2023




1


RAGIONI in FATTO ed in DIRITTO della DECISIONE


1. e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Pianengo il 7.8.1999.
Dalla loro unione sono nati nel 1999, nel 2001 e il Pt_1 Per_1 Per_2
2.12.2006.
Con decreto del 7.11.2018 questo Tribunale ha omologato il loro accordo di separazione personale: ai fini di questa sede rilevano, le parti concordavano
l'affido condiviso delle figlie, allora entrambe ancora minorenni, ed il loro collocamento presso la madre;
l'assegnazione alla della ex casa coniugale CP_1
-immobile cointestato alle parti nella misura del 50%, sito in Pianengo, in Via
Al Serio n. 9, e per il quale il marito pagava (e paga a tutt'oggi) integralmente la rata del relativo mutuo-;
l'obbligo del di versare ogni mese € 600,00 per Pt_1 il mantenimento delle sole figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed €
600,00 per il mantenimento delle moglie.
Al momento della separazione: la aveva 52 anni e non lavorava;
il figlio CP_1
era economicamente indipendente e viveva con madre e sorelle Per_3 presso la ex casa familiare (così è chiaramente riportato nel verbale dell'udienza ex art. 708 cod. proc. civ., al doc. 4 ricorrente ed è stato confermato da entrambe le parti nell'ambito di questo giudizio).


2.1. Con ricorso del 14.10.2021 il ha introdotto il presente giudizio di Pt_1 divorzio.
Il deduceva l'essere intervenute tre modifiche nell'assetto dato al Pt_1 momento della separazione, ossia che le figlie e a febbraio 2021 Per_1 Per_2 si sarebbero trasferite a vivere con esso padre -per cui solo il primogenito
sarebbe rimasto a vivere presso la ex casa coniugale con la madre- e Per_3 che la avrebbe trovato nel frattempo un lavoro. CP_1
Chiedeva pertanto il mantenersi l'affido condiviso della figlia ma Pt_1 Per_2
“ufficializzarsi” il suo collocamento presso esso padre, pertanto revocarsi il suo obbligo di versare alla un assegno di mantenimento a favore di questa CP_1 figlia e quindi porsi a carico della un assegno di mantenimento a favore CP_1 di da versarsi ad esso padre;
quanto al mantenimento degli altri due figli, Per_2 il proponeva che esso mantenesse nell'interezza la figlia e Pt_1 Per_4
2
chiedeva disporsi che la mantenesse nell'interezza il figlio , con CP_1 Per_3 essa convivente;
quanto al mantenimento della il chiedeva CP_1 Pt_1 revocarsi qualunque suo obbligo economico nei confronti della stessa, essendo essa divenuta economicamente indipendente (o, in via subordinata, che fosse posto a suo carico un assegno divorzile di sole € 200,00).
Vale notarsi come, nonostante il dedotto trasferimento di entrambe le figlie presso esso padre, il non chiedeva la revoca della assegnazione della ex Pt_1 casa coniugale alla (forse perché lì ci viveva ancora il figlio ). Ed CP_1 Per_3 invero, mai nel corso del presente giudizio il ricorrente ha formulato questo tipo di richiesta.


2.2. Si costituiva regolarmente la la quale non contestava l'essere CP_1 avvenuto un definitivo trasferimento della figlia presso il padre, ma Per_1 contestava che il trasferimento della figlia minorenne presso il Per_2 Pt_1 avesse carattere di definitività e altresì contestava fortemente l'altra allegazione del ricorrente per essa fosse da ritenersi economicamente indipendente, avendo trovato solo un lavoro part time;
deduceva anche che non Per_3 fosse più economicamente indipendente, come era dato al momento della separazione.
La chiedeva quindi mantenersi il collocamento formale della figlia CP_1 Per_2 presso essa madre -fermo il suo affido condiviso-, e aumentarsi l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente a favore di questa figlia;
quanto al mantenimento degli altri due figli, la resistente aderiva alla proposta del Pt_1 che fosse esso padre a mantenere nell'interezza la figlia ma chiedeva Per_1 che il padre versasse ad essa madre un assegno di mantenimento a favore del figlio ;
la chiedeva altresì disporsi un assegno divorzile a favore Per_3 CP_1 di essa, in considerazione in particolare della sperequazione reddituale data fra essa ed il marito.


2.3. Entrambe le parti proponevano anche alcune domande accessorie, fra cui quelle concernenti la chiusura di un c/c ancora in comune e il rimborso delle somme versate su detto c/c, il rimborso di somme versate per mantenimento dei figli e della resistente, il rimborso del costo della nuova caldaia installata la ex casa coniugale.


2.4. In sede presidenziale, in via provvisoria, con ordinanza del 17.3.2022 veniva disposto che il padre si facesse integralmente carico del mantenimento
3
dei figli e veniva conseguentemente disposta la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della ad € 250,00 al mese, statuizione questa che CP_1 parte resistente contestava fortemente, proponendo reclamo in Corte
d'Appello avverso l'ordinanza presidenziale (reclamo che veniva rigettato), nonché proponendo due istanze di modifica ex art. 4 c. VIII l. div. avverso
l'ordinanza presidenziale, una delle quali veniva rigettata (con provvedimento del 4.7.2022), mentre l'altra veniva rinunciata.


