Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 31
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15352/2024 , introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 25/11/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
GAZZELLI MARIO;
E
(ROMA (RM), 03/01/1974), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
IZZO BARBARA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito civile in Roma in data 29/04/2011 (trascritto nei registri del Comune di Roma, anno 2011, n. 00373, p.
1, s. 03), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) I
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15352/2024 , introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 25/11/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
GAZZELLI MARIO;
E
(ROMA (RM), 03/01/1974), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
IZZO BARBARA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito civile in Roma in data 29/04/2011 (trascritto nei registri del Comune di Roma, anno 2011, n. 00373, p.
1, s. 03), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) I
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