Trib. Patti, sentenza 13/06/2024, n. 1147

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Patti, sentenza 13/06/2024, n. 1147
Giurisdizione : Trib. Patti
Numero : 1147
Data del deposito : 13 giugno 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. P P A, all'udienza del 13/06/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 488 /2023 R.G., promossa da:
, nato/a a BROLO (ME) il 16/03/1961 cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato/a e difeso/a dall'avv. E P, giusta procura in atti;

- ricorrente -

contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. M A , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;

- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo e indennità di disoccupazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/02/2023 , parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2017 per 152 giornate annue alle dipendenze della . Organizzazione_1
Lamentava che l' , immotivatamente, aveva disconosciuto il suddetto rapporto di lavoro CP_1
e, conseguentemente, aveva richiesto la restituzione dell'indennità di disoccupazione n.
2018775507792, pari ad € 3.200,02. Rilevava che inutile era stato il ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per CP_1
l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché accertarsi il proprio diritto a percepire
l'indennità di disoccupazione, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta CP_1
decadenza, e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sulla discussione dei procuratori presenti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto/a presso gli elenchi Parte_1
anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta datrice di lavoro.
La domanda ha ad oggetto l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate.
Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso.
Dalla documentazione in atti, risulta che l' ha disconosciuto le giornate lavorative in CP_1
agricoltura di , come da elenco pubblicato sul sito INTERNET dell' Istituto dal Parte_1
01/06/2020 al 15/06/2020 (come si evince dalla produzione documentale dell' resistente). CP_1
O, tale pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per CP_1
la durata di giorni 15.
Tale norma, recentemente sottoposta al vaglio della Consulta, è stata ritenuta costituzionalmente legittima in quanto la modalità di pubblicazione telematica, prevista dal
Legislatore, è stata ritenuta non manifestamente irragionevole alla luce delle innegabili peculiarità del contenzioso previdenziale relativo al settore lavorativo agricolo, essendo, eventualmente, compito del Giudice di merito ravvisare eventuali profili di illegittimità o irragionevolezza nelle modalità applicative, concretamente stabilite dall' con circolare n. 82 del 2012,con la quale l' ha CP_1 CP_1 definito, in attuazione della disposizione censurata, le “specifiche tecniche” della pubblicazione in modalità telematica, con particolare riferimento alla previsione secondo cui “decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione, i medesimi elenchi non saranno più visualizzabili” (C.
Cost. n. 45/2021).
O, ritiene questo Tribunale che la suddetta circolare applicativa non presenti profili di illegittimità, risultando la
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