2.5. L'istruttoria orale si articolava nell'assunzione di alcune testimonianze, fra cui quella dei figli e nonché nel sentire in interrogatorio Per_3 Per_1 libero il Pt_1


2.6. All'udienza del 15.9.2023 le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe.


3. La domanda per lo scioglimento del matrimonio va accolta: dall'udienza presidenziale di separazione, celebrata il 8.10.2018, sono decorsi ben oltre 6 mesi (cfr. il doc. 4 ricorrente) e nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione nelle more fra di esse.


4.1. Quanto alla domanda sull'affidamento e sul collocamento formale della figlia -l'unica ancora minorenne, ma per poco, avendo 17 anni e mezzo- Per_2 ne va disposto l'affido condiviso, come chiesto concordemente: nessuna delle parti ha dedotto criticità nella genitorialità dell'altra.
Quando al collocamento formale della ragazza, vale notarsi come la iniziale contrapposizione fra le stesse sul punto è presto venuta meno, e già nella propria memoria integrativa del 4.5.2022 parte resistente aderiva alla richiesta del ricorrente di disporsi il collocamento formale di presso esso padre, Per_2 probabilmente prendendo atto della volontà della ragazza in tal senso, mantenendo parte resistente questa posizione di adesione fino alla fine del giudizio.
Essendo la richiesta fatta delle parti conforme all'assetto familiare concordato,
è stato ritenuto superfluo sentire la minore.
Quanto al diritto di visita materno verso essendo essa una “grande Per_2 adolescente”, va disposto che tale diritto sia esercitato secondo i tempi che madre e figlia concorderanno.
4
Va disposto che ciascuno dei genitori possa trascorrere con la figlia 15 Per_2 gg di vacanze estive, metà delle vacanze natalizie, metà delle vacanze pasquali, le Festività in modo alternato, comunque tenendo conto della volontà della minore.


4.2. Va rigettata la domanda della di dichiararsi il collocamento di CP_1
presso essa madre, essendo maggiorenne. Per_3 Per_3


5.1. Venendo alle domande economiche di cause –unico effettivo punto del contendere fra le parti- appare utile anzitutto delineare l'attuale quadro della condizione lavorativa e di vita dei membri della famiglia: il ha ancora ad oggi lo stesso impiego a tempo indeterminato presso Pt_1
Orga l' che aveva al momento della separazione e che gli dà un buon reddito medio netto mensile, quantificabile in € 3900,00 -a tale importo si giunge partendo dal valore del suo reddito lordo di € 67945,00 di cui alla sua più recente dichiarazione dei redditi prodotta1, sottraendo/detraendo l'aliquota
IRPEF, il risultato diviso per 12, quindi non considerando, ai fini che in questa sede rilevano, l'abbattimento del reddito lordo del ricorrente per effetto della deduzione fiscale dell'uscita per l'assegno di mantenimento per la moglie, ex art. 10 lettera c) T.U. Imposte sui Redditi-;

a questa entrata devono sommarsi il premio di produzione annuo ed il benefit che dal quadro C4 delle dichiarazioni dei redditi del si ricava CP_2 ammontare ad un cifra annua pari ad € 2700,00, che si traduce in una maggiore entrata mensile di € 250,00 al mese (per una chiara enucleazione di queste voci, si veda anche lo “schema comparativo redditi , prodotto da Persona_5 parte resistente in uno con la sua memoria integrativa del 4.5.2022);
come detto, il ricorrente vive con e in un immobile di sua Per_1 Per_2 proprietà3 in Crema;
dai documenti prodotti dalla parte, in particolare dai prospetti spese di cui suoi doc. 11 e 20, non è ricava alcuna uscita di una rata di mutuo per detto immobile;
il ha però delle uscite fisse, rappresentate dalla rata del mutuo della ex Pt_1 casa coniugale, in Pianengo, che è incontestato esso continui ad oggi a pagare nella misura del 100%, per € 450,00 al mese (cfr. il doc. 12 ricorrente) e dalla
rata di un prestito contratto con il suo datore di lavoro, per € 235,00 al mese
(cfr. il doc. 13 ricorrente), debito di cui non è dato sapere con certezza la causale -nei propri atti4 il ricorrente ha dedotto che trattasi di prestito contratto per apportare miglioramenti alla sua nuova abitazione in Crema-;
quanto alla nel settembre 2020 essa ha iniziato a lavorare per la CP_1 CP_3 come addetta al servizio mensa, con un contratto a tempo indeterminato, da cui percepisce una retribuzione lorda pari ad € 508,00 al mese, per 14 mensilità
(si veda il contratto prodotto quale suo doc. 2);
come detto, la stessa non deve sostenere il canone di affitto di un'abitazione né la rata di un mutuo, essendo che la rata del mutuo della ex casa coniugale che essa ha in uso è pagata nella misura del 100% dal Pt_1 quanto ai figli della coppia, , dopo avere trovato un lavoro dopo il Per_3 diploma, ciò che gli ha dato l'indipendenza economica per due anni, da tre anni
a questa parte si è reiscritto all'università (così si ricava dal verbale dell'udienza ex art. 708 cod. proc. civ. al doc. 4 ricorrente e dall'interrogatorio libero del
e, come detto, esso vive con la madre presso la ex casa coniugale;
Pt_1
è studentessa universitaria, e frequenta la Facoltà di Farmacia;
Per_4 Per_2 sta terminando le scuole superiori.
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